Cassazione Civile, Ordinanza n. 02735/2023 del 30/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare di locazione avente ad oggetto un immobile in costruzione e ancora da accatastare, destinato a struttura sanitaria. I ricorrenti sostenevano che il promittente locatore si fosse obbligato a ultimare i lavori, mutare la destinazione d'uso e consegnare l'immobile entro una data stabilita, ma che tali obblighi non fossero stati adempiuti. In primo grado era stata dichiarata la cessazione degli effetti del preliminare per recesso ex art. 1385, comma 2, c.c., con condanna al pagamento del doppio della caparra, di danni patrimoniali e non patrimoniali. In appello, invece, la Corte territoriale aveva escluso la legittimazione passiva del legale rappresentante in proprio, ritenuto rinunciate le domande contro la società per mancata riproposizione, rigettato le domande di risoluzione reciproca e dichiarato il contratto risolto per mutuo dissenso, con condanna della società alla restituzione di una somma pari alla caparra ricevuta. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti deducevano: tardività della questione di legittimazione passiva; erronea esclusione della responsabilità personale del legale rappresentante; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e degli artt. 115 e 116 c.p.c.; errata applicazione degli artt. 1453 e 1385 c.c. per non avere pronunciato la risoluzione per inadempimento e il conseguente diritto al doppio della caparra; erronea regolazione delle spese. La società proponeva ricorso incidentale lamentando, a sua volta, l'erroneo rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento, l'erronea interpretazione della diffida e dell'inerzia successiva, la condanna alla restituzione della caparra nonostante la ritenuta mancata riproposizione delle domande e la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibili le censure sulla legittimazione passiva perché la questione era rilevabile d'ufficio e, comunque, le doglianze confondevano omesso esame, omessa pronuncia e violazione di norme processuali; ha dichiarato inammissibili le censure sulla valutazione delle prove perché miravano a una rivalutazione del merito e non integravano un vero vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c.; ha escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, osservando che la Corte d'appello aveva applicato il principio secondo cui il promissario venditore può adempiere fino al momento del definitivo anche se non proprietario al momento del preliminare; ha ritenuto infondato/inammissibile anche il motivo sulle spese. Conseguentemente, poiché il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale tardivo è stato dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 334 c.p.c. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti principali, con ulteriori oneri ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato dagli attori come base della domanda di risoluzione del preliminare per inadempimento, ma la decisione di legittimità non entra nel merito di tale domanda perché il ricorso è inammissibile
norma invocata per la richiesta del doppio della caparra; la Corte rileva che la questione non è scrutinabile nel merito perché le censure sono inammissibili
invocato per sostenere la tardività dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva; la Corte afferma che la legittimazione è verificabile d'ufficio
richiamato nel motivo sulla pretesa tardiva introduzione della questione di legittimazione passiva
parametri di ricorso evocati per le varie doglianze; la Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità, specie sul vizio motivazionale
la violazione è deducibile solo nei limiti in cui il giudice attribuisca a una prova un valore legale diverso da quello previsto o applichi come prudente apprezzamento una prova soggetta ad altra regola
richiamato per lamentare ultrapetizione/omessa pronuncia; la Corte esclude la violazione perché la decisione si mantiene entro il thema decidendum e valorizza la mancata riproposizione delle domande
invocato per contestare l'uso delle prove; la Corte osserva che non è consentito prospettare in cassazione una mera diversa lettura del materiale probatorio
richiamato per sostenere la risoluzione per inadempimento; la Corte non esamina il merito per inammissibilità delle censure
norma sulla soccombenza usata per contestare la condanna alle spese; la Corte conferma la regolazione delle spese a carico dei ricorrenti principali
richiamato per contestare la compensazione delle spese; la Corte non accoglie la censura
la Corte d'appello ha ritenuto rinunciate le domande non riproposte in appello; la Cassazione ne prende atto e ne valorizza l'effetto preclusivo
il ricorso incidentale tardivo è dichiarato inefficace per l'inammissibilità del ricorso principale
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
comma 1-bis; comma 1-quater
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La questione della legittimazione attiva o passiva attiene alla regolare instaurazione del contraddittorio ed è verificabile d'ufficio dal giudice, sicché non può essere utilmente censurata come se dipendesse solo da un'eccezione di parte.
- Nel ricorso per cassazione il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. presuppone l'omissione di un fatto storico decisivo e non può essere confuso con l'omessa pronuncia o con la semplice contestazione della valutazione delle prove.
- La deduzione di violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello legale previsto dall'ordinamento o dichiari di valutare liberamente una prova soggetta invece a diversa regola; non è consentita una mera richiesta di rivalutazione del merito.
- Nel preliminare relativo a bene non ancora di proprietà del promittente, l'obbligazione può essere adempiuta sino al momento del contratto definitivo mediante l'acquisto o il trasferimento del bene al promissario, con conseguente irrilevanza, di per sé, della mancata titolarità iniziale.
- In appello, la domanda o eccezione non esaminata dal primo giudice deve essere espressamente riproposta per evitare la presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 c.p.c.; in difetto, essa si considera abbandonata.
- Quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale tardivo resta inefficace e le spese del giudizio di cassazione gravano sulla parte che ha proposto l'impugnazione principale risultata inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02653/2023 del 30/01/2023
- ordinanza_civile · 30 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02654/2023 del 30/01/2023
- ordinanza_civile · 30 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02655/2023 del 30/01/2023
- ordinanza_civile · 30 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02657/2023 del 30/01/2023
- ordinanza_civile · 30 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02658/2023 del 30/01/2023
- ordinanza_civile · 30 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02659/2023 del 30/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →