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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36268/2025 del 06/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la riparazione per ingiusta sottoposizione alla custodia cautelare dal 24/07/2018 al 16/05/2019 per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12 d.lgs. 286/1998). Lamentava che la Corte di appello aveva ritenuto sussistente la condotta ostativa alla riparazione basandosi sulle dichiarazioni rese dai migranti, dichiarazioni che il ricorrente riteneva inutilizzabili perché i dichiarante erano stati indagati per reati collegati o perché i fatti erano stati esclusi dai giudici di merito; segnalava inoltre la diversa esito della domanda di riparazione proposta da un coimputato (Volodymyr Romashko)

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittimo che il giudice della riparazione valutasse, in un giudizio ex ante, le dichiarazioni rese dai migranti e altri elementi legittimamente considerati dal giudice della cautela, anche se poi divenuti inutilizzabili nella fase dibattimentale, salvo che si tratti di elementi affetti da inutilizzabilità patologica (ad es. prove ottenute illegalmente). Ha inoltre rilevato la carenza di specificità del motivo di ricorso: il ricorrente non ha censurato in modo puntuale le altre ragioni autonome poste a fondamento dell'ordinanza impugnata (in particolare gli elementi rilevati dalla polizia giudiziaria all'atto del fermo). Conseguentemente il ricorso è stato respinto come inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; non sono state liquidate le spese del Ministero resistente

Norme richiamate

  • art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico immigrazione)

    La norma è la disposizione penale contestata (favoreggiamento dell'immigrazione clandestina); è il titolo di reato rispetto al quale fu disposta la misura cautelare

  • art. 314, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la riparazione per ingiusta detenzione: la Corte ha interpretato che il giudice della riparazione può valutare gli elementi legittimamente considerati dal giudice della cautela per accertare l'eventuale condotta ostativa

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata come disciplina processuale relativa ai motivi di impugnazione: il ricorrente ha presentato il motivo ai sensi di tale disposizione

  • art. 526, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'inutilizzabilità delle dichiarazioni in dibattimento; la Corte distingue tra inutilizzabilità 'fisiologica' (es. testimone che poi non si sottopone ad esame) e inutilizzabilità 'patologica' (elementi ottenuti illegalmente), riconoscendo che la prima non impedisce automaticamente l'uso in sede di riparazione

Massime di principio

  • Nel procedimento per la riparazione per ingiusta detenzione il giudice può prendere in considerazione, per valutare la sussistenza del dolo o della colpa ostativi alla riparazione, tutti gli elementi legittimamente considerati dal giudice della cautela, anche se poi non utilizzabili nella fase dibattimentale per ragioni 'fisiologiche' (es. testimoni che non depongono in dibattimento).
  • Va fatta distinzione tra inutilizzabilità 'fisiologica' (che non impedisce automaticamente l'uso dell'elemento in sede riparatoria) e inutilizzabilità 'patologica' (prove ottenute illegalmente, come intercettazioni illegittime), che invece ostano all'utilizzazione anche in sede di riparazione.
  • Quando la decisione impugnata poggi su più motivazioni autonome, il ricorrente deve censurare specificamente tutte le ragioni che giustificano il provvedimento; la mancata impugnazione anche di una sola ragione autonoma rende inammissibile la parte di ricorso che riguarda le altre.
  • La diversa decisione assunta nei confronti di un coimputato non costituisce automaticamente un vizio utilizzabile in cassazione a favore dell'altro coimputato; ogni domanda va valutata secondo gli elementi specifici che riguardano il singolo richiedente.
  • La carenza di specificità dei motivi di cassazione comporta il rischio di inammissibilità e l'imposizione di sanzioni o condanne alle spese; le memorie difensive che non apportano contributi nuovi possono non essere compensate nelle spese processuali.

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