Cassazione Penale, Sentenza n. 36282/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che, in accoglimento dell'appello cautelare del pubblico ministero, aveva applicato nei confronti del ricorrente la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare l'attività professionale per contestate truffe aggravate in relazione all'erogazione di fondi pubblici. La difesa ha dedotto: (1) errata qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la fattispecie dovesse essere inquadrata nell'art. 316-ter c.p. anziché nell'art. 640-bis c.p.; (2) carenza di motivazione e violazione di legge con riferimento alla concretezza e attualità delle esigenze cautelari, lamentando che non sussistessero esigenze cautelari attuali e concrete giustificanti la misura interdittiva.
La decisione
Rigetto del ricorso in Cassazione. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile per genericità e comunque infondato, confermando la qualificazione come truffa aggravata ex art. 640-bis c.p. in ragione della complessità e sistematicità delle condotte (predisposizione di documentazione fittizia, creazione di societa' e cessione dei crediti). Ha inoltre dichiarato manifestamente infondato il secondo motivo, valutando la motivazione del Tribunale del riesame adeguata nel descrivere la pluralità delle condotte, la spregiudicatezza e il pericolo di reiterazione. Conseguentemente il provvedimento impugnato e la misura interdittiva sono stati confermati; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e disposta la trasmissione degli atti per gli adempimenti di esecuzione.
Norme richiamate
La Corte conferma l'applicazione come fattispecie principale quando risultano artifici e raggiri volti a spoliare risorse pubbliche (truffa aggravata per l'erogazione di provvidenze pubbliche), soprattutto se la condotta ha carattere sistematico e coinvolge predisposizione di documentazione fittizia e cessione di crediti.
Ritenuta norma residuale: va applicata solo se si esclude l'ipotesi di truffa. Non ricorre quando vi sono artifici e induzione in errore della pubblica amministrazione finalizzati all'appropriazione di fondi pubblici.
artt. 610, comma 5, e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alla trattazione in camera di consiglio senza presenza delle parti per mancanza di richiesta di trattazione orale; regole procedurali sulla trattazione del ricorso.
art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen.
Indica i motivi di ricorso in Cassazione dedotti dalla difesa (tra cui vizio di motivazione e violazione di legge); la Corte ha valutato la genericità e l'inidoneità del motivo alla specificazione dell'interesse all'immutatio.
artt. 274 lett. c) e 292 comma 2 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamati dalla difesa in relazione alla presunta violazione del diritto di difesa e alla carenza di motivazione sulle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto tali censure generiche e prive di rilevanza rispetto alla motivazione effettiva del Tribunale del riesame.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso.
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Disposta la trasmissione della copia del provvedimento alla cancelleria per gli adempimenti di esecuzione previsti dal regolamento di esecuzione.
Massime di principio
- Quando la condotta consiste in un progetto articolato (creazione di societa' fittizie, documentazione inesistente, cessione di crediti) finalizzato a ottenere indebitamente fondi pubblici, la qualificazione prevalente sarà spesso quella di truffa aggravata ex art. 640-bis, non l'art. 316-ter che resta residuo.
- In cassazione non basta una censura generica sulla 'errata qualificazione della fattispecie': la parte che chiede diversa imputazione deve indicare specifico interesse e motivare concretamente la diversa ricostruzione (domanda di immutatio ben fondata).
- Per contestare misure cautelari interdittive è necessario dimostrare l'assenza di esigenze cautelari concrete e attuali con argomentazioni e fatti specifici: censure vaghe o generiche sono normalmente respinte.
- La valutazione del pericolo di recidiva o della pericolosità sociale può essere fondata su elementi estrinseci come la sistematicità della condotta, la spregiudicatezza e l'entità del danno, e giustifica misure interdittive quando risulti un quadro probatorio consistente.
- In procedimenti cautelari e di revisione delle qualificazioni giuridiche, citare orientamenti di Sezioni unite o precedenti decisioni della stessa Sezione può rafforzare la posizione del giudicante; le parti dovrebbero confrontarsi specificamente con tali precedenti per sostenere la propria tesi.
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