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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10181/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionario credito)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di somme asseritamente dovute a titolo di restituzione di un finanziamento/mutuo. La debitrice ha proposto opposizione sostenendo, in sintesi, che il rapporto di mutuo era stato stipulato con altra società finanziaria e non con l’ingiungente, che mancava prova della legittimazione attiva della cessionaria, che la cessione del credito non era stata validamente/perfeitamente provata o resa opponibile, che non vi era prova del quantum e che la finanziaria aveva violato gli obblighi connessi al merito creditizio. Il Tribunale ha rigettato l’opposizione; la Corte d’appello ha confermato, ritenendo provata documentalmente la stipulazione del contratto, la cessione del credito e la sua comunicazione alla debitrice, nonché la prova del credito azionato sulla base del contratto e dell’estratto conto certificato, reputando generiche le contestazioni della debitrice. In cassazione la ricorrente ha dedotto due motivi: (1) violazione degli artt. 2697, 1326, comma 5, c.c. e 58 T.U.B., sostenendo che la Corte d’appello avesse errato nel ritenere provato il trasferimento in blocco del credito, nonostante la pretesa difformità tra proposta e accettazione della cessione, l’asserita mancanza della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e della comunicazione della cedente, e l’insufficienza della documentazione a individuare il credito ceduto; (2) violazione degli artt. 2697, 2729, 2726 e 1832 c.c. e art. 50 T.U.B., sostenendo che non fosse stata provata l’effettiva erogazione del mutuo e quindi il perfezionamento del contratto e l’insorgenza del credito, e che la prova non potesse fondarsi su presunzioni, sull’estratto conto certificato o su norme non pertinenti al rapporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che la Corte d’appello aveva correttamente applicato l’art. 2697 c.c., individuando gli elementi documentali posti a base della prova della cessione e dell’opponibilità alla debitrice, e che la comunicazione individuale al debitore ceduto poteva surrogare la pubblicazione prevista dall’art. 58 T.U.B.; inoltre ha dichiarato inammissibili le censure fondate su circostanze fattuali non emergenti dalla sentenza impugnata, perché non adeguatamente riportate e localizzate nel ricorso. Sul secondo motivo ha ritenuto la censura inammissibile perché non specificamente attinente al decisum della sentenza impugnata e perché la Corte territoriale non aveva fondato la decisione su una mera presunzione, ma su documenti contrattuali e sulle stesse ammissioni della debitrice circa il pagamento di alcune rate; ha inoltre escluso che fossero deducibili per la prima volta in cassazione questioni fattuali nuove, come la asserita condizione di sovraindebitamento e il contenuto dell’estratto conto certificato. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della norma sull’onere della prova si configura solo quando il giudice di merito attribuisce l’onere probatorio a una parte diversa da quella onerata secondo la scomposizione della fattispecie in fatti costitutivi ed eccezioni; non basta una semplice contestazione dell’apprezzamento del materiale probatorio.

  • art. 1326, comma 5, c.c.

    La censura relativa al perfezionamento del contratto per difformità tra proposta e accettazione è stata ritenuta inammissibile perché fondata su circostanze fattuali non emergenti dalla sentenza impugnata e non adeguatamente veicolate nel ricorso.

  • art. 58 T.U.B.

    Per la cessione in blocco dei crediti, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere surrogata dalla notificazione/comunicazione al debitore ceduto ai sensi dell’art. 1264 c.c.; in presenza di comunicazione individuale al debitore la cessione è opponibile.

  • art. 1264 c.c.

    La notificazione della cessione al debitore ceduto, anche mediante atto di citazione o nel corso del giudizio, è idonea a rendere opponibile la cessione e può sostituire l’adempimento pubblicitario previsto per le cessioni in blocco.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile se i motivi non sono specificamente attinenti alla sentenza impugnata o non censurano il decisum in modo diretto e puntuale.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Le questioni fondate su circostanze fattuali non risultanti dalla sentenza impugnata sono inammissibili se il ricorrente non indica specificamente dove e quando le abbia dedotte nei precedenti gradi di merito.

  • art. 2729 c.c.

    È inconferente invocare la disciplina delle presunzioni quando la decisione di merito si fonda su documenti e su ammissioni della parte circa l’esecuzione parziale del rapporto.

  • art. 2726 c.c.

    Richiamata dalla ricorrente, ma la Corte non ne ha svolto una autonoma applicazione, avendo ritenuto la censura non decisiva rispetto alla motivazione di merito.

  • art. 1832 c.c.

    Norma ritenuta non pertinente al rapporto dedotto, trattandosi di disposizione riferita al conto corrente bancario.

  • art. 50 T.U.B.

    La ricorrente ne ha contestato l’utilizzabilità dell’estratto conto certificato, ma la Corte ha dichiarato la censura inammissibile perché non attinta in modo specifico al fondamento della decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma richiamata in relazione all’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.

Massime di principio

  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice di merito altera la regola di riparto dell’onere probatorio; non è sufficiente contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice.
  • La cessione in blocco di crediti bancari è opponibile al debitore ceduto anche se manca la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quando la cessione sia stata individualmente comunicata al debitore secondo l’art. 1264 c.c.
  • Nel ricorso per cassazione non possono essere introdotte questioni fattuali nuove o non risultanti dalla sentenza impugnata senza indicare specificamente dove esse siano state dedotte nei gradi di merito.
  • Le censure di legittimità devono essere strettamente pertinenti al decisum della sentenza impugnata; motivi generici o non ancorati alla motivazione concreta sono inammissibili ex art. 366 c.p.c.
  • La prova dell’esistenza del credito e della sua quantificazione può essere desunta da documentazione contrattuale e da elementi provenienti dalle stesse allegazioni della parte debitrice, quando questi confermino la stipulazione e l’adempimento parziale del rapporto.
  • Non è corretto invocare la disciplina delle presunzioni quando il giudice di merito ha fondato la decisione su prove documentali e su ammissioni della parte.
  • Le contestazioni sulla corretta contabilizzazione del credito devono essere specifiche e non generiche, altrimenti non scalfiscono la prova documentale del quantum azionato.

Come è indicizzato

MaterieMutuoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurari
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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