Cassazione Penale, Ordinanza n. 02853/2025 del 23/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato una sentenza della Corte di cassazione che aveva rigettato, ai sensi dell'art. 311 c.p.p., il ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di Lecce con cui era stata respinta l'istanza di declaratoria di inefficacia di una misura cautelare per asserito decorso del termine di durata. Nel ricorso straordinario ha dedotto che la precedente decisione non avrebbe considerato la scadenza del doppio del termine di fase previsto dagli artt. 304, comma 6, e 303, comma 2, c.p.p. È poi intervenuta rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La Corte, tuttavia, ha rilevato d'ufficio che il ricorso era originariamente inammissibile perché proposto avverso un provvedimento che definiva un incidente cautelare, quindi estraneo ai provvedimenti impugnabili con ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p.; di conseguenza, la sopravvenuta rinuncia è stata ritenuta irrilevante.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario. Ha affermato che il rimedio ex art. 625-bis c.p.p., in quanto norma eccezionale e ammissibile solo a favore del condannato, può riguardare esclusivamente i provvedimenti della Corte di cassazione che rendono definitiva una sentenza di condanna, non anche le decisioni rese in procedimenti incidentali cautelari. Per effetto dell'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 311 c.p.p.
Richiamato come base del precedente ricorso avverso l'ordinanza cautelare del Tribunale.
art. 304, comma 6, c.p.p.
Invocato dalla ricorrente per sostenere l'intervenuta scadenza del termine massimo di fase.
art. 303, comma 2, c.p.p.
Richiamato insieme all'art. 304, comma 6, c.p.p. per il calcolo della durata della misura cautelare.
art. 625-bis c.p.p.
Considerato rimedio straordinario eccezionale, proponibile solo a favore del condannato e solo contro provvedimenti della Cassazione che rendano definitiva una sentenza di condanna; non esperibile contro decisioni rese in procedimenti incidentali cautelari.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. ha natura eccezionale e non è estensibile oltre i casi tassativamente previsti.
- Sono impugnabili con tale rimedio soltanto i provvedimenti della Corte di cassazione che determinano la definitività di una sentenza di condanna; restano esclusi i provvedimenti adottati in procedimenti incidentali, inclusi quelli cautelari.
- Se il ricorso è originariamente inammissibile per difetto oggettivo di impugnabilità, la successiva rinuncia per sopravvenuta carenza di interesse non incide sull'esito del giudizio.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende.
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