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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12117/2024 del 06/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti chiedevano la condanna di Ambrogio Bossi a ripristinare un muro di recinzione tra i fondi, sostenendo che la porzione abbattuta facesse parte del muro divisorio comune (scrittura privata 07/05/1935 e titoli di provenienza). In primo grado il muro parzialmente abbattuto era stato ritenuto su terreno di proprietà esclusiva del convenuto (mappale 4536). La Corte d'appello, dopo una pronuncia di cassazione per vizi di motivazione (sent. n.19145/2017) che ordinava un riesame, ha comunque ritenuto che la porzione contestata fosse all'interno della proprietà Bossi (anche sulla base della CTU, delle mappe catastali e di un esproprio comunale del 1959 che avrebbe modificato i mappali) e ha respinto le domande dei ricorrenti, compresa la subordinata domanda di usucapione. I ricorrenti hanno impugnato in Cassazione vari vizi di motivazione e violazioni di norme probatorie e di interpretazione contrattuale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi di ricorso, ritenendo ammissibili e plausibili le valutazioni di merito della Corte d'appello (soprattutto avendo il rinvio seguito ad annullamento per vizi di motivazione, che consente al giudice del rinvio di rivalutare i fatti). Sono state ribadite le regole ermeneutiche (priorità del testo ma valutazione anche di elementi extratestuali) e l'ampia discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle prove e delle presunzioni. Tuttavia la Corte ha accolto il motivo relativo alla condanna alle spese del giudizio di cassazione: la Corte d'appello aveva erroneamente condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità (in cui il resistente era intimato), e tale statuizione è stata cassata senza rinvio con eliminazione di quella condanna (salvo recupero di eventuali somme già versate). Le spese del presente grado di giudizio sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.c.

    Disciplina i limiti e i doveri del giudice di rinvio; la Corte rileva che, dopo annullamento per vizi di motivazione, il giudice di rinvio può rivalutare i fatti e indagare su altri fatti, nel rispetto di preclusioni e decadenze

  • art. 360 c.p.c. (nn. 3, 4, 5)

    Norma che indica i motivi di cassazione praticati: i ricorrenti hanno invocato violazione di norme di diritto (n.3), false applicazioni o violazioni nella motivazione (n.4) e carenza di motivazione (n.5); la Corte ha esaminato tali censure e ne ha rigettate la maggior parte per insussistenza o per sindacato di merito non consentito

  • art. 1362 c.c. e ss.

    Criteri di interpretazione del contratto richiamati: la Corte conferma che il testo ha valore primario ma non esclusivo e che l'interpretazione deve tener conto di criteri logico-sistematici e del comportamento delle parti

  • art. 1350 c.c.

    Norma in materia di contratti immobiliari; la Corte osserva che in materia contrattuale l'onere del ricorrente è di indicare i canoni interpretativi concretamente violati e non può limitarsi a contrapporre semplicemente una diversa interpretazione

  • art. 2729 c.c.

    Regola sulle prove per presunzioni e sulla loro valutazione; la Corte ricorda che la valutazione delle presunzioni e degli elementi probatori è rimessa al giudice di merito e non sindacabile in Cassazione salvo vizio di diritto

  • art. 91 c.p.c.

    Regola sulle spese di lite; la Corte ha ritenuto errata la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e ha cassato la relativa statuizione

  • art. 132 c.p.c.

    Principio sulla motivazione delle decisioni che è richiamato: i ricorrenti lamentavano carenza di motivazione, ma la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dopo le modifiche normative

  • art. 116 c.p.c.

    Principio sull'apprezzamento della prova e sul convincimento del giudice di merito; la Corte sottolinea che tali valutazioni sono riservate al giudice di merito

  • art. 111 Cost.

    Richiamato il «minimo costituzionale» della motivazione: il sindacato di legittimità verifica solo che la motivazione non sia del tutto mancante, meramente apparente o incomprensibile

  • art. 384 comma 2 c.p.c.

    Richiamata per la possibilità di correggere direttamente in Cassazione errori di diritto che non richiedano accertamenti di fatto (applicata alla correzione della statuizione sulle spese di cassazione)

Massime di principio

  • Se la Cassazione annulla per vizi di motivazione, il giudice di rinvio ha ampi poteri di riesame dei fatti e può valutare ex novo le prove entro i limiti delle preclusioni già intervenute
  • Nell'interpretazione dei contratti immobiliari il dato testuale è importante ma non esclusivo: vanno considerati criteri logico-sistematici, finalità e comportamenti delle parti; in sede di legittimità è necessario indicare concretamente quale canone ermeneutico si ritenga violato
  • La valutazione delle prove, delle presunzioni e dell'attendibilità testimoniale è rimessa al giudice di merito e difficilmente superabile in Cassazione, salvo vizi di diritto o motivazioni illogiche/manifestamente incongrue
  • Le mappe catastali e le CTU possono essere utilizzate dal giudice di merito come elementi di prova/indizio purché motivata la loro rilevanza; la loro valutazione resta discrezionale
  • La Corte di Cassazione può correggere direttamente in sede di legittimità errori di diritto che non richiedano nuovi accertamenti di fatto (es. statuizioni sulle spese) e cassare senza rinvio la parte errata della sentenza

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