Cassazione Civile, Ordinanza n. 10203/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
L’Amministrazione finanziaria aveva notificato a una società due avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2005 e 2006, ai fini IRAP e IRES, contestando, da un lato, l’indebita deduzione della quota di ammortamento dell’avviamento derivante dall’acquisto e successiva incorporazione di un’altra società, operazione ritenuta priva di reale sostanza economica e inserita in un più ampio schema elusivo riconducibile al c.d. gruppo Mythos; dall’altro, il disconoscimento della minusvalenza da partecipazione generata dalla cessione di quote di altre società, con modalità assimilate al dividend washing. I giudici tributari di merito avevano confermato gli avvisi. In cassazione la società ha proposto un unico motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando il difetto di motivazione su punti decisivi: la mancata sospensione del giudizio in attesa della definizione del contenzioso sulla validità del condono tombale richiesto dalla società incorporata e la pretesa nullità della revoca di quel condono per tardiva notifica. La Corte ha ritenuto che la censura non riguardasse l’omesso esame di un fatto storico decisivo, ma piuttosto l’omessa valutazione degli effetti processuali della pendenza di un giudizio asseritamente pregiudiziale; ha inoltre rilevato che il ricorso avverso il diniego del condono era stato già definitivamente rigettato. Ha infine osservato la carenza di specificità del motivo, perché la ricorrente non aveva trascritto né indicato i passaggi dell’atto di appello nei quali avrebbe dedotto le circostanze poi asseritamente trascurate.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso l’ammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. perché non denunciava un omesso esame di fatti storici, ma una questione processuale relativa alla sospensione del giudizio per pregiudizialità; ha inoltre rilevato che il tema del condono era ormai privo di rilievo, essendo stato definitivamente respinto il relativo ricorso. Ha poi affermato la violazione del requisito di specificità del ricorso, per mancata indicazione dei punti dell’atto di appello rilevanti. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
difetto di motivazione su punti decisivi della controversia
Il motivo è inammissibile quando, sotto la veste del vizio motivazionale, mira in realtà a censurare la mancata valutazione di effetti processuali o questioni di pregiudizialità, e non l’omesso esame di un fatto storico decisivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Non è espressamente applicato, ma il richiamo al principio di specificità e all’onere di indicare i passaggi dell’atto di appello si collega alla necessità che la parte alleghi compiutamente i fatti e le deduzioni poste a fondamento della censura.
Massime di principio
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. presuppone l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è configurabile quando la doglianza riguarda la mancata considerazione di effetti processuali o di una richiesta di sospensione per pregiudizialità.
- La parte ricorrente che denunci l’omesso esame di circostanze già dedotte in appello deve rispettare il requisito di specificità del ricorso per cassazione, indicando puntualmente dove e come tali allegazioni siano state svolte nei precedenti gradi di giudizio.
- Quando il giudizio o il provvedimento richiamato come pregiudiziale è stato definitivamente definito in senso sfavorevole alla parte, la relativa questione perde rilievo nel processo pendente e non può fondare utilmente la censura in cassazione.
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