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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36066/2025 del 06/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della condanna per reati tributari (art. 4 e art. 10‑quater d.lgs. 74/2000), articolata in cinque motivi: 1) vizio di motivazione per presunta violazione dell'art. 220 disp. att. c.p.p. e utilizzabilità del verbale di constatazione (PVC); 2) impossibilità di determinare l'IVA dovuta in assenza delle scritture contabili (violazione art. 4 d.lgs. 74/2000); 3) erroneo ribaltamento sull'imputato dell'onere di allegazione delle fatture/costi e confusione tra "inesistenza" e "non deducibilità" dei costi; 4) prescrizione del reato di cui all'art. 10‑quater d.lgs. 74/2000 e conseguente annullamento della confisca; 5) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62‑bis e 133 c.p.). Inoltre, motivi aggiunti chiedevano revoca della confisca per effetto della prescrizione e deducevano inapplicabilità retroattiva dell'art. 578‑bis c.p.p.

La decisione

La Corte ha rigettato la maggior parte dei motivi, ma ha accolto parzialmente il ricorso accertando l'estinzione per prescrizione: - Primo motivo (art. 220 disp. att.): inammissibile perché la censura era generica e non indicava le parti specifiche del PVC redatte dopo l'insorgere degli indizi di reità; PVC qualificato utilizzabile come documento amministrativo ex art. 234 c.p.p., salvo parti redatte dopo gli indizi e non conformi alle norme procedurali. - Secondo e terzo motivo (determinazione IVA e onere probatorio): manifestamente infondati; confermato il principio che ai fini IVA rilevano solo i costi documentati e che costi non documentati si devono ritenere "inesistenti"; il giudice di merito ha basato le conclusioni su dati documentali. - Quarto motivo (prescrizione art. 10‑quater e annualità 2013): fondato; la Corte ha dichiarato estinti per prescrizione il reato contestato al capo B (art. 10‑quater per le date indicate) e il capo A relativo all'annualità 2013 (prescrizione massima decennale), con annullamento di quelle parti della sentenza e rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma per rideterminare la pena per il residuo reato. - Confisca: annullata con rinvio per rideterminare l'importo della confisca alla luce della declaratoria di prescrizione; la Corte ha ritenuto che la contestazione sull'applicazione dell'art. 578‑bis c.p.p. non possa essere decisa in questa fase ed è rimessa alla fase esecutiva. - Quinto motivo (attenuanti): manifestamente infondato; richiamato il principio che l'esercizio di facoltà difensive (es. deposito di consulenza) non può essere valorizzato per riconoscere attenuanti atipiche. Esito processuale: annullamento parziale della sentenza impugnata (sui capi prescritti e sulla confisca), rinvio per rideterminazione pena e confisca; rigetto del ricorso nel resto.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Norma richiamata nel capo di imputazione originario (pena). Non oggetto di specifica interpretazione nella motivazione.

  • art. 4 d.lgs. 74/2000

    Richiamato in relazione ai criteri di ricostruzione della base imponibile e alla necessità di costi documentati per la determinazione dell'IVA; la Corte ha confermato che per l'IVA rilevano solo i costi effettivamente documentati, non i costi non registrati.

  • art. 10‑quater d.lgs. 74/2000

    art. 10‑quater d. Igs. 74/2000

    Fattispecie contestata come reato chiusura del "carosello"/tesaurizzazione; la Corte ha accertato l'estinzione per prescrizione di tale reato per le date considerate, e ha chiarito l'inapplicabilità dell'aumento di prescrizione dell'art. 17, comma 1‑bis, a questa fattispecie nel caso concreto.

  • art. 220 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 220 disp. att. cod. proc. pen.

    La violazione non determina automaticamente inutilizzabilità del PVC; chi eccepisce l'inutilizzabilità deve indicare le parti specifiche del PVC redatte dopo l'insorgere degli indizi e l'incidenza sul processo; la parte del PVC compilata prima dell'insorgere degli indizi conserva efficacia probatoria.

  • art. 234 c.p.p.

    Il PVC è qualificato come documento extraprocessuale ricognitivo amministrativo acquisibile e utilizzabile ai fini probatori ai sensi di questa norma.

  • art. 17, comma 1‑bis, d.lgs. 74/2000

    art. 17, comma 1‑bis, d. Igs. 74/2000

    Prevede l'aumento di un terzo dei termini di prescrizione per alcune fattispecie; la Corte ha ritenuto che non fosse applicabile al reato di cui all'art. 10‑quater nel caso concreto.

  • art. 62‑bis cod. pen.

    Riferita alla disciplina delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha confermato che l'esercizio delle facoltà difensive non può costituire di per sé motivo per riconoscere attenuanti atipiche.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti; utilizzata per valutare la doglianza circa il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

  • art. 578‑bis cod. proc. pen.

    art. 578‑bis cod. proc. pen.

    Disposizione introducendo effetti sostanziali per la confisca per equivalente; la difesa ha invocato la sua inapplicabilità retroattiva, ma la Corte ha ritenuto che la questione non sia risolvibile in questa sede e debba essere valutata in esecuzione.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla possibilità di rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione, ove dedotto con il ricorso; la Corte ha precisato i limiti della rilevazione d'ufficio.

  • art. 609 c.p.p. (comma secondo)

    art. 609 comma secondo c.p.p.

    Richiamato congiuntamente all'art. 129 per i limiti della rilevazione d'ufficio della prescrizione in cassazione.

  • art. 624 c.p.p.

    Richiamato per il principio dell'autorità di cosa giudicata parziale: se l'annullamento non riguarda tutte le disposizioni, la sentenza resta efficace nelle parti non connesse essenzialmente con quelle annullate.

Massime di principio

  • Il verbale di constatazione (PVC) è acquisibile come documento amministrativo ai sensi dell'art. 234 c.p.p.; tuttavia, chi eccepisce la violazione dell'art. 220 disp. att. deve indicare con precisione quali parti del PVC siano state redatte dopo l'insorgere degli indizi di reità e quali norme codicistiche siano state violate, pena l'inammissibilità della censura.
  • Ai fini della ricostruzione dell'IVA evasa, rilevano esclusivamente i costi effettivamente documentati: costi non registrati vanno, di regola, considerati "inesistenti" e non computabili a favore del contribuente per ridurre la base imponibile.
  • L'onere di allegazione: il giudice non può impropriamente trasferire sull'imputato un onere probatorio assoluto per far valere costi non documentati; tuttavia, la mancata specificazione della difesa sui documenti mancanti può rendere inammissibile la censura.
  • La prescrizione può essere efficacemente dedotta in cassazione se non è stata rilevata né eccepita in sede di appello, purché il motivo venga effettivamente prospettato nel ricorso; la Corte può dichiarare l'estinzione e annullare le parti di sentenza affette da prescrizione.
  • La confisca di valore va riesaminata se il reato che ne ha giustificazione risulta estinto per prescrizione; le questioni di retroattività di norme che incidono sulla confisca (es. art. 578‑bis c.p.p.) possono richiedere valutazione in sede esecutiva e non necessariamente in sede di legittimità.
  • L'esercizio legittimo delle facoltà difensive (ad es. deposito di consulenze tecniche) non deve essere interpretato come argomento favorevole per il riconoscimento delle circostanze attenuanti atipiche.
  • Se l'annullamento riguarda solo parte della sentenza, le parti non connesse essenzialmente a quella annullata restano definitive per effetto dell'autorità di cosa giudicata (art. 624 c.p.p.).

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