Cassazione Penale, Ordinanza n. 02859/2025 del 23/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva solo parzialmente riformato, in punto di trattamento sanzionatorio, la decisione di primo grado del Tribunale di Palermo relativa al reato contestato. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, contestando sia l'affermazione della sua responsabilità penale sia il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In fatto, dalla motivazione emerge che l'imputato era stato sorpreso da un ufficiale di polizia giudiziaria mentre svolgeva su suolo pubblico attività riconducibili a quella di parcheggiatore abusivo, senza autorizzazione, e mentre violava anche il divieto di accesso disposto dal Questore di Palermo. È stato inoltre valorizzato il dato che lo stesso soggetto risultava già sanzionato per la medesima violazione, con illecito divenuto definitivo nel 2019, elemento rilevante ai fini della recidiva nel biennio. La Corte ha ritenuto che il ricorso riproponesse censure già esaminate nei gradi di merito, senza un reale confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze fossero meramente ripetitive dei motivi di appello e non si confrontassero con la motivazione della sentenza impugnata. Ha quindi confermato la valutazione di merito sulla responsabilità dell'imputato e sul diniego delle attenuanti generiche, reputando non illogica la motivazione fondata sulla condotta accertata, sulla recidiva nel biennio e sui plurimi precedenti penali. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
richiamato come base della contestazione, in concorso formale o continuazione con il reato previsto dal Codice della strada.
norma incriminatrice posta a fondamento della condotta contestata, relativa all'attività abusiva di parcheggiatore su suolo pubblico e alla violazione del divieto disposto dall'autorità.
utilizzato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre i motivi di appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Ai fini dell'accertamento della recidiva nel biennio non è necessaria una prova documentale piena della definitività del precedente illecito: è sufficiente un minimo di prova, anche tramite verbale, elementi di iscrizione a ruolo o testimonianza dell'operante di polizia giudiziaria, se non vi siano allegazioni contrarie dell'imputato.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando sia sorretto da motivazione non illogica che valorizzi la spiccata capacità a delinquere desunta da plurimi precedenti penali.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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