Cassazione Penale, Sentenza n. 36060/2025 del 06/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello del 12/07/2024 denunciando, in sintesi: travisamento e insufficiente valutazione delle prove (in particolare delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Camerota Diego), eccessiva o errata valorizzazione di intercettazioni telefoniche non corroborate da sequestri, carenze nella correlazione tra fatto contestato e condotta (per Clemente), violazioni del principio ne bis in idem (per Clemente), errata qualificazione giuridica e determinazione della pena, mancata concessione dell'attenuante della minima partecipazione, nonché violazioni di varie norme processuali (artt. 125, 187, 192, 192, 192, 521, 522, 533, 546, 649 c.p.p. e riferimenti a artt. 6 Direttiva UE 2016/343 e 27 Cost.). I ricorsi chiedevano annullamento o revisione della sentenza impugnata in relazione alle rispettive posizioni processuali
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi manifestamente infondati o inammissibili, rigettandoli e confermando integralmente l'assetto deciso dalla Corte d'appello di Roma: sono stati pertanto confermati gli esiti di merito (condanne, assoluzioni e riformulazioni operative dalla Corte territoriale). In particolare, la Cassazione ha ritenuto congrua e logica la valutazione delle dichiarazioni del collaboratore, legittima la valutazione delle intercettazioni anche in assenza di sequestri quando supportate da frequenza, linguaggio criptico e riscontri contestuali, corretta l'interpretazione in fatto dei giudici di merito sulle qualificazioni e sulle pene e non fondate le doglianze sul ne bis in idem e sulle presunte violazioni procedurali sollevate dagli imputati
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
La Corte ha confermato che la partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere desunta dalla disponibilità al costante acquisto di ingenti partite e da altri indici convergenti (custodia, rapporti economici, ruolo operativo), anche se il periodo di attività è relativamente breve
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma di riferimento per i delitti-fine sugli stupefacenti: la Corte ha ritenuto legittima la condanna sulla base dell'interpretazione delle intercettazioni e degli elementi probatori circostanti
art. 192 cod. proc. pen.
Sull'utilizzabilità e valutazione delle intercettazioni la Corte ha ritenuto che il giudice di merito possa interpretare il linguaggio criptico secondo le massime di esperienza; tale valutazione è questione di fatto non sindacabile in cassazione se motivata logicamente
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamata nelle doglianze relative all'istruzione probatoria: la Corte ha ritenuto osservate le regole procedurali e non ha ravvisato illegittimità nell'acquisizione e valutazione delle prove
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione (lett. b, c, e): la Corte ha valutato tali doglianze e le ha ritenute in gran parte ricadenti in contestazioni di fatto, dunque inammissibili o infondate
art. 649 cod. proc. pen.
Richiamata nella doglianza sul ne bis in idem: la Corte ha applicato il principio secondo cui il divieto opera solo se c'è identità storico-naturalistica del fatto (condotta, evento, tempo, luogo, persona) e ha escluso la ricorrenza del bis
artt. 81, 132, 133 cod. pen.
Richiamati in relazione alla determinazione della pena: la Corte ha ritenuto legittima la valutazione del giudice d'appello anche alla luce della diversa qualificazione e del grado di responsabilità individuale
art. 114 cod. pen.
Riguardo all'attenuante della minima partecipazione la Corte ha ricordato la giurisprudenza costante secondo cui tale attenuante non è compatibile con il reato associativo, giustificando il rifiuto della diminuente
Direttiva UE 2016/343, art. 6 e art. 27 Cost.
Richiamate in ordine all'onere della prova e garanzie processuali: la Corte ha ritenuto rispettati i principi di prova e di diritto di difesa nella decisione di merito
Massime di principio
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono sorreggere una condanna se il giudice di merito le ritiene credibili e le integra con riscontri circostanziali; la Cassazione valuta la correttezza giuridica della valutazione e non riesamina i fatti salvo illogicità manifesta
- Le intercettazioni telefoniche, anche in assenza di sequestri materiali, possono essere considerate idonee a provare cessioni di droga quando sono numerose, ripetitive, presentano linguaggio criptico ricorrente e vi sono elementi contestuali che rendono plausibile l'interpretazione del contenuto
- La partecipazione stabile a un'associazione di spaccio può essere riconosciuta anche se il periodo di attività è relativamente breve, quando vi siano acquisti ripetuti e quantitativamente significativi e altri indici di inserimento nel sodalizio
- Il sindacato della Cassazione non si sostituisce a quello del giudice di merito sulla valutazione probatoria: le censure che richiedono una diversa lettura delle prove sono inammissibili se non è dimostrato un errore di diritto o una manifesta illogicità
- Il principio ne bis in idem richiede identità storico-naturalistica del fatto; differenze nel bene giuridico, nel luogo o nelle circostanze possono escludere l'applicabilità del divieto
- L'attenuante per minima partecipazione è in genere incompatibile con i reati associativi: chi è riconosciuto parte di un'associazione per il traffico di stupefacenti difficilmente otterrà questa diminuente
- Per impugnare con successo in Cassazione è essenziale fondare i motivi su violazioni di legge o vizi motivazionali formali, non su mera richiesta di rivalutazione delle prove
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