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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22177/2025 del 12/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per coltivazione di cannabis ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990, sulla base del rinvenimento di 132 piante dalle quali gli accertamenti tecnici avevano ricavato kg 1,226 di principio attivo, pari a 49.038 dosi. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza del reato e sul mancato riconoscimento della lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sostenendo che la prova sarebbe stata fondata su valutazioni presuntive e che gli esami di laboratorio avrebbero riguardato solo 10 campioni su 132 piante, per di più di varietà differenti; 2) violazione degli artt. 62-bis, 131-bis e 133 c.p. per il mancato riconoscimento della recidiva facoltativa, il mancato bilanciamento prevalente delle attenuanti generiche sulla recidiva e il diniego della particolare tenuità del fatto; 3) omesso riconoscimento di una pena sostitutiva ex art. 20-bis c.p. o di una sanzione sostitutiva ex art. 53 l. 689/1981.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure mirassero a una rivalutazione del merito già compiuta in modo logico dalla Corte d'appello, la quale aveva valorizzato il dato quantitativo e qualitativo della sostanza e la capacità delle piante di produrre un rilevante numero di dosi. Ha inoltre escluso che vi fossero profili di attendibilità scientifica idonei a scardinare gli accertamenti su campioni rappresentativi, richiamando anche l'art. 87 d.P.R. 309/1990 sul prelievo di uno o più campioni. Ha condiviso il diniego della lieve entità e della particolare tenuità del fatto, anche per l'elevato numero di dosi potenzialmente ricavabili e per il rischio di diffusione non esiguo. Ha ritenuto non censurabile in sede di legittimità la valutazione sulla recidiva e sul bilanciamento con le attenuanti generiche, evidenziando che il precedente specificato e la condotta di occultamento della coltivazione giustificavano un aggravamento del trattamento sanzionatorio. Infine, ha escluso l'omessa applicazione d'ufficio di pene sostitutive, rilevando che nel giudizio di appello non era stata formulata una specifica richiesta in tal senso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice applicata alla coltivazione di cannabis; la Corte conferma che la configurabilità del reato dipende dalla conformità della pianta al tipo botanico e dalla sua attitudine a maturare e produrre sostanza drogante, non dalla quantità immediatamente estraibile.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La fattispecie di lieve entità è esclusa quando il dato quantitativo e qualitativo della sostanza e il numero di dosi ricavabili rendono non marginale il fatto e non modesto il pericolo di diffusione.

  • art. 87 d.P.R. 309/1990

    Consente il prelievo di uno o più campioni per gli accertamenti tecnici; la verifica su 10 campioni su 132 piante non è di per sé illegittima, in assenza di specifiche contestazioni scientifiche sull'attendibilità del metodo.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche non impongono la prevalenza sulla recidiva; il giudizio di comparazione è rimesso alla discrezionalità motivata del giudice di merito.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è esclusa quando il pericolo di diffusione dello stupefacente, desumibile dal numero di dosi ottenibili, non è esiguo.

  • art. 133 c.p.

    La gravità del fatto e la personalità del reo possono essere valorizzate ai fini della dosimetria della pena e del giudizio sulla recidiva.

  • art. 69 c.p.

    Nel bilanciamento tra circostanze eterogenee il giudice può ritenere l'equivalenza tra attenuanti e aggravanti quando la soluzione è adeguata al disvalore del fatto.

  • art. 20-bis c.p.

    La sostituzione della pena detentiva breve non può essere riconosciuta d'ufficio in assenza di specifica richiesta di parte in appello.

  • art. 53 l. 689/1981

    La sanzione sostitutiva non può essere applicata d'ufficio dal giudice d'appello in mancanza di apposita istanza nel gravame.

  • art. 597, comma 5, c.p.p.

    Disposizione eccezionale e di stretta interpretazione: non consente di ricondurre la conversione della pena detentiva tra i benefici concedibili d'ufficio in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, salvo esclusione della colpa.

Massime di principio

  • Nel reato di coltivazione di stupefacenti, la configurabilità dell'illecito non richiede che al momento del sequestro sia già estraibile una determinata quantità di principio attivo: è sufficiente che la pianta sia riconducibile alla specie vietata e abbia concreta attitudine a maturare e produrre sostanza drogante.
  • La verifica della lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 va compiuta considerando globalmente quantità, qualità della sostanza, numero di piante e numero di dosi ottenibili; un elevato potenziale di diffusione è incompatibile con la minima offensività.
  • Gli accertamenti tecnici su un campione rappresentativo di piante sono legittimi se consentiti dalla disciplina speciale e se la difesa non deduce criticità scientifiche specifiche e attendibili sul metodo di campionamento.
  • Le censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, mirano a una diversa lettura del compendio probatorio sono inammissibili in cassazione quando la motivazione della sentenza impugnata sia logica e coerente.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto può essere fondato sul concreto pericolo di diffusione della sostanza e sull'ampiezza dell'operazione illecita, elementi che escludono l'esiguità dell'offesa.
  • La valutazione della recidiva e il giudizio di comparazione con le attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o violazione di legge.
  • Le pene sostitutive della pena detentiva breve non possono essere applicate d'ufficio dal giudice d'appello quando la parte non le abbia specificamente richieste con motivi di gravame; il principio devolutivo limita il potere officioso del giudice.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, in via ordinaria, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioElemento soggettivoCause di non punibilitàPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiStupefacentiParte generaleProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiParticolare tenuità del fattoRecidivaOnere della prova

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