Cassazione Penale, Sentenza n. 20695/2022 del 27/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per due estorsioni (capo O e capo P). La difesa ha contestato: a) la qualificazione di Cirella come concorrente/intermediario nell'estorsione (capo O), sostenendo l'assenza di elementi che dimostrassero la consapevolezza e la presenza dell'imputato alle trattative; b) per il capo P la mancata prova della effettiva dazione di denaro, l'imprecisione temporale e la genericità degli elementi; c) la corresponsione automatica della gravità indiziaria dal capo O al capo P; d) la rilevazione dell'aggravante dell'art.416-bis, comma 1, per presunto vantaggio a più sodalizi; e) la sussistenza delle esigenze cautelari (art.274 c.p.p.), in particolare la mancata considerazione del significativo lasso di tempo (fatti 2015 e 2017) e la conseguente assenza di attualità del pericolo di recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato soltanto sul profilo delle esigenze cautelari: ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente a quel profilo e ha rinviato al Tribunale di Napoli perché effettui un nuovo esame sull'attualità e sulla rilevanza del tempo trascorso in relazione alle esigenze cautelari. Sul resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile (cioè la valutazione dei gravi indizi e l'aggravante art.416-bis sono stati ritenuti adeguatamente motivati e le censure generiche inammissibili). Non è disposta la rimessione automatica in libertà; la Corte ha inoltre ordinato la trasmissione della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art.94 disposizioni di attuazione c.p.p.
Norme richiamate
Citato come parametro richiamato dal Tribunale per valutare la gravità indiziaria; la Corte osserva che le censure generiche sono inammissibili se non confrontano specificamente la motivazione del giudice.
art. 274 comma 1 lett. c) c.p.p.
Norma invocata in relazione alle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione); la Corte richiede motivazione puntuale sull'attualità del pericolo quando i fatti sono datati.
Aggravante per collegamento ad organizzazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto corretta la rilevazione dell'aggravante sulla base del fatto che i proventi finivano nelle casse dei clan indicati.
Richiamato in motivazione per la presunzione relativa delle esigenze cautelari nei reati di cui all'art.275; la Corte precisa tuttavia l'obbligo di motivare l'incidenza del tempo trascorso.
Richiamato come riferimento al modello motivazionale cui deve adeguarsi il provvedimento del riesame (struttura e formalità della motivazione).
Indicazione di adattamento della struttura motivazionale prevista per le decisioni cautelari, richiamata dalla giurisprudenza citata.
Richiamati in quanto richiedono che l'impugnazione sia motivata e specifica; la Corte sottolinea l'inammissibilità delle censure meramente apodittiche.
Richiamato per definire la competenza del Tribunale cui rinviare il giudizio di nuovo esame sulle esigenze cautelari.
art. 94 disposizioni di attuazione c.p.p.
Richiesto per l'obbligo di trasmettere copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti relativi alla situazione detentiva dell'indagato.
Massime di principio
- Un ricorso in Cassazione contro un provvedimento di riesame deve confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito: censure generiche o meri rilievi apodittici sono inammissibili.
- Quando i fatti per cui è disposta la misura cautelare sono datati, il giudice che conferma la misura deve motivare espressamente l'attualità delle esigenze cautelari, altrimenti la decisione è annullabile su quel profilo.
- L'esistenza di gravi indizi può essere sostenuta anche dalle dichiarazioni della persona offesa se il giudice illustra i riscontri che ne corroborano l'attendibilità; il ricorrente deve specificamente confutare tali riscontri.
- L'aggravante dell'art.416-bis, comma 1, richiede elementi che colleghino i proventi del reato al sodalizio; se il giudice spiega tale collegamento la censura generica è debole.
- Anche se la Cassazione annulla un provvedimento sul profilo cautelare, la rimessione in libertà non è automatica: spesso il giudice di merito è rinviato per nuovo esame e fino ad allora la misura può rimanere in vigore.
- In sede di impugnazione è più efficace produrre elementi nuovi o indicare specifiche omissioni/mancanze nella motivazione del giudice di merito piuttosto che riproporre generiche contestazioni dei fatti.
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