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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17566/2022 del 31/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva richiesto maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione alla dichiarazione di successione di una de cuius, contestando il valore dichiarato per due immobili, in particolare terreni edificabili. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente e la Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Ufficio, rilevando un difetto di motivazione dell'atto impositivo. In Cassazione l'Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente e illogica, sostenendo che la CTR avrebbe omesso di considerare che l'avviso non si fondava solo sui valori OMI ma anche su ulteriori elementi documentali; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 51 e 52 del d.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 2697 c.c., assumendo che la rettifica fosse sorretta anche dall'indice di edificabilità e da ricerche di offerte di mercato della zona, e quindi non potesse essere annullata per difetto di motivazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la sentenza impugnata esplicitava adeguatamente la ratio decidendi, cioè la carenza di motivazione dell'avviso quanto alla rettifica del valore venale degli immobili. Quanto al secondo motivo, la Corte ha affermato che, in materia di successione, il valore degli immobili va determinato sul valore venale in comune commercio e che le quotazioni OMI costituiscono solo un ausilio estimativo, non una prova sufficiente da sole a fondare la rettifica; ha quindi ribadito che l'Ufficio deve provare la congruità del valore accertato con ulteriori elementi e che, nel caso concreto, il ricorso era comunque carente di specificità perché non erano stati trascritti e depositati i documenti richiamati (in particolare la ricerca di offerte di mercato). La Corte ha altresì rilevato che i documenti ulteriori evocati dall'Ufficio risultavano in realtà prodotti dalla contribuente, e non fondavano l'atto impugnato. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 51 d.P.R. n. 131/1986

    Richiamato dall'Ufficio per il criterio di rettifica del valore; la Corte lo inserisce nel quadro dei criteri di accertamento del valore venale, precisando però che non basta il solo riferimento ai valori OMI.

  • art. 52 d.P.R. n. 131/1986

    Richiamato dall'Ufficio per la rettifica e liquidazione; la Corte ribadisce che l'accertamento deve essere sorretto da elementi idonei e specifici, non solo da quotazioni OMI.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte richiama il principio per cui incombe sull'Amministrazione finanziaria provare i presupposti dell'accertamento di maggior valore e non è sufficiente il mero richiamo alle quotazioni OMI.

  • art. 8 d.lgs. 31 ottobre 1990 n. 346

    La base imponibile dell'imposta sulle successioni è il valore globale netto dell'asse ereditario.

  • art. 14 d.lgs. n. 346/1990

    Il valore dei beni ereditari è determinato secondo la disciplina del testo unico sulle successioni; per gli immobili rileva il valore venale in comune commercio.

  • art. 34, terzo comma, d.lgs. n. 346/1990

    È la norma che integra i criteri di accertamento del valore richiamando parametri analoghi a quelli dell'imposta di registro e consentendo l'utilizzo di ulteriori elementi di valutazione.

  • art. 115, comma 2, c.p.c.

    Le quotazioni OMI sono considerate nozioni di fatto di comune esperienza, utilizzabili dal giudice come indicazioni di larga massima, ma non come fonte tipica di prova.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente per cassazione che lamenti l'omessa o erronea valutazione di un documento deve indicarlo specificamente e trascriverne il contenuto essenziale, pena inammissibilità.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Gli atti e documenti su cui il ricorso si fonda devono essere depositati; in difetto opera l'improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di rettifica del valore di immobili ai fini tributari, le quotazioni OMI non costituiscono prova sufficiente da sole, ma soltanto un parametro orientativo di massima che deve essere corroborato da ulteriori elementi concreti e specifici.
  • L'Amministrazione finanziaria ha l'onere di motivare e provare in giudizio i presupposti dell'accertamento di maggior valore, tenendo conto delle caratteristiche oggettive del bene, della sua collocazione urbanistica, dello stato di urbanizzazione e di eventuali trasferimenti comparabili recenti.
  • L'avviso di rettifica e liquidazione è legittimamente motivato quando espone il criterio astratto di stima e gli elementi concreti necessari a consentire la difesa del contribuente; se tali elementi mancano, il vizio di motivazione può condurre all'annullamento dell'atto.
  • Nel ricorso per cassazione che denunci l'omessa o erronea valutazione di documenti è necessario rispettare l'onere di specifica indicazione, trascrizione essenziale e deposito dei documenti richiamati, altrimenti la censura è inammissibile o improcedibile.
  • La sentenza di merito che individui chiaramente la ragione decisiva dell'annullamento dell'atto impositivo non è affetta da motivazione apparente solo perché non recepisce le tesi dell'Ufficio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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