Cassazione Penale, Ordinanza n. 02781/2025 del 23/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (corte d'appello)
La controversia
La Corte di appello di Napoli aveva revocato il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ritenendo superato il limite reddituale del nucleo familiare in base a una comunicazione della Guardia di Finanza relativa ai redditi dell'anno 2022. L'interessato ha impugnato deducendo, in sintesi, che la revoca fosse illegittima perché fondata su un nucleo familiare erroneamente ricostruito: secondo il ricorrente, alla data rilevante il fratello Andrea Lepore non faceva più parte dello stato di famiglia, mentre l'accertamento fiscale avrebbe considerato un certificato storico al 1.1.2022. Ha inoltre sostenuto che fosse stato applicato un limite di reddito non aggiornato, dovendo invece valere il decreto ministeriale del 10 maggio 2023, pubblicato in G.U. n. 130 del 6 giugno 2023, poiché l'istanza era stata depositata nel giugno 2024. La difesa del ricorrente, tuttavia, è stata esaminata soprattutto sotto il profilo dell'ammissibilità del rimedio esperito, poiché il provvedimento impugnato era un decreto di revoca del patrocinio e non una decisione adottata su richiesta dell'amministrazione finanziaria.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito le censure sulla ricostruzione del nucleo familiare o sul limite reddituale, ma ha qualificato l'atto introduttivo come opposizione ai sensi dell'art. 99 d.P.R. 115/2002. Ha quindi ritenuto che il rimedio proposto non fosse un ricorso per cassazione autonomamente esperibile nei termini prospettati, e ha disposto la restituzione/trasmissione degli atti al Presidente della Corte di appello di Napoli per la trattazione secondo il corretto mezzo di impugnazione.
Norme richiamate
art. 76 d.P.R. 115/2002
norma invocata dal ricorrente per contestare la revoca del patrocinio a spese dello Stato e i presupposti reddituali del beneficio.
art. 99 d.P.R. 115/2002
prevede l'opposizione avverso i provvedimenti in materia di patrocinio a spese dello Stato davanti al Presidente del tribunale o della corte di appello che ha emesso il provvedimento.
art. 113 d.P.R. 115/2002
consente il ricorso diretto per cassazione solo nei casi di revoca disposta su richiesta dell'Ufficio finanziario; fuori da tale ipotesi opera il rimedio dell'opposizione ex art. 99.
art. 568 c.p.p.
esprime il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, richiamato per escludere l'estensione del ricorso diretto a provvedimenti non impugnabili con appello.
art. 569 c.p.p.
richiamato per chiarire che il ricorso diretto attiene ai casi in cui il provvedimento sia appellabile, non a quelli in cui l'ordinamento preveda l'opposizione.
Massime di principio
- Il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è, in linea generale, impugnabile con opposizione ai sensi dell'art. 99 d.P.R. 115/2002 davanti al giudice che ha emesso il provvedimento, e non con ricorso diretto per cassazione.
- Il ricorso diretto per cassazione avverso la revoca del patrocinio è ammesso solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, in particolare quando la revoca sia disposta su richiesta dell'Ufficio finanziario; in tali casi il controllo di legittimità è limitato alla violazione di legge.
- In materia di impugnazioni vige il principio di tassatività: il rimedio va individuato in base alla specifica previsione normativa e non può essere esteso in via analogica a provvedimenti per i quali il legislatore abbia previsto un diverso mezzo, come l'opposizione.
- Quando l'atto introduttivo è indirizzato come opposizione al Presidente della corte di appello, l'errore nella sua successiva trasmissione non muta la natura del rimedio, che va qualificato secondo il contenuto sostanziale dell'istanza.
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