Cassazione Penale, Sentenza n. 41220/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva escluso la responsabilità civile in capo alla banca (revocando la condanna della responsabile civile) e aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione dei reati a carico dell'imputato. Hanno censurato, in particolare, l'erronea valutazione del nesso di "occasionalità necessaria" tra le condotte illecite di Vannini e le funzioni svolte dalla banca (art.31 D.lgs. n.58/1998 e art.2049 c.c.), nonché la mancata e/o contraddittoria motivazione circa l'eventuale acquiescenza o concorso di colpa delle vittime (art.1227 c.c.), sostenendo che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente valutato le singole posizioni e le prove testimoniali che avrebbero collegato Vannini alla banca
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello che ha escluso, "in radice", il nesso di occasionalità necessaria tra l'attività illecita di Vannini e le funzioni della Banca IPIBI/FINIT: le vittime non erano clienti della banca, non avevano mai stipulato contratti con essa, le somme non sono transitate su conti della banca, non è emersa modulistica o documentazione ufficiale della banca e gli incontri non si svolgevano negli uffici dell'istituto. Pertanto non è stata ravvisata la possibilità per la banca di esercitare poteri di direzione e vigilanza tali da rendere imputabili a essa gli illeciti. Di conseguenza, la valutazione dell'eventuale concorso di colpa o dell'acquiescenza delle vittime è divenuta irrilevante e i ricorsi sono stati ritenuti infondati
Norme richiamate
art. 31 D.lgs. n.58/1998 (T.U.I.F.)
Il soggetto che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale
La norma introduce responsabilità solidale dell'intermediario per i danni causati dal promotore finanziario, ma la giurisprudenza la interpreta in connessione con l'art.2049 c.c.: la responsabilità è configurabile solo se esiste un nesso di occasionalità necessaria tra le funzioni affidate al promotore e l'illecito e se l'intermediario ha poteri di direzione/vigilanza che avrebbero potuto prevenire o controllare l'illecito
Norma generale sulla responsabilità del datore di lavoro per i fatti illeciti dei propri dipendenti; la sua applicazione richiede l'accertamento del nesso di occasionalità necessaria tra la condotta illecita e le mansioni svolte dal preposto
Richiamato in tema di valutazione della condotta del terzo/parte offesa; entra nel ragionamento giurisprudenziale sul grado di consapevolezza/partecipazione dell'investitore all'illecito
Prevede la riduzione del risarcimento in caso di concorso di colpa della vittima; la giurisprudenza richiede prova della consapevolezza o della concreta acquiescenza alle irregolarità da parte dell'investitore per ridurre o escludere la responsabilità dell'intermediario
Sentenza S.U. civ., n.13246/2019 (Di Bella)
Principio di riferimento: lo Stato/ente (o datore di lavoro) risponde dei danni cagionati dal dipendente anche se agisca per scopi personali purché sussista il nesso di occasionalità necessaria tra condotta illecita e funzioni svolte; principio applicato anche al rapporto banca-promotore
Massime di principio
- Per ritenere la responsabilità della banca/società di intermediazione per il fatto del promotore è necessario accertare il "nesso di occasionalità necessaria": le mansioni affidate al promotore devono avere reso possibile o agevolato l'illecito
- Se manca il nesso di occasionalità (es. assenza di rapporti contrattuali con la banca, assenza di uso di modulistica o conti della banca, assenza di incontri in uffici della banca), la responsabilità dell'intermediario non sussiste e diventa superflua l'analisi della condotta delle vittime
- La mera autocertificazione orale del promotore circa la sua appartenenza alla banca o la presentazione come "promotore" non è di per sé sufficiente a fondare la responsabilità dell'intermediario senza elementi concreti che colleghino l'illecito all'organizzazione dell'ente
- La prova dell'acquiescenza o della collusione dell'investitore (necessaria per ridurre o escludere il risarcimento ai sensi dell'art.1227 c.c.) grava sull'intermediario che la invoca; elementi presuntivi rilevanti sono numero/ripetizione di operazioni irregolari, valore complessivo, esperienza e conoscenze dell'investitore
- Nella valutazione complessiva il giudice deve prima verificare il collegamento funzionale tra mansioni e illecito; solo se questo è positivo occorre esaminare l'eventuale contributo colposo o consapevole della vittima
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41194/2024 del 11/11/2024
- Sentenza penale · 11 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41196/2024 del 11/11/2024
- Sentenza penale · 11 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41199/2024 del 11/11/2024
- Sentenza penale · 11 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41200/2024 del 11/11/2024
- Sentenza penale · 11 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41203/2024 del 11/11/2024
- Sentenza penale · 11 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41206/2024 del 11/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →