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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34617/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento IVA relativo all'anno d'imposta 2013, con il quale l'Ufficio aveva disconosciuto costi di sponsorizzazione verso alcune società, ritenendoli non inerenti. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale aveva poi parzialmente accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo avverso la sentenza regionale. Prima dell'udienza, però, la società ha depositato nota e memoria per rappresentare di essersi avvalsa della definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dalla legge n. 197/2022, producendo la domanda telematica e la ricevuta del pagamento, e chiedendo la sospensione e poi l'estinzione del giudizio. Non risulta notificato alcun diniego alla definizione.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della lite tributaria ai sensi dell'art. 1, commi 186 e seguenti, della legge n. 197/2022, come richiamata e coordinata dal d.l. n. 34/2023. Verificata la presentazione della domanda e l'avvenuto pagamento, nonché l'assenza di un diniego notificato, ha dichiarato l'estinzione del processo. Ha inoltre disposto che le spese restino a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'art. 1, comma 198, della medesima legge, e ha escluso l'obbligo di versamento del doppio contributo unificato per effetto dell'estinzione del giudizio.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie, la definizione agevolata prevista dalla legge speciale determina l'estinzione del processo quando risulti la rituale presentazione della domanda e il pagamento degli importi dovuti entro il termine previsto, salvo che sia stato notificato un diniego nei termini di legge.
  • In presenza di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata, le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate secondo la disciplina speciale.
  • L'estinzione del processo per definizione agevolata esclude l'applicazione dell'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
  • Ai fini dell'estinzione per definizione agevolata è decisiva la prova documentale dell'avvenuta presentazione della domanda e del pagamento, nonché l'assenza di un diniego notificato.
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Come è indicizzato

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