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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5489/2024 del 07/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della libertà di Salerno che aveva rigettato il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente di 189.017,41 euro, ritenuti profitto di reato (artt. 110, 81 cpv., 483 c.p., ecc.). Il ricorrente deduceva: (i) insufficiente e contraddittoria motivazione sul fumus commissi delicti, senza specifici collegamenti tra Vastes/Savini e il presunto meccanismo fraudolento; (ii) assoluta carenza di motivazione nel decreto di sequestro circa il periculum in mora (rischio di dispersione/modifica del bene), motivo per cui il tribunale del riesame non poteva integrare ex novo la motivazione; (iii) illegittimo diniego della restituzione della somma di 8.600 euro nonostante il sequestro diretto della società fosse risultato sufficiente a coprire l'importo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato con riferimento al secondo motivo (mancanza della motivazione sul periculum in mora nel provvedimento genetico). Richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha affermato che l'assenza assoluta della motivazione su tale requisito essenziale non è sanabile dal tribunale del riesame con un potere integrativo: in tale ipotesi sussiste la nullità radicale del provvedimento coercitivo. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno sia il decreto di sequestro del G.i.p. del 14 marzo 2023 nei confronti di Savini Nicolino (in proprio e quale legale rappresentante della Vastes s.r.l.) e ha disposto la restituzione di quanto posto in sequestro all'avente diritto. Gli altri motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • codice penale, art. 110

    Richiama la partecipazione al reato quale profilo della contestazione; utilizzato in combinazione con altre norme penali per definire il reato oggetto di profitto da confiscare.

  • codice penale, art. 81, comma 2 (cpv.)

    Riferimento alla continuazione/recidiva o circostanze aggravanti eventualmente connesse alla fattispecie contestata (citato nel capo di imputazione).

  • codice penale, art. 483

    Frode documentale; norma sostanziale rilevante ai fini della qualificazione del delitto i cui proventi sono stati oggetto di sequestro.

  • d.P.R. n. 445 del 2000, art. 76, comma 1

    Norma richiamata nel capo di imputazione con riferimento all'uso di documentazione amministrativa (falso o dichiarazioni mendaci) collegata al presunto illecito.

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 10‑quater, comma 2

    Norma tributaria relativa a specifiche violazioni collegate all'illecito fiscale; citata fra le fattispecie che hanno prodotto il profitto contestato.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Disciplina il riesame dei provvedimenti cautelari da parte del tribunale del riesame; la giurisprudenza invocata stabilisce che il tribunale annulla il provvedimento se la motivazione manca o non contiene autonoma valutazione degli elementi rilevanti.

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Norma sul riesame dei provvedimenti del giudice per le indagini preliminari; richiama i poteri e i limiti del tribunale del riesame in relazione alle misure reali e al sequestro probatorio.

  • Sezioni Unite, "Ellade" (Sez. U., n. 36959 del 24/06/2021) e giurisprudenza collegata (es. Capasso, Sez. U., n. 18954 del 31/03/2016)

    Principi interpretativi richiamati: le Sezioni Unite hanno chiarito i requisiti minimi della motivazione nei provvedimenti di sequestro finalizzati alla confisca; la Corte sottolinea che quando manca totalmente la motivazione sul periculum in mora il tribunale del riesame non può sanare tale omissione ma deve annullare il provvedimento.

  • art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Richiesto ai fini della redazione della requisitoria del Pubblico Ministero; indicato nel procedimento come norma procedurale di richiamo per la produzione degli atti (contestuale alla requisitoria).

Massime di principio

  • In caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca è obbligatoria, anche se concisa, la motivazione sul "periculum in mora" (rischio che il bene venga disperso, modificato, deteriorato, utilizzato o alienato prima della decisione definitiva).
  • Se il provvedimento genetico non contiene affatto la motivazione sul periculum in mora, tale omissione è radicale e comporta la nullità del provvedimento: il tribunale del riesame non può integrare ex novo quella motivazione ma deve annullare il provvedimento impugnato.
  • Il tribunale del riesame può utilizzare poteri integrativi o correttivi solo per carenze parziali o errori formali, non per mancanze assolute riguardanti requisiti essenziali della misura cautelare reale.
  • L'annullamento dovuto per mancanza di motivazione sul periculum comporta la restituzione dei beni in sequestro all'avente diritto, salvo diverse statuizioni sopravvenute.
  • Le censure sul fumus commissi delicti e sul collegamento tra l'indagato e il profitto del reato restano comunque rilevanti, ma non possono essere esaminate quando un vizio fondamentale di motivazione condanna il provvedimento a nullità; in tali casi l'annullamento può sopprimere il bisogno di valutare ulteriori questioni sostanziali.

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