Cassazione Penale, Ordinanza n. 02887/2025 del 23/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per guida in stato di ebbrezza ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. b), Codice della strada. Nel ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sia sulla affermazione di responsabilità sia sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. In particolare, ha contestato la regolarità del funzionamento dell'etilometro, la presunta incongruenza tra relazione di servizio e verbale delle operazioni ex art. 354 c.p.p., l'attendibilità del verbale relativo alle precipitazioni piovose e, in generale, la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i profili relativi alla regolarità dell'etilometro e alle asserite incongruenze documentali non risultavano dedotti in appello e, comunque, non erano prospettabili in cassazione come travisamento della prova in presenza di "doppia conforme". Ha inoltre osservato che le ulteriori censure erano meramente di merito e tendevano a ottenere una diversa valutazione del fatto, estranea al sindacato di legittimità. Quanto alla particolare tenuità del fatto, ha richiamato il principio per cui la questione può essere rilevata d'ufficio in appello, ma ha ritenuto corretto il diniego già espresso dalla sentenza impugnata, che aveva valorizzato le modalità della condotta e la consistenza del tasso alcolemico. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. b), Codice della strada
Individua la fattispecie di guida in stato di ebbrezza per la quale era stata confermata la condanna
La particolare tenuità del fatto è stata invocata dal ricorrente; la Corte ribadisce che la relativa causa di non punibilità può essere rilevata d'ufficio in appello, ma nel caso concreto ne esclude la ricorrenza
Richiamato in relazione al verbale delle operazioni contestato dal ricorrente
Utilizzato come parametro per la rilevazione d'ufficio delle cause di proscioglimento e, per assimilazione, della particolare tenuità del fatto
Fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità
Nel testo compare un richiamo formale apparente non pertinente; non emerge una specifica ratio decisoria ad esso riferita
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono deducibili, se non nei limiti strettissimi consentiti, censure che mirano a una nuova valutazione del fatto e della prova, quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione congrua e logicamente coerente.
- In presenza di "doppia conforme", il vizio di travisamento della prova non può essere utilmente prospettato in cassazione quando le doglianze non siano state specificamente dedotte in appello e implichino una diversa ricostruzione del fatto.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere rilevata d'ufficio dal giudice di appello, ma il suo riconoscimento richiede una motivazione coerente con le concrete modalità della condotta e con l'entità dell'offesa.
- La verifica della regolarità degli accertamenti tecnici e la contestazione degli atti di polizia giudiziaria devono essere devolute tempestivamente ai giudici di merito; in cassazione non possono essere introdotti per la prima volta profili fattuali non esaminati nei gradi precedenti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 23 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02781/2025 del 23/01/2025
- ordinanza_penale · 23 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02785/2025 del 23/01/2025
- ordinanza_penale · 23 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02800/2025 del 23/01/2025
- ordinanza_penale · 23 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02835/2025 del 23/01/2025
- ordinanza_penale · 23 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02853/2025 del 23/01/2025
- ordinanza_penale · 23 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02859/2025 del 23/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →