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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17979/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Un debitore esecutato ha proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. contro il pignoramento delle proprie quote sociali in alcune società di capitali. La controversia nasceva dalla dedotta nullità della notificazione del titolo esecutivo e dell’atto di precetto: tali atti erano stati notificati in Firenze, presso un precedente c.d. polo residenziale fittizio collegato a un programma di protezione ormai cessato, mentre il debitore risultava ormai residente, sia anagraficamente sia di fatto, in Termoli. Il ricorrente sosteneva inoltre di non aver avuto effettiva conoscenza delle notifiche e contestava che il domicilio risultante dal registro delle imprese potesse valere come elezione di domicilio personale per tutte le notificazioni a lui dirette. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione ha denunciato violazione dell’art. 139 c.p.c., deducendo che il tribunale avesse erroneamente ritenuto regolare la notificazione degli atti esecutivi in un luogo privo di attinenza con la sua residenza effettiva.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, trattandosi di notificazioni personali del titolo esecutivo e del precetto, rileva la residenza effettiva del destinatario e, in mancanza di notifica in mani proprie, la notificazione deve avvenire nel comune di residenza risultante dai registri anagrafici, salvo prova di un diverso luogo di abituale dimora. Nel caso concreto, la notificazione era stata eseguita in un luogo diverso da quello di residenza risultante dall’anagrafe, presso un indirizzo fittizio collegato a un programma di protezione cessato, senza prova che gli atti fossero comunque pervenuti nella sfera di conoscenza del debitore. Ha inoltre escluso che il domicilio indicato nelle certificazioni camerali quale legale rappresentante della società equivalga a elezione di domicilio personale per atti diretti alla persona fisica. La sentenza del Tribunale di Larino è stata quindi cassata con rinvio al medesimo tribunale in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    È il rimedio esperito contro gli atti esecutivi; il debitore lo ha utilizzato per contestare la validità delle notificazioni prodromiche all’esecuzione.

  • art. 139 c.p.c.

    La notificazione, quando non avvenga in mani proprie, deve essere eseguita nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o nel luogo di ufficio/attività; la residenza rilevante è quella effettiva, con valore solo presuntivo delle risultanze anagrafiche.

  • art. 156 c.p.c.

    La nullità della notificazione del precetto può essere sanata dalla proposizione dell’opposizione solo se risulta che la conoscenza dell’atto sia intervenuta in tempo utile per evitare il pignoramento.

  • art. 2471 c.c.

    È richiamato solo incidentalmente per osservare che il pignoramento di quote sociali è atto che va notificato anche alla società, ma ciò non sana l’eventuale invalidità della precedente notificazione di titolo e precetto al solo debitore.

  • artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.

    Sono le norme processuali che hanno giustificato la trattazione in camera di consiglio.

  • decreto-legge 15 gennaio 1991 n. 8, art. 14

    È la base normativa del programma speciale di protezione per testimoni e collaboratori di giustizia, richiamata per chiarire il contesto del precedente indirizzo protetto.

  • L. 15 marzo 1991 n. 82

    Norma di conversione del decreto-legge sul programma di protezione, richiamata in relazione al regime del polo residenziale fittizio.

Massime di principio

  • Per la notificazione del titolo esecutivo e del precetto diretta personalmente al debitore, il luogo rilevante è la residenza effettiva del destinatario; le risultanze anagrafiche hanno valore presuntivo, superabile solo da prova contraria.
  • Un indirizzo fittizio o protetto non può essere utilizzato come luogo valido di notificazione quando la residenza effettiva del destinatario sia conoscibile dal notificante ed emerga dai registri anagrafici.
  • L’eventuale indicazione di un domicilio presso il registro delle imprese in relazione alla carica di legale rappresentante non equivale a una generale elezione di domicilio personale per tutti gli atti diretti alla persona fisica.
  • La nullità della notificazione del precetto è sanabile per raggiungimento dello scopo solo se è provato che la conoscenza dell’atto sia intervenuta in tempo utile per evitare l’inizio dell’esecuzione forzata.
  • La notificazione del pignoramento di quote sociali, anche se richiede ulteriori destinatari oltre al debitore, non sana ex se la nullità delle notificazioni pregresse di titolo e precetto, né consente di elidere il termine dilatorio previsto tra precetto ed esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveTitolo esecutivoEspropriazione forzataPartecipazioni sociali
RamiProcesso civileEsecuzioniSocietario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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