Cassazione Civile, Ordinanza n. 34617/2023 del 12/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento IVA relativo all'anno d'imposta 2013, con il quale l'Ufficio aveva disconosciuto costi di sponsorizzazione verso alcune società, ritenendoli non inerenti. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale aveva poi parzialmente accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo avverso la sentenza regionale. Prima dell'udienza, però, la società ha depositato nota e memoria per rappresentare di essersi avvalsa della definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dalla legge n. 197/2022, producendo la domanda telematica e la ricevuta del pagamento, e chiedendo la sospensione e poi l'estinzione del giudizio. Non risulta notificato alcun diniego alla definizione.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della lite tributaria ai sensi dell'art. 1, commi 186 e seguenti, della legge n. 197/2022, come richiamata e coordinata dal d.l. n. 34/2023. Verificata la presentazione della domanda e l'avvenuto pagamento, nonché l'assenza di un diniego notificato, ha dichiarato l'estinzione del processo. Ha inoltre disposto che le spese restino a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'art. 1, comma 198, della medesima legge, e ha escluso l'obbligo di versamento del doppio contributo unificato per effetto dell'estinzione del giudizio.
Norme richiamate
L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 186
prevede la definizione agevolata delle controversie tributarie, cui la parte contribuente ha aderito.
L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 194
la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il termine stabilito.
L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 195
disciplina la domanda di definizione agevolata prodotta dalla parte.
L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 198
le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate in caso di estinzione per definizione agevolata.
L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 200
il diniego della definizione deve essere notificato entro il termine previsto; in assenza di diniego la Corte prende atto della definizione.
ha modificato il comma 194 dell'art. 1 della L. n. 197/2022, rilevante per il termine di perfezionamento della definizione.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
la Corte esclude, in caso di estinzione per definizione agevolata, i presupposti per il versamento del c.d. doppio contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie, la definizione agevolata prevista dalla legge speciale determina l'estinzione del processo quando risulti la rituale presentazione della domanda e il pagamento degli importi dovuti entro il termine previsto, salvo che sia stato notificato un diniego nei termini di legge.
- In presenza di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata, le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate secondo la disciplina speciale.
- L'estinzione del processo per definizione agevolata esclude l'applicazione dell'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
- Ai fini dell'estinzione per definizione agevolata è decisiva la prova documentale dell'avvenuta presentazione della domanda e del pagamento, nonché l'assenza di un diniego notificato.
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