Cassazione Penale, Ordinanza n. 30863/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per violazioni della normativa ambientale in materia di gestione dei rifiuti. La difesa ha dedotto un unico motivo, formalmente qualificato come vizio motivazionale, sostenendo, per il capo B, che la ricostruzione dei fatti era inverosimile perché le condotte sarebbero state poste in essere da un soggetto ignoto, estraneo all'imputato, senza alcuna sua direttiva, e che non era logico fondare la responsabilità sul solo ruolo societario ricoperto. Per il capo A, ha contestato che la qualità di amministratore unico della società potesse bastare a radicare la responsabilità, evidenziando inoltre: l'asserita mancanza di prova sulla natura dei materiali scaricati e sulla loro provenienza; la mancata comprensione delle indicazioni che l'imputato avrebbe fornito al coimputato; e la sua pretesa ignoranza della revoca dell'iscrizione della società all'Albo nazionale gestori ambientali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che i motivi fossero rivolti contro una motivazione immune da difetti, contraddizioni o illogicità manifeste. Ha valorizzato il fatto che la Corte territoriale aveva fondato la conferma della responsabilità su plurimi indizi gravi, precisi e concordanti, valutati unitariamente e non in modo atomistico, e ha reputato corretta la ricostruzione secondo cui i rifiuti derivavano dall'attività edilizia della società, non erano stati solo temporaneamente appoggiati ma abbandonati creando una discarica abusiva, e l'imputato, quale amministratore unico, aveva l'onere di verificare il permanere dell'autorizzazione/iscrizione. Conseguentemente, oltre all'inammissibilità, sono state poste a carico del ricorrente le spese processuali e la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Richiamato per il concorso di persone nei reati ambientali contestati all'imputato insieme ad altro soggetto.
Richiamato con riferimento alla continuazione tra più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso nel capo B.
art. 256, comma 1, lett. a) e b), e comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Norma incriminatrice per l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta iscrizione e per l'abbandono dei rifiuti su suolo pubblico.
Richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non priva di colpa.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata quale parametro per verificare se la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che, sotto la veste del vizio motivazionale, si limiti a contrapporre una lettura alternativa delle risultanze probatorie senza evidenziare reali difetti, contraddizioni o manifesta illogicità della motivazione impugnata.
- La prova indiziaria può sorreggere la condanna quando gli indizi siano gravi, precisi e concordanti e siano valutati nel loro complesso, in un'ottica unitaria, composita e organica, non atomistica.
- Nella gestione illecita dei rifiuti, la responsabilità dell'amministratore o del titolare dell'impresa può essere desunta anche dal ruolo rivestito e dal complesso degli elementi indiziari, se la ricostruzione fattuale esclude una condotta autonoma e del tutto estranea del soggetto agente.
- L'operatore economico che svolge attività di raccolta e trasporto di rifiuti ha l'onere di verificare il permanere dei titoli autorizzativi e non può invocare genericamente la mancata conoscenza della revoca o cancellazione dall'albo quando la comunicazione risulti comunque avvenuta o conoscibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni non esenti da colpa del ricorrente, conseguono le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.
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