Cassazione Civile, Ordinanza n. 01918/2024 del 18/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatrice)
La controversia
La controversia nasce da due decreti ingiuntivi ottenuti da una società appaltatrice per il residuo del corrispettivo di un contratto di appalto stipulato per opere di urbanizzazione primaria e secondaria relative a un piano di lottizzazione. I committenti proposero opposizione deducendo che la fattura non provasse il credito, che il prezzo contrattuale fosse fisso e non superabile, e che mancasse la comunicazione degli stati di avanzamento dei lavori necessari per verificare opere e corrispettivo; chiesero anche la penale contrattuale nei limiti di competenza del giudice adito. In primo grado l'opposizione fu accolta e i decreti revocati; in appello, però, la società appaltatrice ottenne la riforma della decisione e la conferma dei decreti, sulla base della documentazione relativa alla contabilità dei lavori e alla relazione di collaudo. Con il ricorso per cassazione i committenti articolano quattro motivi: violazione dell'art. 2697 c.c. per mancata prova del titolo negoziale del credito e dell'art. 56, comma 5, l. n. 144/1949 per asserita assenza di poteri rappresentativi del direttore dei lavori che avrebbe ratificato la contabilità; nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria; violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione nella ricostruzione delle contestazioni; omesso esame/travisamento di fatti decisivi relativi alle contestazioni su fatture, stato finale e collaudo, nonché ai limiti della delega conferita al direttore dei lavori.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a una rivalutazione del merito e del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. Ha giudicato infondate le doglianze sulla prova del credito, poiché il giudice di merito aveva valorizzato la circostanza che la contabilità redatta dal direttore dei lavori era stata portata a conoscenza dei committenti in sede di consegna definitiva delle opere al Comune di Acri ed era stata da essi accettata senza riserve, unitamente alla relazione di collaudo contenente certificati di acconto e conto finale. Ha escluso anche il vizio di motivazione apparente, reputando la motivazione adeguata e controllabile. Ha ritenuto inammissibile o comunque non intellegibile il terzo motivo per difetto di specificità e ha respinto il quarto motivo osservando che non ricorrevano i presupposti del travisamento della prova e che, in ogni caso, le prove invocate erano state considerate unitariamente dal giudice di merito. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La Corte esclude la violazione della norma sul riparto dell'onere della prova, osservando che il giudice di merito ha deciso secundum alligata et probata e che le censure miravano a una nuova valutazione del materiale istruttorio.
art. 56, comma 5, legge n. 144/1949
La doglianza è stata ritenuta non fondata perché prospettava un errore nella ricognizione della fattispecie concreta e non un'erronea interpretazione della norma.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro invocato per le censure di violazione di legge, ma la Corte rileva che i motivi dedotti non denunciavano veri errores in iudicando, bensì contestazioni di merito.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Richiamato per il vizio di motivazione apparente e per la pretesa ultrapetizione; la Corte afferma che la motivazione era effettivamente intellegibile e che non vi era violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 111, comma 4, Cost.
La Corte precisa che la sentenza impugnata non presenta motivazione apparente, perché consente di ricostruire l'iter logico della decisione.
La Corte esclude la nullità della sentenza per difetto di motivazione, ravvisando una motivazione sufficiente e non meramente apparente.
La censura di ultrapetizione è respinta perché il giudice di merito si è limitato a interpretare le contestazioni delle parti senza pronunciarsi oltre i limiti del devoluto.
art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.
Richiamato dall'intimata come possibile causa di inammissibilità; la Corte supera l'eccezione perché l'esposizione sommaria dei fatti era comunque desumibile dai motivi.
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
Usato per esigere specificità e chiarezza dei motivi di ricorso; il terzo motivo è ritenuto non intellegibile per mancato confronto tra norme invocate e decisione impugnata.
La Corte richiama la disciplina del travisamento della prova, chiarendo che il vizio riguarda l'errata percezione del contenuto oggettivo della prova, non la sua valutazione.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È escluso come veicolo idoneo a denunciare il travisamento della prova, che la Corte ricondotta invece alla violazione dell'art. 115 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti soccombenti.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 10860/2007
Richiamata come precedente secondo cui la contabilità del direttore dei lavori non prova di per sé il credito dell'appaltatore, salvo che risulti conosciuta dal committente e da questi accettata senza riserve.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del residuo di un appalto, la contabilità redatta dal direttore dei lavori può assumere valore probatorio del credito solo se risulta che sia stata portata a conoscenza del committente e da questi accettata senza riserve.
- La prova documentale dell'approvazione del conto finale e della consegna delle opere, se valutata unitamente alla relazione di collaudo e agli atti di delega, può essere sufficiente a dimostrare l'esistenza e l'ammontare del credito dell'appaltatore.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito o delle prove, perché la denuncia di violazione di legge non può risolversi in una critica alla ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico della decisione; non basta che la parte la ritenga non condivisibile o insufficiente.
- La censura di ultrapetizione richiede l'indicazione precisa del punto della sentenza che si assume eccedente il devoluto; non può essere fondata sulla mera contestazione della valutazione delle prove o della ricostruzione dei fatti.
- Il travisamento della prova è censurabile in cassazione solo quando il giudice abbia percepito in modo oggettivamente errato il contenuto della prova, con errore decisivo e non limitato alla sua valutazione.
- Un motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente, indicando la norma violata, il suo contenuto precettivo e il concreto contrasto con la sentenza impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01888/2024 del 18/01/2024
- ordinanza_civile · 18 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01896/2024 del 18/01/2024
- ordinanza_civile · 18 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01898/2024 del 18/01/2024
- ordinanza_civile · 18 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01901/2024 del 18/01/2024
- ordinanza_civile · 18 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01904/2024 del 18/01/2024
- ordinanza_civile · 18 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01908/2024 del 18/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →