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Sentenza

Sentenza del 28/09/2016 n. 19095 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

F.L., all'età di 52 anni, aveva percepito un'indennità supplementare per incentivo all'esodo con applicazione dell'aliquota IRPEF ordinaria, poiché non possedeva il requisito anagrafico allora previsto per gli uomini. Dopo la sentenza della Corte di giustizia UE del 21 luglio 2005, causa C-207/04, Vergani, che aveva ritenuto discriminatoria la differenza di trattamento fiscale tra uomini e donne, il contribuente aveva chiesto il rimborso del 50% della ritenuta. L'Agenzia delle Entrate aveva respinto l'istanza ritenendola tardiva ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973. Dopo l'accoglimento del ricorso del contribuente da parte delle commissioni tributarie, l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione del termine decadenziale. Tuttavia, la Corte ha rilevato preliminarmente la mancanza dell'avviso di ricevimento della notifica del ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, non per una decisione definitiva sul merito della spettanza del rimborso o sulla decorrenza del termine decadenziale, ma perché l'Agenzia non aveva fornito la prova del perfezionamento della notificazione del ricorso, non avendo depositato l'avviso di ricevimento della spedizione postale. In assenza di costituzione del contribuente, tale documento era indispensabile. Non sono state liquidate spese, poiché la parte intimata non aveva svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17, comma 4-bis

    Prevedeva un trattamento fiscale ridotto per l'indennità di incentivo all'esodo al ricorrere di determinati requisiti anagrafici, differenziati in base al sesso.

    La disposizione è stata considerata incompatibile con il principio europeo di parità di trattamento nella parte in cui riconosceva un trattamento fiscale differente a uomini e donne.

  • Direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, n. 76/207/CEE, art. 1

    La Corte di giustizia UE, nella causa Vergani, ha interpretato la direttiva come ostativa a una normativa nazionale che differenzi il trattamento fiscale dell'incentivo all'esodo in base al sesso del lavoratore.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38

    Disciplina il termine di decadenza per la richiesta di rimborso delle imposte versate o trattenute in eccesso. La questione della sua corretta applicazione non è stata esaminata nel merito, poiché il ricorso dell'Agenzia è stato dichiarato inammissibile per un vizio di notificazione.

  • Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 5, comma 3

    Consente al notificante di ottenere dall'ufficiale giudiziario l'originale dell'atto anche prima del ritorno dell'avviso di ricevimento, ma non elimina l'obbligo di depositare successivamente tale avviso quando occorre provare il perfezionamento della notifica.

  • Codice di procedura civile, artt. 149, 360 e 372

    La notifica a mezzo posta si perfeziona e può essere provata mediante l'avviso di ricevimento; quando il destinatario non si costituisce, il ricorrente deve produrlo secondo le modalità previste per il deposito di documenti in cassazione. La sua mancanza comporta l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, chi notifica un ricorso tramite servizio postale deve conservare e depositare l'avviso di ricevimento, soprattutto se il destinatario non si costituisce: la mancata prova della notifica comporta normalmente l'inammissibilità del ricorso.
  • Un ricorso può essere dichiarato inammissibile per ragioni processuali preliminari senza che la Corte esamini le questioni sostanziali, come la spettanza del rimborso o la decadenza tributaria.
  • Quando una norma nazionale introduce un trattamento fiscale differenziato tra uomini e donne, deve essere verificata la sua compatibilità con il principio europeo di parità di trattamento; una discriminazione basata esclusivamente sul sesso può essere disapplicata o ritenuta incompatibile con il diritto dell'Unione.
  • La mancata costituzione della parte intimata non solleva il ricorrente dagli oneri di prova relativi alla regolare instaurazione del giudizio e alla validità della notificazione.

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