Cassazione Penale, Sentenza n. 36278/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li ha condannati per bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione (capo 8) e ha dichiarato prescritti reati tributari (capo 10). Le censure principali sono: (1) vizio di calcolo della prescrizione (si contesta che il rinvio dell'udienza di 104 giorni non debba sospendere la prescrizione e che la Corte d'Appello abbia erroneamente computato il termine perché avrebbe fatto valere l'aggravante di cui all'art. 219 comma 1 L.F. senza adeguata motivazione); (2) carenza e contraddittorietà della motivazione circa la qualificazione della GL MARRIOT come società fittizia/operativa e la prova della distrazione degli importi contestati (18.730.060 euro), nonché dell'elemento soggettivo e dell'idoneità della condotta a produrre pregiudizio per i creditori; (3) violazione del divieto di ne bis in idem sostanziale tra i reati tributari (per cui è intervenuta prescrizione) e la bancarotta distrattiva, per eccessiva sovrapposizione fattuale; (4) errata commisurazione della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, oltre a criticare l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 219 L.F.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto le censure dei ricorrenti come inammissibili o infondate. Ha ritenuto inefficace la rinuncia al ricorso trasmessa per conto di Odermatt priva di procura speciale. Ha confermato la legittima valutazione della Corte d'Appello circa la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 219 comma 1 L.F. (danno patrimoniale di rilevante gravità) e che questa incide sul computo della prescrizione; pertanto le doglianze sulla sospensione dei termini e sulla prescrizione risultano superate. Ha rigettato le doglianze sulla qualificazione della GL MARRIOT e sulla ricostruzione fattuale e probatoria, ritenendo che le Corti di merito abbiano fornito una motivazione coerente e congrua, basata su un complesso di indizi (perquisizioni, sequestri, intercettazioni, movimenti di conti, rappresentanza fiscale, uso di fatture soggettivamente inesistenti, bonifici su conti svizzeri). Ha escluso la configurabilità del ne bis in idem sostanziale fra reati tributari e bancarotta distrattiva alla luce delle differenze strutturali delle fattispecie (diverso elemento soggettivo, diversi beni giuridici tutelati e diversa struttura normativa/specialità). Ha ritenuto legittima la negazione delle attenuanti generiche in ragione della gravità e della dimensione del fatto e ha considerato congrua la determinazione della pena operata dalla Corte d'Appello.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 74/2000, art. 5 (reato tributario)
"è punito[...] chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi"
La Corte conferma che il delitto relativo all'uso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti è integrabile anche quando l'operazione sia stata materialmente eseguita ma vi sia disallineamento soggettivo (interposizione): l'IVA è dovuta e la dichiarazione obbligatoria sussiste anche in presenza di fatture per operazioni inesistenti.
R.D. n. 267/1942 (Legge fallimentare), art. 216
"è punito [...], se è dichiarato fallito, l'imprenditore che: 1) ha distratto[...] in tutto o in parte i suoi beni"
La bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione si configura quando l'imprenditore ha sottratto beni o disponibilità al patrimonio sociale in modo idoneo a creare pericolo per la massa dei creditori; non è richiesta la consapevolezza dello stato di insolvenza né il nesso causale diretto col fallimento.
R.D. n. 267/1942 (Legge fallimentare), art. 219, comma 1
L'aggravante del "danno patrimoniale di rilevante gravità" si valuta in ragione del valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale e del danno complessivo alla massa creditoria: la Corte ha ritenuto che l'entità (circa 18,7 milioni di euro) sia sufficiente a integrare l'aggravante, anche se è una frazione del passivo globale.
D.P.R. n. 600/1973, art. 37, comma 3
La norma consente di individuare il titolare reale del reddito quando vi sia scissione tra apparente titolarità e disponibilità effettiva; la Corte osserva che questo presidio è applicabile nei casi di interposizione fittizia o reale.
Codice penale, art. 133
I criteri di determinazione della pena devono essere considerati dal giudice di merito; la Corte ricorda che non è richiesta l'analisi di tutti i parametri, ma una motivazione sufficiente e non illogica sulla scelta e sul prevalere di taluni parametri (es. gravità del fatto).
Codice penale, art. 62-bis
La norma sulle attenuanti generiche consente l'abbattimento della pena sotto il minimo edittale per limitata gravità; la Corte ha ritenuto che, nella fattispecie, la gravità e l'entità della distrazione giustificassero il diniego delle attenuanti.
Cod. proc. pen., art. 606 comma 1 (motivi di cassazione)
I motivi di cassazione devono essere formulati entro i limiti e i parametri previsti; molte censure sono state dichiarate inammissibili perché non sollevate specificamente in appello o tese a riesaminare valutazioni di merito non sindacabili in Cassazione.
Principio di specialità (art. 15 cod. pen. e giurisprudenza sulle Sezioni Unite)
Per escludere il ne bis in idem sostanziale occorre verificare la contenenza e la sovrapposizione strutturale delle fattispecie; la Corte ha ritenuto che reati tributari e bancarotta distrattiva perseguano beni giuridici diversi e abbiano diversa struttura soggettiva, quindi non opera il divieto per specialità.
Norme e principi procedurali su rinuncia e procura (giurisprudenza citata)
La rinuncia al ricorso in Cassazione deve essere espressa dall'interessato o da un procuratore speciale; l'atto sottoscritto dal solo difensore privo di procura speciale è inefficace.
Massime di principio
- La sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 219 L.F. si valuta sulla base del valore dei beni effettivamente sottratti all'esecuzione concorsuale e dell'impatto complessivo sui creditori; non è necessario che l'importo costituisca percentuale significativa del passivo complessivo.
- Emissione e utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti possono integrare reati tributari anche se le operazioni materiale mente sono avvenute; la figura dell'interposizione (cartiera o rappresentanza fiscale) non esclude la punibilità dell'emittente e la imputabilità degli effetti al gruppo economico.
- Il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione richiede il dolo generico e si configura quando l'atto di depauperamento è idoneo a creare un pericolo concreto per la massa dei creditori; non è indispensabile la prova di uno stato di insolvenza al momento della condotta.
- Il ne bis in idem sostanziale non opera automaticamente quando vi sia sovrapposizione fattuale tra reati tributari e bancarotta: occorre confronto strutturale delle fattispecie (specialità, beni giuridici, elemento soggettivo).
- In Cassazione non è ammesso un riesame libero e completo delle prove: le critiche che mirano a una diversa valutazione degli elementi probatori o a preferire una diversa ricostruzione dei fatti sono tipicamente inammissibili salvo vizi logico-giuridici evidenti nella motivazione delle corti di merito.
- La rinuncia o altri atti processuali sostanziali compiuti dal difensore richiedono il conferimento di procura speciale laddove la legge o la prassi lo esigano; altrimenti risultano inefficaci.
- Per la determinazione della pena il giudice di merito ha discrezionalità: la Cassazione interviene solo se manca motivazione o la scelta è manifestamente illogica o arbitraria; la negazione delle attenuanti generiche va adeguatamente motivata con riferimento ai parametri di cui all'art. 133 c.p.
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