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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30084/2021 del 26/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta principale di registro emesso in relazione a un decreto ingiuntivo e al mutuo in esso enunciato, per un importo complessivo di euro 46.308,00. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente, ritenendo illegittimo l'avviso perché l'amministrazione non aveva allegato copia del decreto ingiuntivo. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione o falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, L. 212/2000 e dell'art. 3 L. 241/1990, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che la mera indicazione della data e del numero del decreto, insieme agli altri elementi essenziali dell'avviso, fosse sufficiente a garantire la conoscenza della pretesa e il pieno esercizio del diritto di difesa, senza necessità di allegare materialmente il provvedimento giudiziario, specie perché il contribuente era stato parte del giudizio monitorio e parte del rapporto negoziale enunciato.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in tema di imposta di registro, l'obbligo di allegazione del provvedimento richiamato sussiste solo se l'atto non è già conosciuto o conoscibile dal contribuente e se l'avviso non riproduce comunque gli elementi essenziali idonei a rendere chiara la pretesa fiscale. Nel caso concreto, l'avviso conteneva indicazione precisa del decreto ingiuntivo, delle parti, del mutuo enunciato, della statuizione di pagamento, della base imponibile, dell'aliquota e dell'imposta liquidata; inoltre il contribuente era stato parte del procedimento monitorio e del rapporto sostanziale. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, L. 27 luglio 2000 n. 212

    "Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama"

    L'obbligo di allegazione serve a garantire al contribuente una conoscenza adeguata della pretesa e il pieno esercizio del diritto di difesa; non opera in modo automatico quando l'atto richiamato sia già conosciuto o conoscibile dal contribuente e l'avviso rechi comunque gli elementi essenziali della motivazione.

  • art. 3 L. 7 agosto 1990 n. 241

    È richiamato come parametro generale della motivazione degli atti amministrativi cui si conforma la motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il vizio dedotto in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 54, comma 5, D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131

    È la base normativa dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro oggetto di causa.

  • art. 54, comma 4, D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131

    "nell'avviso devono essere indicati gli estremi dell'atto da registrare (...) e la somma da pagare"

    Gli estremi dell'atto e la somma dovuta possono essere sufficienti alla motivazione dell'avviso, se consentono al contribuente di comprendere la pretesa fiscale.

  • art. 52, comma 2-bis, seconda parte, D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131

    In tema di atti su beni immobili o diritti reali immobiliari, prevede l'allegazione dell'atto richiamato solo se non conosciuto né ricevuto dal contribuente, salvo riproduzione del contenuto essenziale; è richiamato come conferma del criterio generale sulla motivazione per relationem.

  • art. 23, comma 9, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. in L. 18 dicembre 2020 n. 176

    È richiamato solo per la modalità della trattazione camerale da remoto.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato per il procedimento camerale di definizione del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di avviso di liquidazione dell'imposta di registro, la motivazione può essere resa anche per relationem, purché l'atto notif icato contenga o renda agevolmente desumibili gli elementi essenziali della pretesa, come il titolo, la base imponibile, l'aliquota e l'importo liquidato.
  • L'obbligo di allegare il documento richiamato nella motivazione non è assoluto: esso viene meno quando il contribuente abbia già conoscenza legale o comunque certa dell'atto presupposto, soprattutto se ne è stato parte o destinatario.
  • La tutela del diritto di difesa non richiede necessariamente la materiale disponibilità documentale dell'atto richiamato, essendo sufficiente una conoscenza legale chiara e completa della pretesa fiscale.
  • In materia di imposta di registro su provvedimenti giudiziari, l'avviso è legittimo se, anche senza allegazione del provvedimento, consente di individuare senza incertezze il titolo tassato e i criteri del calcolo dell'imposta.
  • La verifica della validità della motivazione deve essere complessiva e sostanziale: conta se il contribuente possa comprendere immediatamente l'an e il quantum della pretesa, non la sola presenza formale dell'allegato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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