Cassazione Penale, Sentenza n. 36080/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della custodia cautelare in carcere applicata il 23 aprile 2025 per reati di droga (art. 74 d.P.R. 309/1990 e connessi) per vizio di motivazione e violazione di legge (artt. 274 e 275 c.p.p.). Il ricorrente contestava che il Tribunale del riesame avesse sovrastimato la gravità dei fatti senza considerare il tempo trascorso dai fatti contestati (intervallo superiore a tre anni), il cosiddetto tempo silente, e gli elementi favorevoli successivi alla commissione dei reati: vita regolare, attività lavorativa continuativa, costituzione di nucleo familiare e una condanna successiva con pena sospesa già fruita. Sosteneva quindi che non sussistessero esigenze attuali e concrete di prevenzione e reiterazione idonee a giustificare la custodia cautelare.
La decisione
Il ricorso è stato accolto: la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Milano per nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia dato rilievo esclusivo alla gravità dei fatti e al ruolo dell'indagato nell'associazione, senza valutare adeguatamente il tempo silente (oltre tre anni tra i fatti contestati e l'applicazione della misura) e il comportamento successivo dell'indagato, elementi che possono attenuare la presunzione relativa di pericolosità. Ha richiamato la necessità di esaminare concretamente e specificamente la attualità del pericolo di reiterazione, tenendo conto della giurisprudenza e della riforma normativa; per tali motivi ha disposto il rinvio per nuovo esame delle esigenze cautelari.
Norme richiamate
Norma sostanziale sui reati relativi a sostanze stupefacenti; nel caso è il titolo di reato principale per la contestazione di associazione e traffico di ingenti quantità di droga
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per taluni reati; la Corte richiede che il giudice valuti espressamente il tempo trascorso e gli elementi che possono escludere esigenze cautelari
artt. 274 e 275 cod. proc. pen.
Norme procedurali sulle impugnazioni e sulle misure cautelari richiamate dal ricorrente in ordine a presunte violazioni e vizio di motivazione
Riforma che incide sulla valutazione delle esigenze cautelari; impone di considerare il tempo trascorso ai fini dell'attualità della pericolosità
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Norma procedurale sulla trattazione del ricorso con procedura scritta, applicata nel caso
Principio di concorso di persone nel reato, utilizzato per qualificare partecipazione e responsabilità nell'associazione
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
Comma relativo ad aggravanti/forme di commercio e detenzione di stupefacenti contestate per pluralità e modalità della cessione
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma sugli adempimenti della cancelleria dopo il dispositivo, richiamata per gli adempimenti di rinvio
giurisprudenza citata
Corte Costituzionale n.231 del 22/07/2011; Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017 (Battaglia); Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024 (Tavella)
Orientamenti che limitano la portata automatica della presunzione relativa per i reati di stupefacenti e richiedono che il giudice consideri il tempo silente e la mancanza di comportamenti successivi sintomatici di pericolosità
Massime di principio
- La gravità dei fatti e la partecipazione a strutture associative non bastano automaticamente a giustificare la custodia cautelare: il giudice deve valutare anche l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione
- Il tempo trascorso senza ulteriori condotte illecite (tempo silente) è elemento rilevante che può attenuare o escludere la presunzione relativa di pericolosità e deve essere espressamente valutato
- Elementi personali e post factum come lavoro stabile, vita familiare regolare e condanne successive con pena sospesa sono fatti che il giudice deve considerare nella ponderazione delle esigenze cautelari
- La presunzione relativa prevista per taluni reati non è insuperabile: l'indagato può fornire elementi idonei a contrastarla e il giudice è tenuto a motivare specificamente il rifiuto di tali elementi
- Se il giudice non esamina o motivi adeguatamente il ruolo del tempo silente e i comportamenti successivi, la decisione è vulnerabile e può essere annullata con rinvio
- Nelle impugnazioni cautelari il PM deve dimostrare esigenze concrete e attuali di prevenzione; non è sufficiente ripetere la gravità del fatto senza collegarla a un rischio attuale di reiterazione
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