Cassazione Penale, Sentenza n. 36066/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della condanna per reati tributari (art. 4 e art. 10‑quater d.lgs. 74/2000), articolata in cinque motivi: 1) vizio di motivazione per presunta violazione dell'art. 220 disp. att. c.p.p. e utilizzabilità del verbale di constatazione (PVC); 2) impossibilità di determinare l'IVA dovuta in assenza delle scritture contabili (violazione art. 4 d.lgs. 74/2000); 3) erroneo ribaltamento sull'imputato dell'onere di allegazione delle fatture/costi e confusione tra "inesistenza" e "non deducibilità" dei costi; 4) prescrizione del reato di cui all'art. 10‑quater d.lgs. 74/2000 e conseguente annullamento della confisca; 5) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62‑bis e 133 c.p.). Inoltre, motivi aggiunti chiedevano revoca della confisca per effetto della prescrizione e deducevano inapplicabilità retroattiva dell'art. 578‑bis c.p.p.
La decisione
La Corte ha rigettato la maggior parte dei motivi, ma ha accolto parzialmente il ricorso accertando l'estinzione per prescrizione: - Primo motivo (art. 220 disp. att.): inammissibile perché la censura era generica e non indicava le parti specifiche del PVC redatte dopo l'insorgere degli indizi di reità; PVC qualificato utilizzabile come documento amministrativo ex art. 234 c.p.p., salvo parti redatte dopo gli indizi e non conformi alle norme procedurali. - Secondo e terzo motivo (determinazione IVA e onere probatorio): manifestamente infondati; confermato il principio che ai fini IVA rilevano solo i costi documentati e che costi non documentati si devono ritenere "inesistenti"; il giudice di merito ha basato le conclusioni su dati documentali. - Quarto motivo (prescrizione art. 10‑quater e annualità 2013): fondato; la Corte ha dichiarato estinti per prescrizione il reato contestato al capo B (art. 10‑quater per le date indicate) e il capo A relativo all'annualità 2013 (prescrizione massima decennale), con annullamento di quelle parti della sentenza e rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma per rideterminare la pena per il residuo reato. - Confisca: annullata con rinvio per rideterminare l'importo della confisca alla luce della declaratoria di prescrizione; la Corte ha ritenuto che la contestazione sull'applicazione dell'art. 578‑bis c.p.p. non possa essere decisa in questa fase ed è rimessa alla fase esecutiva. - Quinto motivo (attenuanti): manifestamente infondato; richiamato il principio che l'esercizio di facoltà difensive (es. deposito di consulenza) non può essere valorizzato per riconoscere attenuanti atipiche. Esito processuale: annullamento parziale della sentenza impugnata (sui capi prescritti e sulla confisca), rinvio per rideterminazione pena e confisca; rigetto del ricorso nel resto.
Norme richiamate
Norma richiamata nel capo di imputazione originario (pena). Non oggetto di specifica interpretazione nella motivazione.
Richiamato in relazione ai criteri di ricostruzione della base imponibile e alla necessità di costi documentati per la determinazione dell'IVA; la Corte ha confermato che per l'IVA rilevano solo i costi effettivamente documentati, non i costi non registrati.
art. 10‑quater d. Igs. 74/2000
Fattispecie contestata come reato chiusura del "carosello"/tesaurizzazione; la Corte ha accertato l'estinzione per prescrizione di tale reato per le date considerate, e ha chiarito l'inapplicabilità dell'aumento di prescrizione dell'art. 17, comma 1‑bis, a questa fattispecie nel caso concreto.
art. 220 disp. att. cod. proc. pen.
art. 220 disp. att. cod. proc. pen.
La violazione non determina automaticamente inutilizzabilità del PVC; chi eccepisce l'inutilizzabilità deve indicare le parti specifiche del PVC redatte dopo l'insorgere degli indizi e l'incidenza sul processo; la parte del PVC compilata prima dell'insorgere degli indizi conserva efficacia probatoria.
Il PVC è qualificato come documento extraprocessuale ricognitivo amministrativo acquisibile e utilizzabile ai fini probatori ai sensi di questa norma.
art. 17, comma 1‑bis, d.lgs. 74/2000
art. 17, comma 1‑bis, d. Igs. 74/2000
Prevede l'aumento di un terzo dei termini di prescrizione per alcune fattispecie; la Corte ha ritenuto che non fosse applicabile al reato di cui all'art. 10‑quater nel caso concreto.
Riferita alla disciplina delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha confermato che l'esercizio delle facoltà difensive non può costituire di per sé motivo per riconoscere attenuanti atipiche.
Norma sulle circostanze attenuanti; utilizzata per valutare la doglianza circa il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
art. 578‑bis cod. proc. pen.
Disposizione introducendo effetti sostanziali per la confisca per equivalente; la difesa ha invocato la sua inapplicabilità retroattiva, ma la Corte ha ritenuto che la questione non sia risolvibile in questa sede e debba essere valutata in esecuzione.
Richiamato in relazione alla possibilità di rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione, ove dedotto con il ricorso; la Corte ha precisato i limiti della rilevazione d'ufficio.
art. 609 c.p.p. (comma secondo)
art. 609 comma secondo c.p.p.
Richiamato congiuntamente all'art. 129 per i limiti della rilevazione d'ufficio della prescrizione in cassazione.
Richiamato per il principio dell'autorità di cosa giudicata parziale: se l'annullamento non riguarda tutte le disposizioni, la sentenza resta efficace nelle parti non connesse essenzialmente con quelle annullate.
Massime di principio
- Il verbale di constatazione (PVC) è acquisibile come documento amministrativo ai sensi dell'art. 234 c.p.p.; tuttavia, chi eccepisce la violazione dell'art. 220 disp. att. deve indicare con precisione quali parti del PVC siano state redatte dopo l'insorgere degli indizi di reità e quali norme codicistiche siano state violate, pena l'inammissibilità della censura.
- Ai fini della ricostruzione dell'IVA evasa, rilevano esclusivamente i costi effettivamente documentati: costi non registrati vanno, di regola, considerati "inesistenti" e non computabili a favore del contribuente per ridurre la base imponibile.
- L'onere di allegazione: il giudice non può impropriamente trasferire sull'imputato un onere probatorio assoluto per far valere costi non documentati; tuttavia, la mancata specificazione della difesa sui documenti mancanti può rendere inammissibile la censura.
- La prescrizione può essere efficacemente dedotta in cassazione se non è stata rilevata né eccepita in sede di appello, purché il motivo venga effettivamente prospettato nel ricorso; la Corte può dichiarare l'estinzione e annullare le parti di sentenza affette da prescrizione.
- La confisca di valore va riesaminata se il reato che ne ha giustificazione risulta estinto per prescrizione; le questioni di retroattività di norme che incidono sulla confisca (es. art. 578‑bis c.p.p.) possono richiedere valutazione in sede esecutiva e non necessariamente in sede di legittimità.
- L'esercizio legittimo delle facoltà difensive (ad es. deposito di consulenze tecniche) non deve essere interpretato come argomento favorevole per il riconoscimento delle circostanze attenuanti atipiche.
- Se l'annullamento riguarda solo parte della sentenza, le parti non connesse essenzialmente a quella annullata restano definitive per effetto dell'autorità di cosa giudicata (art. 624 c.p.p.).
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