Cassazione Penale, Ordinanza n. 02785/2025 del 23/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata rientri tra le "altre ordinanze" per le quali l'art. 322-bis c.p.p. prevede l'appello, rimedio generale per i provvedimenti cautelari reali diversi da quello che dispone la misura. Ha quindi qualificato l'impugnazione come appello ex art. 322-bis c.p.p. e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Agrigento, competente a conoscere dell'appello.
Esito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del GIP del Tribunale di Sciacca che aveva rigettato l'istanza di declaratoria di inefficacia del decreto di controllo giudiziario di azienda, misura disposta ex art. 3 l. n. 199/2016 e artt. 321 ss. c.p.p. La doglianza deduceva il mancato rispetto, da parte del Tribunale del riesame, dei termini previsti dall'art. 309, comma 10, c.p.p., richiamato dall'art. 324, comma 7, c.p.p., e contestava l'affermazione del GIP secondo cui il ricorrente avrebbe dovuto proporre istanza di restituzione nel termine per poter validamente proporre riesame. In sede di requisitoria il Procuratore generale ha chiesto la conversione del ricorso in appello cautelare ex art. 322-bis c.p.p.
Norme richiamate
art. 3 l. n. 199/2016
richiamato come base normativa del decreto di controllo giudiziario di azienda oggetto della richiesta di inefficacia
artt. 321 ss. c.p.p.
richiamati come disciplina dei provvedimenti cautelari reali in relazione al decreto di controllo giudiziario di azienda
art. 309, comma 10, c.p.p.
invocato dalla difesa per sostenere la violazione dei termini del riesame
art. 324, comma 7, c.p.p.
richiamato quale norma che estende il richiamo ai termini del riesame anche al procedimento relativo al riesame delle misure cautelari reali
art. 322-bis c.p.p.
individuato dalla Corte come il rimedio corretto, in forma di appello, contro le "altre ordinanze" in materia di sequestro e misure cautelari reali
art. 322-bis cod. proc. pen.
norma applicata per riqualificare l'impugnazione come appello cautelare reale
Massime di principio
- Le ordinanze del giudice per le indagini preliminari in materia di misure cautelari reali che non abbiano contenuto genetico della misura, ma riguardino provvedimenti successivi o incidentali, sono normalmente impugnabili con l'appello cautelare ex art. 322-bis c.p.p., quale rimedio generale per i provvedimenti reali diversi da quello impositivo.
- Quando l'impugnazione è proposta con uno strumento processuale non corretto, il giudice di legittimità deve verificare la corretta qualificazione del mezzo di impugnazione in base al contenuto sostanziale del provvedimento e non alla sua mera intitolazione formale.
- Le censure relative al mancato rispetto dei termini del riesame delle misure cautelari reali non mutano il rimedio esperibile se il provvedimento impugnato è un'ordinanza diversa da quella genetica della misura e rientra nell'ambito applicativo dell'appello cautelare.
- Il richiamo ai termini del riesame di cui agli artt. 309 e 324 c.p.p. non esclude, di per sé, la qualificazione dell'impugnazione come appello quando il provvedimento impugnato sia una delle "altre ordinanze" espressamente assoggettate a tale rimedio.
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