Sentenza del 30/09/2015 n. 19428 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente aveva chiesto il rimborso di 2.694,36 euro di IVA relativa al 1993. L’Agenzia lo aveva negato per decorso del termine biennale previsto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992. La contribuente aveva impugnato il diniego: la Commissione tributaria provinciale di Torino aveva respinto il ricorso ritenendo che la richiesta non fosse stata presentata con la modulistica appropriata; la Commissione tributaria regionale del Piemonte aveva invece accolto l’appello, riconoscendo che la dichiarazione IVA presentata l’11 marzo 1994 conteneva un’implicita richiesta di recupero del credito e che il sollecito del 19 gennaio 2001 era tempestivo. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione, sostenendo che il termine biennale di decadenza si applicasse anche alla richiesta di rimborso della contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia, ritenendo infondato l’unico motivo. Per le imprese cessate, che non possono recuperare il credito IVA mediante successive operazioni imponibili, resta possibile chiedere il rimborso; la relativa pretesa è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale e non al termine biennale dell’art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, applicabile solo in via sussidiaria e residuale. È rimasta quindi ferma la decisione favorevole alla contribuente della CTR del Piemonte. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l’intimata non si è costituita.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30, comma 2
In tema di IVA, il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30 laddove dispone che i contribuenti, che non hanno effettuato operazioni imponibili nell'anno cui il credito IVA si riferisce, non possono optare per il rimborso, ma devono necessariamente computare il credito in detrazione nell'anno successivo, riguarda esclusivamente le imprese in piena attività ma non anche quelle fallite o, comunque, cessate, le quali, non avendo la possibilità di recuperare l'imposta assolta su acquisti ed importazioni nel corso delle future operazioni imponibili, conservano il diritto a chiedere il rimborso per il recupero dei crediti d'imposta.
L’obbligo di riportare il credito IVA in detrazione nell’anno successivo riguarda le imprese ancora operative. Quelle cessate, non potendo recuperare il credito attraverso future operazioni imponibili, possono domandarne il rimborso secondo la disciplina dell’art. 30, comma 2.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2
La relativa richiesta è regolata dal cit. D.P.R. n. 633, art. 30, comma 2, ed è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale e non a quello biennale di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21 applicabile in via sussidiaria e residuale, in mancanza di disposizioni specifiche.
Il termine biennale per chiedere il rimborso è residuale: non si applica quando una disposizione specifica, come l’art. 30, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, regola la richiesta di rimborso IVA.
La relativa richiesta è regolata dal cit. D.P.R. n. 633, art. 30, comma 2, ed è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale e non a quello biennale di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21 applicabile in via sussidiaria e residuale, in mancanza di disposizioni specifiche.
Per la richiesta di rimborso IVA presentata dall’impresa cessata opera la prescrizione ordinaria decennale, non il termine biennale di decadenza previsto in via residuale.
Massime di principio
- Se un’impresa è cessata e non può più utilizzare il credito IVA in detrazione tramite future operazioni imponibili, può chiedere il rimborso del credito.
- Quando una norma IVA disciplina specificamente la richiesta di rimborso, il termine biennale dell’art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992 non si applica: per il caso deciso vale la prescrizione ordinaria decennale.
- La regola secondo cui il credito IVA va riportato in detrazione negli anni successivi riguarda le imprese ancora operative e non impedisce il rimborso a quelle cessate.
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