Cassazione Civile, Ordinanza n. 17542/2024 del 25/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di due avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2007 e 2008. In primo grado era stata dichiarata inammissibile l’impugnazione relativa all’anno 2008 perché il ricorso era stato proposto prima del decorso del termine dilatorio di 90 giorni previsto dall’art. 17-bis d.lgs. 546/1992, nel testo allora vigente. La CTR Lombardia, in riforma della decisione limitatamente a quel capo, ha "rimesso in termini" il contribuente per il contenzioso relativo al 2008. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione del divieto di nova in appello (art. 57 d.lgs. 546/1992 e art. 345 c.p.c.) per avere la CTR accolto la richiesta di rimessione in termini; (2) motivazione apparente in violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. 546/1992; (3) violazione degli artt. 153, comma 2, e 294 c.p.c. per insussistenza del presupposto della decadenza non imputabile; (4) violazione e falsa applicazione dell’art. 17-bis d.lgs. 546/1992, sostenendo che il ricorso introduttivo doveva restare inammissibile perché proposto prima dello spirare del termine di 90 giorni. Il contribuente è rimasto intimato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha però corretto la motivazione della sentenza impugnata, chiarendo che la decisione della CTR, pur formulata come "rimessione in termini", va sostanzialmente letta come annullamento del capo di primo grado che aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso per l’annualità 2008. Nel merito, la Corte ha ritenuto infondati i motivi perché, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 17-bis, comma 2, d.lgs. 546/1992 nel testo originario, l’omessa attesa del termine dilatorio non poteva più produrre l’inammissibilità del ricorso nei rapporti non esauriti. Non sono state liquidate spese per mancanza di attività difensiva dell’intimato.
Norme richiamate
La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso. L'inammissibilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio
Nel testo originario, la norma prevedeva l’inammissibilità del ricorso in caso di mancata presentazione del reclamo; tuttavia, per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale, tale sanzione non è più applicabile ai rapporti non esauriti.
Invocato dall’Agenzia come norma che vieta i nova in appello, ma la Corte non accoglie la censura.
Richiamato in relazione al divieto di proporre nuove domande/eccezioni in appello, ma la Corte non ravvisa la violazione denunciata.
Richiamato per dedurre la nullità della motivazione, ma la Corte non accoglie la censura.
Richiamato in tema di contenuto della sentenza tributaria; la doglianza sulla motivazione apparente è respinta.
Richiamato per il rimedio della rimessione in termini, ma la Corte decide la causa sulla diversa base dell’inefficacia della sanzione processuale prevista dall’art. 17-bis originario.
Richiamato nel motivo relativo alla decadenza processuale, ma non assume rilievo decisivo nella ratio.
art. 136 Cost.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale fa cessare l’efficacia della norma dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione
La norma conferma l’effetto impeditivo dell’applicazione della disposizione dichiarata incostituzionale ai rapporti non esauriti.
L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 611, lett. a), n. 1
Ha modificato l’art. 17-bis sostituendo l’inammissibilità con l’improcedibilità per gli atti notificati dal 1° marzo 2014, ma tale disciplina non si applica retroattivamente alla fattispecie.
Corte cost. n. 98/2014
l'eventuale omissione della previa presentazione del reclamo rimarrebbe priva di conseguenze giuridiche
Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del testo originario dell’art. 17-bis, con effetto sui rapporti non esauriti e privazione di conseguenze giuridiche per l’omissione del reclamo.
Massime di principio
- Quando una norma processuale è stata dichiarata incostituzionale, la sua sanzione non può essere applicata ai rapporti non ancora esauriti, anche se la vicenda riguarda fatti anteriori alla decisione della Corte costituzionale.
- Nel processo tributario, la mancata osservanza del termine dilatorio connesso al reclamo non può più determinare l’inammissibilità del ricorso se, al momento della decisione, il presupposto normativo della sanzione è stato rimosso da una pronuncia di incostituzionalità.
- Ai fini della valutazione dell’ammissibilità del ricorso, occorre distinguere tra rapporti esauriti e rapporti ancora sub iudice: solo i primi restano sottratti agli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale.
- La correzione della motivazione è ammissibile quando il dispositivo di appello sia sostanzialmente comprensibile in termini di riforma della decisione di primo grado, anche se la formula utilizzata non è tecnicamente precisa.
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