Cassazione Penale, Sentenza n. 1713/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione dell'art. 589-bis e mancanza/insufficienza della motivazione. La difesa riproponeva le argomentazioni già svolte in appello: contestava l'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali (inclusa quella della persona offesa Montemurro), criticava la consulenza tecnica del pubblico ministero e sosteneva una ricostruzione alternativa secondo cui i pedoni sarebbero caduti da soli, non per una condotta colposa della conducente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure sollevate attengono a valutazioni di merito e alla valutazione della prova, materie non sindacabili in sede di legittimità quando le decisioni del giudice di merito siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e logicamente coerente. La Corte ha confermato che la Corte d'appello e il Tribunale avevano fondato la condanna su una 'solida piattaforma probatoria' composta da dichiarazioni convergenti dei presenti, dalla dichiarazione della stessa imputata (che ammetteva di non aver visto i pedoni), dalle conclusioni del consulente del pubblico ministero e dalla attendibilità della testimonianza della persona offesa. Ha ritenuto le doglianze della difesa generiche e non specifiche rispetto alla motivazione impugnata (richiamando i limiti dell'art. 591 c.1 lett. c) c.p.p.). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Si conferma quindi, nei fatti, la condanna di merito per il reato di cui all'art. 589-bis, commi 1 e 8, c.p., con obbligo di risarcimento della parte civile.
Norme richiamate
art. 589-bis cod. pen.
Norma applicata dalla sentenza di merito per configurare l'omissione colposa con esito morte e lesioni gravi in violazione delle norme della circolazione stradale; la Corte di Cassazione ha ritenuto non violata la corretta applicazione della norma, trovando sussistenti gli elementi fattuali a fondamento della condanna.
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma richiamata per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso: il motivo deve essere specifico e confrontarsi con le esplicitazioni del giudice censurato; l'assenza di tale specificità rende il ricorso inammissibile.
principio di sindacato limitato della Corte di Cassazione sulla valutazione della prova (giurisprudenza consolidata)
Interpretazione giurisprudenziale secondo cui la Corte di legittimità non può riformare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito quando questa sia adeguatamente motivata; può invece valutare la completezza e la logicità della motivazione.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione dei fatti e delle prove: i motivi che si limitano a riproporre la ricostruzione alternativa già respinta in grado di merito sono, in genere, inammissibili.
- Per impugnare utilmente in Cassazione bisogna proporre censure di diritto o dimostrare l'illogicità, l'incongruenza o l'insufficienza motivazionale in termini specifici e puntuali, non semplicemente riformulare fatti controversi.
- Quando più fonti probatorie (dichiarazioni convergenti, ammissioni dell'imputato, consulenze tecniche) formano una 'piattaforma probatoria' coerente, la loro valutazione difficilmente è sindacabile in legittimità se correttamente motivata.
- La genericità e la mancata correlazione del motivo di cassazione rispetto alle ragioni esplicitate dal giudice di merito determinano l'inammissibilità ex art. 591 c.1 lett. c) c.p.p.; occorre quindi nella memoria di cassazione contrastare espressamente i passaggi argomentativi contestati.
- Le impugnazioni basate su presunte discrepanze tra dichiarazioni od esigenze di nuova perizia tecnica devono mostrare l'errore giuridico del giudice (es. violazione di norme sulla valutazione della prova) o l'assenza totale di fondamento probatorio, altrimenti saranno ritenute deduzioni di merito.
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