Cassazione Civile, Ordinanza n. 19486/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'affidamento, per l'anno scolastico 2012-2013, a un dirigente scolastico già titolare di una sede di due ulteriori istituzioni scolastiche sottodimensionate. Il dirigente ha sostenuto che tale incarico dovesse essere qualificato come reggenza e che, quindi, gli spettasse la relativa indennità prevista dalla contrattazione collettiva di settore. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo illegittima l'attribuzione unilaterale dell'incarico senza compenso, in violazione della riserva negoziale in materia retributiva. La Corte d'appello ha invece riformato la decisione, ritenendo che non si trattasse di reggenza in senso proprio, ma di accorpamento di sedi conseguente al dimensionamento della rete scolastica e alla posizione soprannumeraria del dirigente, senza svolgimento di prestazioni aggiuntive idonee a giustificare l'indennità. Con il ricorso per cassazione il dirigente ha denunciato la violazione dell'art. 2, comma 3, d.lgs. 165/2001 e della disciplina collettiva di settore, sostenendo che l'indennità di reggenza sorgerebbe automaticamente ogni volta che un dirigente sia incaricato della reggenza di un ufficio scolastico diverso dal proprio, senza necessità di verificare in concreto prestazioni aggiuntive; ha inoltre contestato l'interpretazione dell'art. 19, comma 5, d.l. 98/2011, convertito in l. 111/2011, assumendo che tale norma non deroghi alla disciplina collettiva e non escluda la remunerazione delle reggenze su sedi sottodimensionate.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha condiviso la lettura della Corte d'appello secondo cui la situazione concreta non integrava una reggenza tipica, ma un diverso istituto di accorpamento/unificazione orizzontale di sedi sottodimensionate nell'ambito del dimensionamento della rete scolastica. In tale assetto il dirigente soprannumerario non svolgeva un incarico aggiuntivo rispetto a una sede normodimensionata, bensì completava la propria prestazione in un contesto organizzativo diverso, sicché non maturava il compenso accessorio invocato. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2, comma 3, d.lgs. 165/2001
Richiamato dal ricorrente come base della riserva alla contrattazione collettiva in materia retributiva nel pubblico impiego contrattualizzato.
art. 69 c.c.n.l. Settore Scuola 1995
La Corte lo considera disciplina della reggenza tipica, collegata all'affidamento di un ufficio di direzione o presidenza diverso dal proprio e alla spettanza del relativo compenso accessorio.
art. 142 c.c.n.l. 24.07.2003
Indicato dal ricorrente come confermativo della disciplina della reggenza prevista dal c.c.n.l. del 1995.
art. 142 c.c.n.l. 2007
Indicato dal ricorrente come confermativo della disciplina della reggenza prevista dal c.c.n.l. del 1995.
art. 40 ultimo comma d.lgs. 165/2001
Richiamato dal ricorrente per sostenere la riserva della materia retributiva alla contrattazione collettiva.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che il trattamento economico del pubblico impiego sia determinato dalla contrattazione collettiva.
art. 64 d.l. 112/2008 convertito in l. 133/2008
Richiamato dalla Corte per descrivere l'avvio del processo di razionalizzazione della rete scolastica e di contenimento della spesa pubblica.
art. 19, comma 4, d.l. 98/2011 convertito in l. 111/2011
La Corte ne riassume il contenuto, ma richiama anche la declaratoria di illegittimità costituzionale della fissazione dei criteri numerici in quanto invasivi della competenza regionale.
art. 19, comma 5, d.l. 98/2011 convertito in l. 111/2011
La Corte lo interpreta come norma che, per le istituzioni scolastiche sottodimensionate, prevede la copertura in reggenza da parte di dirigenti titolari di altre sedi; nel caso concreto, però, l'assetto attuato è qualificato come accorpamento di sedi sottodimensionate e non come reggenza tipica.
art. 117, comma 6, Cost.
Richiamato nella descrizione della sentenza della Corte costituzionale n. 200/2009, per affermare l'invasione della competenza regionale in materia di dimensionamento della rete scolastica.
art. 117, secondo comma, lettera g), Cost.
Richiamato per evidenziare la competenza esclusiva statale sullo status dei dirigenti scolastici e sulla determinazione dei criteri di copertura dei posti dirigenziali.
art. 117, terzo comma, Cost.
Richiamato per distinguere la competenza concorrente in materia di istruzione rispetto alla competenza statale esclusiva evocata dalla Corte costituzionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'indennità prevista per la reggenza presuppone, in via tipica, l'affidamento a un dirigente già titolare di sede di un ulteriore incarico su istituzione scolastica diversa dalla propria, con carattere aggiuntivo rispetto alle ordinarie funzioni; se l'assetto concreto è diverso, la pretesa al compenso non può essere automaticamente accolta.
- Quando la riorganizzazione della rete scolastica comporta l'assegnazione di più sedi sottodimensionate a un dirigente soprannumerario, la fattispecie può essere qualificata come accorpamento o unificazione orizzontale e non come reggenza, con conseguente esclusione del compenso accessorio tipico della reggenza.
- La disposizione legislativa sul dimensionamento e sulla copertura delle sedi sottodimensionate va letta in coordinamento con la contrattazione collettiva, ma non ogni affidamento di sedi scolastiche aggiuntive integra la figura contrattuale della reggenza; occorre verificare la concreta natura dell'incarico e la struttura organizzativa in cui esso si inserisce.
- In materia di pubblico impiego scolastico, la spettanza di un emolumento aggiuntivo non può essere affermata sulla sola base dell'assegnazione formale di una sede, se il giudice accerta che tale assegnazione costituisce completamento della prestazione ordinaria in un diverso modello organizzativo e non svolgimento di prestazioni accessorie ulteriori.
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