Cassazione Civile, Ordinanza n. 19426/2021 del 08/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La curatela fallimentare aveva originariamente chiesto che fosse dichiarata la perdita della qualità di bene demaniale di una particella catastale già integrante l'alveo di un fiume, sostenendo che l'area fosse stata occupata e irreversibilmente trasformata per la realizzazione di opere infrastrutturali al servizio di un opificio, con successivo trasferimento del lotto al fallimento a seguito di lodo traslativo e provvedimento commissariale. Dopo che l'ordinanza n. 19366/2019 aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso la decisione del TSAP, il fallimento proponeva revocazione ex art. 391-bis c.p.c., deducendo errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c.: la Corte avrebbe erroneamente affermato che la particella, pur non essendo permeata dalle acque del fiume, era inseparabile strutturalmente dall'alveo, mentre la consulenza tecnica espletata nel giudizio di merito e una successiva relazione tecnica dimostrerebbero che il lotto era a distanza dall'alveo e che si trattava di terreno già abbandonato dal fiume. Le amministrazioni resistenti eccepivano che la revocazione mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione di merito, cioè un quarto grado di giudizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la censura non integrasse un errore di fatto revocatorio, perché investiva profili valutativi e questioni già esaminate o da esaminare nel merito, e quindi fuori dal paradigma dell'art. 395, n. 4, c.p.c. Ha inoltre escluso la possibilità di valorizzare la nuova relazione tecnica prodotta in memoria, poiché inammissibile nel giudizio di revocazione ex art. 372 c.p.c. e comunque non idonea a trasformare il rimedio in una nuova rivalutazione del merito. Conseguentemente il ricorso è stato respinto sul piano processuale, con condanna del ricorrente alle spese in favore delle amministrazioni costituite e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È il rimedio azionato per la revocazione dell'ordinanza di legittimità, ma la Corte ne esclude l'ammissibilità perché il motivo dedotto non rientra nell'errore di fatto revocatorio.
L'errore di fatto revocatorio richiede un travisamento percettivo, non una contestazione valutativa o di merito; la censura del ricorrente non vi rientra.
Nel giudizio di cassazione non è consentita la produzione di nuovi documenti fuori dai limiti normativi; la relazione tecnica depositata con memoria è stata dichiarata inammissibile.
art. 348 ter, quinto comma, c.p.c.
L'ordinanza revocata aveva già dichiarato inammissibile il motivo di ricorso per doppia conforme, circostanza richiamata per evidenziare che la nuova censura tendeva a rimettere in discussione il merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo già proposto in precedenza era stato dichiarato inammissibile nei limiti del vizio di motivazione, ulteriore indice del fatto che la revocazione mirava a ottenere una nuova valutazione del merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
Richiamato solo come base del contributo pubblico originariamente ottenuto per la realizzazione delle opere infrastrutturali.
L. n. 120/1987
Convertiva il d.l. n. 8/1987; citata per il medesimo profilo contributivo.
d.P.C.M. n. 533 del 26 luglio 1988
Atto richiamato in relazione all'assegnazione della particella e al regime dell'intervento finanziato.
Norma richiamata per il potere del commissario ad acta che aveva disposto il trasferimento del lotto.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto è ammissibile solo quando la decisione impugnata si fondi su una percezione erronea di un fatto incontestato e decisivo; non può essere usata per contestare la valutazione delle prove o la ricostruzione del merito.
- Non integra errore revocatorio la doglianza che, sotto la veste formale dell'errore di fatto, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione di elementi istruttori già scrutinati nel giudizio definito dalla pronuncia impugnata.
- Nel giudizio di revocazione in cassazione non è consentita la produzione di nuovi documenti fuori dei limiti dell'art. 372 c.p.c., soprattutto quando tali documenti siano formati successivamente e siano funzionali a sostenere una diversa ricostruzione fattuale.
- L'impugnazione revocatoria non può trasformarsi in un ulteriore grado di merito: se la censura richiede una nuova ponderazione di fatti controversi, il rimedio è inammissibile.
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