Cassazione Civile, Ordinanza n. 17127/2026 del 31/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di addebito emessi per contributi dovuti alla Gestione commercianti in relazione all’attività di intrattenimento e divertimento itinerante svolta presso un luna park. Il giudice di primo grado aveva accolto le opposizioni del contribuente, ma la Corte d’appello, su gravame dell’INPS, ha riformato la decisione e ha rigettato le opposizioni ritenendo che l’attività concretamente esercitata, consistita nella gestione di un tiro al bersaglio con pistole ad aria compressa e di una rotonda tiri, dovesse essere ricondotta alla produzione di un servizio e non di uno spettacolo. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che l’errore nel richiedere l’iscrizione alla Gestione commercianti non avrebbe valore confessori o comunque non potrebbe incidere sull’obbligo contributivo; 2) violazione dell’art. 49, comma 1, l. n. 88/1989, in relazione all’art. 1, comma 202, l. n. 662/1996, lamentando che la classificazione dell’attività come industriale avrebbe portata generale e rileverebbe anche per il lavoratore autonomo; 3) falsa applicazione dell’art. 4 l. n. 337/1968, sostenendo che l’attività andava qualificata come "spettacolo" e, quindi, come attività industriale, secondo una nozione ampia di spettacolo di settore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo corretta la decisione della Corte d’appello. Ha richiamato un recente precedente conforme secondo cui, in base all’art. 18 l. n. 337/1968, gli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante sono obbligati all’iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, ove ricorrano i requisiti dell’art. 29, comma 1, l. n. 160/1975, come modificato dall’art. 1, comma 203, l. n. 662/1996. Ha inoltre ribadito che la classificazione dell’attività nel settore industria è irrilevante ai fini dell’obbligo contributivo del lavoratore autonomo, poiché riguarda soltanto i datori di lavoro e la tutela dei loro dipendenti. La Corte ha rilevato che gli altri presupposti dell’obbligo contributivo non erano stati contestati. Spese compensate per il recente intervento chiarificatore della giurisprudenza; disposto anche l’avviso sul contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
norma evocata quale parametro del motivo di ricorso per omesso esame di fatto decisivo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma evocata quale parametro dei motivi per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 49, comma 1, L. 9 marzo 1989, n. 88
richiamato dal ricorrente per sostenere la rilevanza generale della classificazione dell’attività ai fini contributivi.
art. 1, comma 202, L. 23 dicembre 1996, n. 662
richiamato dal ricorrente in relazione all’inquadramento contributivo dell’attività svolta.
art. 4, L. 18 marzo 1968, n. 337
richiamato dal ricorrente per sostenere l’inquadramento dell’attività come spettacolo.
art. 18, L. 18 marzo 1968, n. 337
secondo la Corte, gli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante sono obbligati all’iscrizione nella gestione commercianti, al ricorrere dei requisiti di legge.
art. 29, primo comma, L. 3 giugno 1975, n. 160
indicato come norma che fissa i requisiti per l’obbligo contributivo nella gestione commercianti.
art. 1, comma 203, L. 23 dicembre 1996, n. 662
norma che ha modificato l’art. 29, primo comma, della l. n. 160/1975.
d.lgs. 1° dicembre 2009, n. 179
richiamato per affermare la perdurante vigenza della disciplina pregressa dello spettacolo viaggiante.
art. 1, L. 18 marzo 1968, n. 337
richiamato per la funzione sociale dell’attività di spettacolo viaggiante e la promozione del settore.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per la dichiarazione dei presupposti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
norma richiamata per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- Per gli esercenti dello spettacolo viaggiante, l’obbligo contributivo va verificato sulla base della disciplina speciale che li colloca, a determinate condizioni, nella gestione degli esercenti attività commerciali; non è decisiva una diversa qualificazione astratta dell’attività se contrastante con il suo concreto contenuto economico-funzionale.
- La classificazione dell’attività nel settore industria è irrilevante ai fini della posizione previdenziale del lavoratore autonomo che svolga direttamente l’attività, poiché tale classificazione incide solo sui datori di lavoro e sulla tutela dei dipendenti.
- Ai fini dell’obbligo contributivo è centrale il profilo sostanziale dell’attività effettivamente esercitata, non la qualificazione formale o amministrativa eventualmente attribuita in altri contesti.
- Una censura di omesso esame di fatto decisivo non può condurre all’accoglimento del ricorso quando la decisione impugnata è sorretta da principi di diritto già consolidati e gli ulteriori presupposti dell’obbligo contributivo non risultano specificamente contestati.
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