Cassazione Penale, Sentenza n. 47307/2024 del 23/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere che aveva confermato il decreto di sequestro preventivo (anche per equivalente) emesso dal G.i.p. in relazione a profitti ritenuti derivare da reati di indebita compensazione collegati a crediti inesistenti ottenuti mediante indebita percezione di pubbliche erogazioni (art. 316-ter c.p.) connessi all'uso del c.d. "sisma bonus acquisti". Le censure principali erano: (i) incompetenza territoriale del Tribunale di S. Maria Capua Vetere (si sosteneva che la competenza spettasse al Tribunale di Monza, luogo della sede della società Edilimpianti); (ii) violazione del "giudicato cautelare" perché un precedente decreto di rigetto della stessa richiesta, non impugnato dal P.M., avrebbe precluso un nuovo sequestro; (iii) carenza o genericità della motivazione in ordine al periculum in mora e quindi insussistenza delle esigenze cautelari, nonché mancato esame adeguato delle prove patrimoniali offerte dalla difesa.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi nel complesso infondati e li ha respinti. In sintesi: (a) la competenza territoriale del Tribunale di S. Maria Capua Vetere è stata ritenuta correttamente individuata, tenuto conto della connessione tra i reati contestati e del criterio del reato più grave o, in subordine, del primo reato commesso tra quelli di pari gravità: dall'analisi degli atti emerge che i reati più gravi o comunque anteriori sono riferiti al circondario di Caserta; ove non sia possibile identificare il luogo di consumazione, deve applicarsi il criterio del luogo di accertamento ai sensi dell'art. 18 d.lgs. n. 74/2000; (b) il "giudicato cautelare" non si è formato perché il precedente decreto di rigetto era motivato sulla mancata deduzione delle esigenze cautelari da parte del P.M. e non conteneva un effettivo apprezzamento sul periculum in mora: decisioni che definiscono l'incidente cautelare su basi meramente procedurali non producono preclusione; (c) la motivazione del sequestro e dell'ordinanza di riesame è stata ritenuta adeguata: il Tribunale ha valutato il consistente ammontare del profitto contestato, la rapidità delle cessioni dei crediti fittizi, la natura ``opaca'' dell'attivo della società e la presenza di crediti verso l'Erario e voci patrimoniali non immediatamente liquidabili, giustificando il rischio di dispersione e dunque l'applicazione del sequestro preventivo (anche per equivalente). Sono state esaminate e respinte le contestazioni sulla documentazione prodotta dalla difesa riguardante fatturati, utili e disponibilità di cassa, ritenute insufficienti a escludere il rischio di dispersione dei proventi.
Norme richiamate
art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000
Il reato di "indebita compensazione" è stato ritenuto rilevante ai fini del sequestro preventivo quale fattispecie produttiva di profitto illecito; per la determinazione della competenza territoriale si individua il luogo di consumazione nell'ultimo utilizzo del credito inesistente, ovvero, se non identificabile, il luogo di accertamento
art. 316-ter cod. pen.
I profitti contestati derivano dall'indebita percezione di pubbliche erogazioni, reato di cui all'art. 316-ter, che costituisce la fonte dei crediti inesistenti utilizzati per indebite compensazioni
art. 8 cod. proc. pen.
Principio generale in tema di determinazione della competenza per territorio: uso per distinguere tra luogo di consumazione e altre regole di competenza
art. 16 cod. proc. pen.
Regola sulla competenza per connessione: occorre considerare tutti i reati connessi e determinare la competenza in base al reato più grave o, in caso di parità, al primo reato
art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000
Per i reati tributari, se non si può individuare il luogo di consumazione, si applica il luogo di accertamento del reato quale criterio di competenza
art. 321 cod. proc. pen.
Norma sul riesame delle misure cautelari e sul potere del giudice di valutare in concreto le esigenze cautelari; il Tribunale del riesame può integrare e motivare la decisione del G.i.p.
art. 649 cod. proc. pen.
Disciplina del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca e dei presupposti richiesti (fumus e periculum); la Corte ha ritenuto che i presupposti fossero stati adeguatamente valutati
Massime di principio
- Sulle questioni di competenza territoriale, quando vi sono reati connessi occorre considerare tutti i reati e applicare l'art. 16 c.p.p.: prevale il giudice del reato più grave o, in caso di pari gravità, del primo reato; per i reati tributari il luogo di consumazione si individua nell'ultima utilizzazione del credito inesistente tramite F24, e se questo non è identificabile si applica il luogo di accertamento ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 74/2000
- Il "giudicato cautelare" non opera se la precedente decisione che ha respinto una richiesta cautelare non ha effettuato un effettivo apprezzamento del periculum in mora o degli elementi di fatto e di diritto: decisioni fondate su vizi procedurali o sulla mancata deduzione delle esigenze cautelari da parte del P.M. non precludono una nuova valutazione
- Per contrastare un sequestro preventivo reale o per equivalente è necessario fornire elementi concreti e verificabili sulla disponibilità e liquidabilità del patrimonio: mere attestazioni contabilistiche o generiche informazioni su fatturato e utili possono essere ritenute insufficienti se parte dell'attivo è "opaco" o costituito da crediti non immediatamente liquidabili
- Il giudice del riesame può integrare la motivazione ove il decreto del G.i.p. presenti elementi valutabili e non manifestamente carenti; la Corte di merito non è limitata a una mera verifica formale ma valuta complessivamente il rischio di dispersione dei profitti
- La riqualificazione del reato operata dal giudice del riesame non annulla automaticamente la valutazione della competenza quando la connessione e la successione temporale dei fatti consentono comunque di individuare il foro competente
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