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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20695/2022 del 27/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per due estorsioni (capo O e capo P). La difesa ha contestato: a) la qualificazione di Cirella come concorrente/intermediario nell'estorsione (capo O), sostenendo l'assenza di elementi che dimostrassero la consapevolezza e la presenza dell'imputato alle trattative; b) per il capo P la mancata prova della effettiva dazione di denaro, l'imprecisione temporale e la genericità degli elementi; c) la corresponsione automatica della gravità indiziaria dal capo O al capo P; d) la rilevazione dell'aggravante dell'art.416-bis, comma 1, per presunto vantaggio a più sodalizi; e) la sussistenza delle esigenze cautelari (art.274 c.p.p.), in particolare la mancata considerazione del significativo lasso di tempo (fatti 2015 e 2017) e la conseguente assenza di attualità del pericolo di recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato soltanto sul profilo delle esigenze cautelari: ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente a quel profilo e ha rinviato al Tribunale di Napoli perché effettui un nuovo esame sull'attualità e sulla rilevanza del tempo trascorso in relazione alle esigenze cautelari. Sul resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile (cioè la valutazione dei gravi indizi e l'aggravante art.416-bis sono stati ritenuti adeguatamente motivati e le censure generiche inammissibili). Non è disposta la rimessione automatica in libertà; la Corte ha inoltre ordinato la trasmissione della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art.94 disposizioni di attuazione c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 273 c.p.p.

    Citato come parametro richiamato dal Tribunale per valutare la gravità indiziaria; la Corte osserva che le censure generiche sono inammissibili se non confrontano specificamente la motivazione del giudice.

  • art. 274 comma 1 lett. c) c.p.p.

    Norma invocata in relazione alle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione); la Corte richiede motivazione puntuale sull'attualità del pericolo quando i fatti sono datati.

  • art. 416-bis, comma 1 c.p.

    Aggravante per collegamento ad organizzazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto corretta la rilevazione dell'aggravante sulla base del fatto che i proventi finivano nelle casse dei clan indicati.

  • art. 275 comma 3 c.p.p.

    Richiamato in motivazione per la presunzione relativa delle esigenze cautelari nei reati di cui all'art.275; la Corte precisa tuttavia l'obbligo di motivare l'incidenza del tempo trascorso.

  • art. 292 c.p.p.

    Richiamato come riferimento al modello motivazionale cui deve adeguarsi il provvedimento del riesame (struttura e formalità della motivazione).

  • art. 546 c.p.p.

    Indicazione di adattamento della struttura motivazionale prevista per le decisioni cautelari, richiamata dalla giurisprudenza citata.

  • artt. 581 e 591 c.p.p.

    Richiamati in quanto richiedono che l'impugnazione sia motivata e specifica; la Corte sottolinea l'inammissibilità delle censure meramente apodittiche.

  • art. 309 comma 7 c.p.p.

    Richiamato per definire la competenza del Tribunale cui rinviare il giudizio di nuovo esame sulle esigenze cautelari.

  • art. 94 disposizioni di attuazione c.p.p.

    Richiesto per l'obbligo di trasmettere copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti relativi alla situazione detentiva dell'indagato.

Massime di principio

  • Un ricorso in Cassazione contro un provvedimento di riesame deve confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito: censure generiche o meri rilievi apodittici sono inammissibili.
  • Quando i fatti per cui è disposta la misura cautelare sono datati, il giudice che conferma la misura deve motivare espressamente l'attualità delle esigenze cautelari, altrimenti la decisione è annullabile su quel profilo.
  • L'esistenza di gravi indizi può essere sostenuta anche dalle dichiarazioni della persona offesa se il giudice illustra i riscontri che ne corroborano l'attendibilità; il ricorrente deve specificamente confutare tali riscontri.
  • L'aggravante dell'art.416-bis, comma 1, richiede elementi che colleghino i proventi del reato al sodalizio; se il giudice spiega tale collegamento la censura generica è debole.
  • Anche se la Cassazione annulla un provvedimento sul profilo cautelare, la rimessione in libertà non è automatica: spesso il giudice di merito è rinviato per nuovo esame e fino ad allora la misura può rimanere in vigore.
  • In sede di impugnazione è più efficace produrre elementi nuovi o indicare specifiche omissioni/mancanze nella motivazione del giudice di merito piuttosto che riproporre generiche contestazioni dei fatti.

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