Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27021/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso mirava ad ottenere l'annullamento dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere rispetto ai capi 47) e 48). I motivi principali: (i) violazione dell'art. 309, comma 5, c.p.p. per il mancato inoltro da parte del P.M. al Tribunale del riesame dei brogliacci e dei files audio delle intercettazioni posti a fondamento della misura cautelare, con conseguente nullità/inefficacia della misura; (ii) vizio di motivazione e contraddittorietà rispetto ai gravi indizi sul capo 47) in relazione alla incongruenza tra la località 'Tre Fontane' citata nelle intercettazioni e la dichiarazione del Ferro secondo cui lavora in 'Fontanelle'; (iii) vizio di motivazione sul capo 48) per l'affermazione che il luogo della consegna (un uliveto) fosse stato concordato con l'indagato individuato solo col nome di battesimo 'Cosimo', senza indicare la fonte probatoria.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo: l'omesso deposito dei brogliacci/files audio non comporta automaticamente nullità o inutilizzabilità se il P.M. ha trasmesso almeno una comunicazione sommaria/informale che renda conto sinteticamente del contenuto delle intercettazioni; solo se la difesa aveva tempestivamente richiesto i files e il P.M. non li aveva forniti senza giustificazione, ciò avrebbe impedito l'utilizzo delle captazioni (principio ricostruito alla luce delle sentenze Lasala e della giurisprudenza di legittimità). Nel caso di specie l'indagato non aveva chiesto di ascoltare le conversazioni né aveva contestato specifiche difformità tra trascrizioni e files: quindi nessuna nullità. Quanto ai capi 47) e 48), la Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale che ha valorizzato un complesso quadro indiziario (intercettazioni, osservazioni, pedinamenti, servizi, arresti in flagranza, sequestri) e la presenza del Ferro al momento della consegna; le censure sulla presunta contraddizione geografica non hanno assunto rilievo sufficiente a smentire i gravi indizi. Conseguentemente il ricorso è rigettato, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e disposti gli adempimenti di cancelleria ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamata in rapporto al concorso di persone nella consumazione dei reati contestati; usata come norma sostanziale per delineare la responsabilità concorrente

  • art. 73, comma 1, e art. 80 d.P.R. n. 309/1990

    Norme sul traffico di sostanze stupefacenti; applicate ai capi 47) e 48) per la contestazione della detenzione e cessione di cocaina in concorso

  • art. 309, comma 5, cod. proc. pen.

    Il mancato inoltro al giudice del riesame dei brogliacci/files audio non determina automaticamente nullità: è sufficiente che il P.M. abbia fornito una documentazione sommaria/informale che renda conto dei contenuti intercettati; tuttavia se la difesa ha tempestivamente richiesto i files e non li ha ottenuti senza giustificazione, le captazioni non possono essere utilizzate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto all'obbligo del giudice di confrontarsi e motivare sulle specifiche differenze indicate dalla parte a seguito dell'ascolto privato delle intercettazioni che sono state poste a fondamento della misura cautelare

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Adempimenti di cancelleria disposti in seguito alla decisione; ordine di comunicazioni o procedimenti amministrativi consequenziali al rigetto

Massime di principio

  • L'omesso deposito integrale dei brogliacci o dei files audio delle intercettazioni non comporta di per sé nullità: è determinante verificare se il P.M. abbia fornito almeno una sommaria comunicazione del contenuto e se la difesa abbia tempestivamente chiesto i files e motivato specifiche difformità
  • Se la difesa non richiede l'ascolto dei files o non indica specifiche differenze tra trascrizioni e registrazioni, la mancata acquisizione dei supports non impedisce l'uso delle captazioni nell'atto motivazionale del giudice
  • Contraddizioni o imprecisioni circoscritte (es. discrepanze su una località) non annullano automaticamente la valutazione dei gravi indizi se il quadro probatorio complessivo (intercettazioni, osservazioni, pedinamenti, presenza al momento della consegna, arresti, sequestri) è coerente e logicamente motivato
  • Il sindacato di legittimità sulle misure cautelari è limitato al controllo di logicità e congruenza della motivazione: non spetta alla Corte riesaminare i fatti o rivedere la valutazione di merito degli indizi
  • Per ottenere l'esclusione o l'inutilizzabilità delle intercettazioni in sede di riesame occorre che la difesa abbia tempestivamente richiesto i files al P.M. e che il P.M. non li abbia forniti senza valida giustificazione, oppure che la difesa abbia evidenziato specifiche e rilevanti discrepanze emerse dall'ascolto privato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.