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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21921/2021 del 30/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia riguarda alcuni terreni siti in Formia. In origine un soggetto aveva donato nel 1971 determinati fondi a più figli, con indicazione catastale che la corte territoriale ha ritenuto precisa e univoca; successivamente una parte dei medesimi terreni era stata nuovamente donata nel 1988 da altri familiari a una terza persona. Gli attori in primo grado avevano chiesto di dichiarare la nullità o inefficacia di quest'ultimo atto, il rilascio dei terreni e il risarcimento dei danni, sostenendo che i beni erano già di loro proprietà in forza della donazione del 1971. I convenuti avevano replicato deducendo, da un lato, un errore materiale nelle indicazioni catastali del 1971, con conseguente diversa individuazione dei fondi, e, dall'altro, l'usucapione del bene ai sensi dell'art. 1159 bis c.c., assumendo un possesso ultraventennale o comunque utile. Il tribunale aveva accolto l'eccezione di usucapione e rigettato la domanda; la corte d'appello aveva invece ritenuto che il titolo del 1971 fosse inequivoco, che attribuisse agli attori i fondi poi nuovamente trasferiti nel 1988, e che non fosse provato un possesso idoneo all'usucapione in capo ai convenuti. Con il ricorso per cassazione, i soccombenti hanno denunciato: 1) violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e sull'onere/prova, sostenendo che la comune intenzione delle parti del 1971 era diversa da quella ricostruita dalla corte, che il viottolo e altri elementi fattuali dimostravano che i terreni donati a loro erano quelli poi rivendicati, e che la decisione avrebbe trascurato il comportamento successivo delle parti; 2) violazione delle norme sul possesso e sull'usucapione, lamentando che la corte non avrebbe applicato la presunzione di possesso e avrebbe erroneamente escluso il possesso utile del bene da parte loro prima del 1971 e per il periodo successivo; 3) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella sentenza possessoria del 2007, che secondo i ricorrenti avrebbe confermato il loro possesso esclusivo del fondo e quindi il maturare dell'usucapione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'interpretazione del negozio del 1971 data dalla corte d'appello era ancorata al senso letterale dell'atto, letto nel suo complesso, ed era una lettura plausibile e quindi insindacabile in cassazione; ha inoltre rilevato che le censure, pur formalmente qualificate come violazione di legge, miravano in realtà a una rivalutazione del fatto e delle prove. Ha respinto il secondo e il terzo motivo perché il giudice di merito aveva già esaminato i fatti storici rilevanti per l'usucapione, mentre i ricorrenti si erano limitati a contrapporre una diversa lettura delle prove; ha escluso anche la violazione dell'art. 2697 c.c., non essendo stato attribuito l'onere probatorio alla parte sbagliata. Conseguentemente ha confermato la decisione di merito favorevole ai controricorrenti e ha condannato i ricorrenti alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La deduzione della violazione della norma non può risolversi nella mera contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce alle prove un valore legale diverso da quello previsto o pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti; non basta contestare il diverso peso attribuito alle risultanze istruttorie.

  • art. 1362 c.c.

    Nell'interpretazione del contratto il primo criterio è il senso letterale delle parole, da leggere però nel contesto complessivo dell'atto e non in modo atomistico.

  • art. 1363 c.c.

    Le clausole devono essere interpretate coordinatamente, considerando l'intero contenuto negoziale.

  • art. 2697 c.c.

    La censura è ammissibile solo se il giudice abbia realmente invertito l'onere della prova; non quando si contesti la ricostruzione del fatto.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti come parametro di censura, ma non ha condotto a una diversa conclusione sul valore dell'atto.

  • art. 1141 c.c.

    La presunzione di possesso e l'interversione del possesso sono state invocate dai ricorrenti, ma il giudice di merito ha escluso in fatto il possesso utile.

  • art. 1144 c.c.

    Richiamato tra le norme in tema di possesso, senza che la Corte ravvisasse una violazione decisiva.

  • art. 1153 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti tra le norme sul possesso e l'acquisto della proprietà, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto.

  • art. 1159 bis c.c.

    L'usucapione speciale dei fondi rustici/montani è stata riconosciuta come astrattamente applicabile per la natura montana dei terreni, ma negata in concreto per difetto del possesso utile per il tempo richiesto.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Non è utilizzabile per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o dei fatti di causa.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non consente di censurare la mera insufficienza della motivazione o la diversa valutazione delle prove.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, e dove sia stato dedotto e discusso nel processo.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Il ricorrente deve produrre e indicare gli atti rilevanti per consentire il controllo di legittimità.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato in tema di anomalia motivazionale rilevante ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nell'interpretazione di un contratto, il criterio letterale è il primo parametro ermeneutico, ma deve essere letto in coordinamento con l'intero testo negoziale; quando la lettura adottata dal giudice di merito è plausibile e coerente, essa non è censurabile in cassazione solo perché ne esista un'altra astrattamente possibile.
  • Le censure formalmente prospettate come violazione di legge non sono ammissibili se, nella sostanza, mirano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dai giudici di merito.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede la totale pretermissione di un fatto storico, principale o secondario, oggetto di discussione tra le parti; non è sufficiente lamentare che il giudice non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie o abbia attribuito maggiore forza a un mezzo di prova rispetto a un altro.
  • Chi deduce in cassazione l'omesso esame di un fatto decisivo deve indicare specificamente il fatto, il dato processuale da cui risulta, e il punto del giudizio di merito in cui è stato discusso; in difetto, la censura è inammissibile o comunque infondata.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia invertito l'onere della prova tra fatti costitutivi ed eccezioni; non quando la doglianza investa la ricostruzione del fatto o l'apprezzamento delle prove.
  • In tema di usucapione, l'accertamento del possesso utile e della sua durata appartiene al giudice di merito e non può essere sovvertito in cassazione mediante una diversa lettura delle testimonianze o dei documenti.
  • La presenza di un precedente giudizio possessorio può rilevare solo nei limiti in cui sia idonea a dimostrare un fatto storico decisivo diverso da quello già esaminato dal giudice di merito; non basta richiamarla come mero elemento istruttorio se il fatto rilevante è già stato valutato.

Come è indicizzato

MaterieMandatoPossessoImpugnazioni
RamiContrattiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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