Cassazione Penale, Sentenza n. 24642/2023 del 08/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per furto aggravato di energia elettrica. Il ricorrente deduceva: a) carenza di motivazione perché la Corte non avrebbe spiegato perché riteneva l'imputato estraneo all'immobile fino al novembre 2017, mentre l'illecito prelievo sarebbe iniziato nel gennaio 2017 e il subentro dell'imputato nell'utenza sarebbe avvenuto solo a novembre 2017; b) carenza di motivazione circa l'assenza di prova di interventi sul contatore finalizzati all'alterazione dei consumi (i tecnici Enel avevano rilevato solo la rottura dei tenoni della calotta e non avrebbero effettuato accertamenti sulle modalità dell'alterazione); c) carenza di motivazione sull'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. in relazione alla determinazione della pena e sul diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p. e sull'esiguità del danno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i motivi generici e meramente ricompositivi di doglianze di fatto, non confrontati puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata. La Corte d'appello era corretta nell'affermare che l'imputato era l'utilizzatore dell'energia e residente nell'immobile dal 08/01/2010, e che la verifica Enel (con fotografie e riscontro di manomissione) era attendibile e non viziata da formalità la cui mancanza ne avrebbe inficciato la rilevanza penale. È stata esclusa l'applicabilità dell'art. 131-bis per la sussistenza dell'aggravante contestata; le attenuanti generiche erano già riconosciute e la pena è stata ritenuta congrua. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza resa il 16 febbraio 2023.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata come fondamento dell'inammissibilità del ricorso per aspecificità: il ricorso per cassazione deve confrontarsi con le motivazioni della decisione impugnata; la riproposizione generica di doglianze di fatto è inammissibile.
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per tenuità del fatto è stata esclusa perché la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante contestata e il danno non trascurabile; quindi l'art. 131-bis non è applicabile nel caso concreto.
art. 133 cod. pen.
Richiamato in relazione alla determinazione della pena: la Corte ha valutato i criteri di cui all'art. 133 c.p. (concorso di circostanze, gravità, danno, personalità dell'imputato) e ha ritenuto congrua la pena attribuita, avendo già riconosciuto le attenuanti generiche ma sussistendo l'aggravante.
Massime di principio
- In cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con le motivazioni della sentenza impugnata: motivi generici o che ripetono le stesse doglianze di fatto sono inammissibili ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
- La qualità di 'utilizzatore' dell'energia e la circostanza di abitazione nell'immobile possono costituire elemento decisivo per attribuire il prelievo illecito anche se l'intestatario formale della fornitura è un'altra persona, salvo prova contraria precisa.
- I rilievi tecnici dell'ente erogatore (fotografie, riscontro di manomissione del contatore) hanno rilevanza probatoria se non vengono efficacemente contrastati dal difensore con elementi specifici che ne dimostrino l'inaffidabilità o vizi di accertamento.
- La semplice assenza di dettagli su come il contatore sia stato alterato può non bastare a escludere la responsabilità se esistono altri elementi indicativi (utilizzo dell'abitazione, accertamento tecnico con fotografie, anomalia dei consumi).
- L'art. 131-bis (tenuità del fatto) non è applicabile quando sussistono aggravanti e il danno non sia trascurabile; per ottenere l'applicazione occorre dimostrare in modo circostanziato la minimo offensività del fatto.
- Per contestare la regolarità degli accertamenti tecnici occorre dedurre vizi specifici (es. difetto di catena di custodia, formali irregolarità nell'accertamento, contraddizioni probatorie) e non semplici affermazioni generiche.
Testo integrale
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