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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12396/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello di Napoli del 2/7/2025 con i seguenti motivi: contestazione della responsabilita concorso nel reato per Russo (si sostiene che la responsabilit sia riconducibile solo al vincolo coniugale e non a partecipazione concreta); mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilit ex art. 131-bis c.p. (si deduce la modesta offensivit dell'abuso, l'esiguit dell'incremento volumetrico, la rimovibilit immediata delle opere e l'assenza di consapevolezza); rifiuto delle circostanze attenuanti generiche (si invoca comportamento collaborativo, età matura, marginalit economica e natura domestica dell'intervento); vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sull'affermazione di responsabilit di Russo la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte di appello solida e basata su elementi oggettivi non contestati: coniugalit  dei ricorrenti, coabitazione nello stesso immobile dove si sono svolti gli abusi e intestazione al Russo del bollettino di pagamento dell'indennit  di occupazione relativo al periodo del sopralluogo. Quanto alla causa di esclusione della punibilit  ex art. 131-bis c.p., la Corte ha confermato la valutazione di merito che esclude la tenuit  del fatto in considerazione dell'incremento di superficie utile e cubatura, dell'alterazione della sagoma dell'immobile e, rilevante, della prosecuzione dei lavori dopo il sequestro (violazione degli obblighi di custodia), che ha integrato anche il delitto previsto dall'art. 349 c.p. e dimostrato una marcata refrattariet  alle regole. I profili di merito evocati dai ricorrenti non potevano essere riesaminati in Cassazione. Sul diniego delle attenuanti generiche la Corte ha condiviso la valutazione della Corte di appello circa l'assenza di elementi positivi da valorizzare e la non trascurabile spregiudicatezza delle condotte; la cosiddetta reiterazione richiamata riguarda la prosecuzione dell'illecito dopo il sequestro e non precedenti penali valutabili due volte. Sul trattamento sanzionatorio la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione: il Tribunale aveva inflitto il minimo edittale per il reato più grave e una lieve maggiorazione per continuazione, sufficiente a motivare la pena. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e ciascun ricorrente condannato alle spese del procedimento e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Forma del concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto sussistente il concorso sulla base di elementi oggettivi (coesistenza dell'ideazione e realizzazione degli abusi da parte di entrambi i coniugi)

  • art. 349 cod. pen.

    Delitto per violazione degli obblighi di custodia dei beni sequestrati; la prosecuzione dei lavori dopo il sequestro ha integrato questo reato e ha inciso sulla valutazione negativa della particolare tenuit 

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico edilizia), art. 44, lett. b)

    d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    Normativa sull'abuso edilizio e sulle relative sanzioni; la Corte ha confermato la condanna per il reato contravvenzionale contestato in base al D.P.R. 380/2001

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di esclusione della punibilit  per particolare tenuit  del fatto; la Corte ha ritenuto applicabilità esclusa per l'entit  dell'incremento volumetrico/di superficie, l'alterazione della sagoma e la prosecuzione dell'illecito dopo il sequestro

  • art. 99 cod. pen.

    Norma sulle circostanze ostative o sulla recidiva/valutazione delle condotte pregresse; la Corte ha precisato che il richiamo alla 'reiterazione delle condotte illecite' riguarda la prosecuzione dell'illecito nel caso di specie e non la valutazione di precedenti penali gia  esclusi

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere delle spese processuali e la possibilit  di irrogare una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000,00 a carico di ciascun ricorrente

  • Giurisprudenza di legittimità: Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017 (Mastro)

    Richiamata in relazione al principio secondo cui una motivazione improntata all'equita  può essere sufficiente quando la pena resta nel minimo edittale; usata per giustificare la limitata argomentazione sul trattamento sanzionatorio

  • Corte Costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186

    Sent. Corte Cost., 13/6/2000 n.186

    Richiamata per escludere che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilit ; serve a motivare l'applicazione delle conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p. senza aggravamento per colpa

Massime di principio

  • La Cassazione non rivede le valutazioni di merito basate su elementi fattuali oggettivi non manifestamente illogici: contestazioni che impugnano la valutazione probatoria sono inammissibili se fondate su rivalutazione dei fatti
  • La convivenza, la coniugalit  e elementi amministrativi (es. bollettino intestato) possono costituire indizi idonei a fondare la partecipazione al reato in forma concorrente se non esistono dati contrari
  • La particolare tenuit  ex art. 131-bis c.p. viene esclusa quando l'intervento produce incremento di superficie/cubatura o alterazione della sagoma e soprattutto se vi è prosecuzione dell'illecito dopo il sequestro
  • La violazione degli obblighi di custodia di beni sequestrati (prosecuzione dei lavori) costituisce elemento aggravante e integra reato autonomo (art. 349 c.p.), incidendo negativamente su attenuanti o cause di non punibilit 
  • Le circostanze attenuanti generiche richiedono elementi positivi specifici e motivati; argomentazioni generiche come età, condizione economica o natura domestica dell'intervento hanno rilevanza solo se effettivamente concretizzate e confrontate con il tessuto argomentativo della sentenza
  • Il sindacato della Cassazione sul trattamento sanzionatorio è limitato quando il giudice di merito ha adottato il minimo edittale e la motivazione attiene a valutazioni di equit  riconducibili alla discrezionalit  del giudice
  • Ricorsi manifestamente infondati o che tentano di rimettere in discussione valutazioni probatorie di merito possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e somme a favore della Cassa delle ammende

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