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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17127/2026 del 31/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di addebito emessi per contributi dovuti alla Gestione commercianti in relazione all’attività di intrattenimento e divertimento itinerante svolta presso un luna park. Il giudice di primo grado aveva accolto le opposizioni del contribuente, ma la Corte d’appello, su gravame dell’INPS, ha riformato la decisione e ha rigettato le opposizioni ritenendo che l’attività concretamente esercitata, consistita nella gestione di un tiro al bersaglio con pistole ad aria compressa e di una rotonda tiri, dovesse essere ricondotta alla produzione di un servizio e non di uno spettacolo. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che l’errore nel richiedere l’iscrizione alla Gestione commercianti non avrebbe valore confessori o comunque non potrebbe incidere sull’obbligo contributivo; 2) violazione dell’art. 49, comma 1, l. n. 88/1989, in relazione all’art. 1, comma 202, l. n. 662/1996, lamentando che la classificazione dell’attività come industriale avrebbe portata generale e rileverebbe anche per il lavoratore autonomo; 3) falsa applicazione dell’art. 4 l. n. 337/1968, sostenendo che l’attività andava qualificata come "spettacolo" e, quindi, come attività industriale, secondo una nozione ampia di spettacolo di settore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo corretta la decisione della Corte d’appello. Ha richiamato un recente precedente conforme secondo cui, in base all’art. 18 l. n. 337/1968, gli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante sono obbligati all’iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, ove ricorrano i requisiti dell’art. 29, comma 1, l. n. 160/1975, come modificato dall’art. 1, comma 203, l. n. 662/1996. Ha inoltre ribadito che la classificazione dell’attività nel settore industria è irrilevante ai fini dell’obbligo contributivo del lavoratore autonomo, poiché riguarda soltanto i datori di lavoro e la tutela dei loro dipendenti. La Corte ha rilevato che gli altri presupposti dell’obbligo contributivo non erano stati contestati. Spese compensate per il recente intervento chiarificatore della giurisprudenza; disposto anche l’avviso sul contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Per gli esercenti dello spettacolo viaggiante, l’obbligo contributivo va verificato sulla base della disciplina speciale che li colloca, a determinate condizioni, nella gestione degli esercenti attività commerciali; non è decisiva una diversa qualificazione astratta dell’attività se contrastante con il suo concreto contenuto economico-funzionale.
  • La classificazione dell’attività nel settore industria è irrilevante ai fini della posizione previdenziale del lavoratore autonomo che svolga direttamente l’attività, poiché tale classificazione incide solo sui datori di lavoro e sulla tutela dei dipendenti.
  • Ai fini dell’obbligo contributivo è centrale il profilo sostanziale dell’attività effettivamente esercitata, non la qualificazione formale o amministrativa eventualmente attribuita in altri contesti.
  • Una censura di omesso esame di fatto decisivo non può condurre all’accoglimento del ricorso quando la decisione impugnata è sorretta da principi di diritto già consolidati e gli ulteriori presupposti dell’obbligo contributivo non risultano specificamente contestati.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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