Cassazione Civile, Ordinanza n. 40473/2021 del 16/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da laureati in discipline sanitarie diverse dalla medicina, iscritti tra il 2005 e il 2007 a scuole di specializzazione dell'area sanitaria con accesso misto, che avevano chiesto: accertarsi il diritto alla remunerazione e alla copertura previdenziale riconosciute ai medici specializzandi; condannarsi le amministrazioni e le università al risarcimento del danno; in subordine, condannarsi al pagamento di un indennizzo ex art. 2041 c.c. I ricorrenti sostenevano che la disciplina europea e nazionale sulle scuole di specializzazione dovesse essere interpretata estensivamente, valorizzando la sostanza della formazione svolta, identica a quella dei medici, e gli stessi obblighi, responsabilità e apporto assistenziale. Deducevano inoltre la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 39 e 41 d.lgs. n. 368/1999 e dell'art. 8 l. n. 401/2000, per violazione dell'art. 3 Cost., poiché la mancata estensione dei benefici ai non medici determinerebbe disparità di trattamento. Con un ulteriore motivo censuravano il rigetto della domanda di arricchimento senza causa, assumendo che l'attività prestata nelle strutture avesse generato un'utilitas per le università senza adeguato corrispettivo. Infine contestavano la regolazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché le norme comunitarie invocate riguardavano i medici specialisti e non consentivano di estendere il diritto alla remunerazione ai non medici; ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il secondo e il terzo motivo, escludendo la non manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità, poiché la diversa disciplina era giustificata dalla diversa posizione dei medici, soggetti a un obbligo derivante dal recepimento di direttive europee e a una formazione omogenea a livello UE, rispetto ai non medici, la cui ammissione era frutto di una scelta discrezionale del legislatore interno e costituiva comunque un trattamento di favore. Ha respinto il quarto motivo sull'azione di arricchimento senza causa, osservando che l'attività svolta trovava giusta causa nella disciplina legale della formazione e nella scelta volontaria degli interessati di accedervi. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo sulle spese, perché non confrontato con la ratio della decisione di merito e comunque relativo a una valutazione discrezionale del giudice. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
consente l'accesso alle scuole di specializzazione anche a laureati diversi da quelli in medicina, ma non impone la parificazione del loro trattamento economico e previdenziale a quello dei medici specializzandi
artt. 39 e 41 d.lgs. n. 368/1999
sono le disposizioni che prevedono remunerazione e copertura previdenziale per i soli medici specializzandi; la loro limitazione ai medici non è ritenuta incostituzionale
l'azione di arricchimento senza causa è esclusa quando l'utilitas conseguita dall'ente trova giusta causa nella disciplina legale della formazione e nella scelta volontaria dell'interessato
art. 3 Cost.
la diversa disciplina tra medici e non medici non integra violazione del principio di eguaglianza, in presenza di situazioni non omogenee e di una scelta legislativa discrezionale
art. 13 direttiva 82/76/CEE
è riferito ai medici specialisti e alla loro adeguata remunerazione; non è estensibile, sulla base del solo testo, ai non medici
direttiva 93/16/CEE
viene richiamata come disciplina comunitaria relativa alla formazione dei medici specialisti, non idonea a fondare il diritto dei non medici
direttiva 2005/36/CEE
nel sistema europeo distingue la professione medica da altre professioni sanitarie, confermando che non vi è parificazione automatica tra medico e altre figure dell'area sanitaria
la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito
norma processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
richiamato in relazione alla mancata notifica del ricorso ad alcuni soggetti originariamente parti del giudizio di appello
richiamato in relazione alla mancata notifica del ricorso ad alcuni litisconsorti facoltativi
Massime di principio
- Le norme che attribuiscono benefici economici o previdenziali a una categoria professionale devono essere interpretate secondo il loro dato testuale e sistematico: se il legislatore europeo o nazionale le riferisce espressamente a una determinata categoria, non è consentita un'estensione analogica a soggetti appartenenti ad altre categorie solo perché svolgono attività formative simili.
- La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata quando le situazioni poste a confronto non sono omogenee e la diversa disciplina trova una giustificazione razionale nella diversa fonte dell'obbligo e nella diversa posizione soggettiva dei destinatari.
- In materia di arricchimento senza causa, l'azione ex art. 2041 c.c. non è esperibile quando l'utilità conseguita dal convenuto è il riflesso di un rapporto disciplinato dalla legge o di una scelta volontaria del soggetto che ha accettato di partecipare al rapporto stesso.
- La compensazione delle spese di lite è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito; la censura in cassazione è inammissibile se non si confronta con la concreta motivazione adottata e, comunque, non può tradursi in un sindacato sul mero mancato esercizio della facoltà di compensazione.
- Nel ricorso per cassazione, la critica deve investire tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata: l'omessa censura di una delle argomentazioni autonome poste a base della decisione rende il motivo inidoneo a scalfire la pronuncia.
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