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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02835/2025 del 23/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (indagato)

La controversia

La persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari con divieto di comunicazione ex art. 284, comma 2, c.p.p. aveva chiesto di poter avere colloqui riservati e periodici con il proprio difensore, che era nominato in un diverso procedimento penale nel quale ella rivestiva la qualifica di persona offesa. La Corte di appello aveva invece autorizzato un solo colloquio con tale difensore, ritenendolo soggetto terzo rispetto al divieto di comunicazione e subordinando comunque l'autorizzazione alle esigenze rappresentate di volta in volta. Con il ricorso per cassazione l'interessata deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che il difensore fosse stato erroneamente ricondotto tra i soggetti destinatari del divieto di cui all'art. 284 c.p.p., che la limitazione a un solo colloquio e la subordinazione alle esigenze occasionali comprimessero il diritto alla riservatezza dei colloqui difensivi, e che la Corte non avesse adeguatamente motivato sul rigetto implicito della richiesta di colloqui periodici.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato il merito delle censure, ritenendo che il provvedimento impugnato attenesse ai limiti e ai divieti della facoltà dell'imputata di comunicare con persone diverse da quelle che coabitano con lei o che la assistono. Ha quindi qualificato il ricorso come impugnazione proponibile nella forma dell'appello cautelare e ha disposto la conversione del ricorso in appello, con trasmissione degli atti al Tribunale di Caltanissetta, competente ai sensi dell'art. 310 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 284, comma 2, c.p.p.

    il divieto di comunicazione riguarda le persone diverse da quelle che coabitano con l'imputato o che lo assistono; il provvedimento relativo ai colloqui incide sui limiti di tale facoltà comunicativa in regime di arresti domiciliari.

  • art. 111 Cost.

    è stata invocata dalla ricorrente per sostenere l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento sulla disciplina dei colloqui.

  • art. 310 c.p.p.

    indica il giudice competente per l'appello cautelare avverso il provvedimento concernente i limiti e i divieti di comunicazione durante gli arresti domiciliari.

Massime di principio

  • I provvedimenti che disciplinano o limitano la facoltà dell'indagato/imputato agli arresti domiciliari di comunicare con soggetti diversi da quelli conviventi o assistenti non si impugnano necessariamente con ricorso per cassazione, ma possono rientrare nell'ambito dell'appello cautelare.
  • Quando la censura investe i limiti e i divieti relativi ai colloqui in regime cautelare, occorre verificare il corretto mezzo di impugnazione prima dell'esame del merito.
  • La conversione dell'impugnazione nel rito corretto consente di preservare l'istanza della parte quando l'errore riguardi la forma dell'impugnazione e non il contenuto sostanziale della doglianza.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareImpugnazioni
RamiMisure cautelariProcesso penale
SottomaterieCarcere

Testo integrale

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