Cassazione Penale, Sentenza n. 36063/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione fondata su più censure: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova (le videocamere attesterebbero che gli imputati si erano allontanati senza porre in essere atti univoci diretti alla sottrazione); 2) mancata valutazione della causa di non punibilità per tenuità (art. 131-bis); 3) erronea applicazione delle aggravanti (art. 625, n.2 — violenza sulle cose — e n.7-bis — danno a struttura in regime di concessione); 4) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; 5) errori nel calcolo della pena per il tentativo; 6) mancato riconoscimento dell'attenuante del lucro di speciale tenuità (art. 62 n.4).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva ritenuto Farri colpevole del reato di tentato furto aggravato (art. 625, n.2 e n.7-bis cod. pen.). Motivazione principale: i giudici di merito hanno valutato analiticamente le riprese video e le dichiarazioni degli operanti, rilevando sopralluogo, possesso di attrezzi atti allo scasso, taniche e pompe, nonché la piena idoneità degli atti compiuti ex ante a realizzare la sottrazione di gasolio. Sono state ritenute corrette sia l'esclusione della causa di non punibilità per tenuità sia il diniego delle attenuanti; le aggravanti sono state ritenute comprovate (manomissione dei tombini e destinazione del carburante a servizio sanitario in convenzione). Pena confermata: 1 anno e 4 mesi di reclusione e 120 euro di multa; condanna alle spese e pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625 cod. pen. (furto), con n.2 e n.7-bis
La Corte ha ritenuto integrata l'aggravante di violenza sulle cose (n.2) per la manomissione dei tombini con uso di attrezzi e conseguente necessità di ripristino; l'aggravante n.7-bis è stata applicata perché il carburante sottratto era destinato all'attività della clinica convenzionata (gestore di servizio pubblico in regime di convenzione/concessione) e funzionalmente collegato all'erogazione del servizio sanitario.
art. 56 cod. pen. (tentativo)
Il tentativo è stato valutato ex ante in termini di idoneità e univocità degli atti: gli atti compiuti erano idonei a consumare il reato, ragion per cui il tentativo è punibile; la determinazione della pena è avvenuta con metodo ammissibile (metodo diretto o con diminuzione nel rispetto dei limiti normativi).
art. 131-bis cod. pen. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto)
La Corte ha ritenuto che la tenuità non sussistesse: la valutazione della minima offensività è discrezionale e richiede un giudizio complesso sui criteri di cui all'art. 133; i giudici di merito hanno motivato l'esclusione per la pericolosità e l'idoneità dell'azione.
art. 133 cod. pen. (criteri per la determinazione della pena)
La motivazione della pena è stata ritenuta adeguata: il giudice di merito ha applicato i criteri di gravità, colpevolezza e altri parametri previsti, e la discrezionalità nella graduazione della pena non è sindacabile in Cassazione se motivata logicamente.
art. 62, n.4 cod. pen. (attenuante per lucro di speciale tenuità)
Non riconosciuta: per questa attenuante è necessario un giudizio complessivo sul danno criminale e sul disvalore sociale; nel caso concreto il tentativo riguardava quantitativo non irrilevante e modalità insidiose, escludendo la tenuità del lucro.
art. 62-bis cod. pen.
La Corte ha affrontato il tema delle attenuanti generiche/benefici e ha giudicato che il diniego era adeguatamente motivato sulla base della pericolosità dell'azione e dell'assenza di elementi positivi rilevanti.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la condanna alle spese processuali e per l'ordine di pagamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il tentativo va valutato ex ante: rilevano l'idoneità causale degli atti e la loro destinazione univoca al compimento del reato; prove audiovisive e possesso di strumenti atti allo scasso possono dimostrare l'intenzione delittuosa.
- La causa di non punibilità per tenuità (art. 131-bis) richiede un giudizio complesso e discrezionale sui criteri dell'art. 133; la sua esclusione è difficilmente sindacabile in Cassazione se la motivazione di merito è logica e dettagliata.
- L'aggravante per violenza sulle cose (art. 625 n.2) richiede manomissione/uso di energia fisica e una alterazione che imponga ripristino: anche il successivo riposizionamento operato dagli stessi autori non esclude l'aggravante se vi è stata forzatura.
- L'aggravante n.7-bis richiede (i) che la vittima sia un soggetto pubblico o un privato che gestisce un servizio pubblico in regime di concessione/convemzione e (ii) che il bene sottratto sia funzionalmente collegato all'erogazione del servizio; tali requisiti devono emergere dagli atti o dalle risultanze processuali.
- In Cassazione non è consentito un nuovo apprezzamento libero della prova: le ricostruzioni alternative dei fatti, quando non smentiscono univocamente la motivazione di merito, sono inammissibili.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con l'assenza di elementi positivi; il giudice non è tenuto ad esaminare ogni singolo elemento favorevole quando indica quelli decisivi.
- La determinazione della pena per il tentativo può seguire il metodo diretto o il calcolo bifasico, purché rispettati i limiti di riduzione stabiliti dalla legge; la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
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