Parere n. 539/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da Wind Telecomunicazioni S.p.A., contro Comune di Civitavecchia, avverso ordinanza n.46 prot. n.585 del 31 gennaio 2012 del dirigente Servizio 9 del Comune di Civitavecchia concernente rimozione opere relative ad installazione di una Stazione Radio base per telefonia mobile;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeOrdinanza comunale di rimozione delle opere relative all’installazione di una stazione radio base per telefonia mobile in località Boccelle.
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
La società ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 46 del 31 gennaio 2012, con cui il Comune di Civitavecchia ha disposto la rimozione delle opere realizzate per una stazione radio base. La società deduceva di avere presentato il 13 maggio 2011 un’istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 87 del d.lgs. n. 259/2003, corredata della documentazione prescritta, e di avere ottenuto dall’ARPA Lazio un parere tecnico-sanitario favorevole. Decorso il termine di novanta giorni senza un provvedimento di diniego, la società assumeva la formazione del silenzio-assenso e comunicava l’inizio dei lavori. Il Comune adottava tuttavia, il 4 gennaio 2012, un’ordinanza di sospensione dei lavori, motivata dal contrasto del sito con il regolamento comunale sui sistemi di telecomunicazione, e successivamente l’ordinanza di rimozione. La questione decisiva riguardava quindi la formazione del silenzio-assenso previsto dall’art. 87, comma 9, del d.lgs. n. 259/2003 e i limiti del potere comunale di regolamentare la localizzazione degli impianti ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, ritenendo decisivo il primo motivo e applicando il criterio della ragione più liquida. Ha affermato che il silenzio-assenso si era formato perché, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione dell’istanza, non era intervenuto un provvedimento di diniego, né un parere negativo dell’organismo competente ai controlli, né un dissenso congruamente motivato di un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. L’ordinanza comunale del 4 gennaio 2012, intervenuta oltre il termine, costituiva infatti un mero ordine di sospensione dei lavori e non un diniego tempestivo. Il parere preventivo favorevole dell’ARPA Lazio e il parere tecnico-sanitario di conformità ai limiti del D.P.C.M. 8 luglio 2003 confermavano inoltre l’assenza di un parere negativo ostativo. La Sezione ha ricordato che i comuni possono disciplinare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e tutelare siti sensibili, ma non possono introdurre limitazioni generalizzate alla localizzazione delle stazioni radio base né determinare, anche indirettamente, l’impossibilità di localizzare l’impianto. Gli ulteriori motivi non sono stati esaminati perché non necessari alla decisione e comunque inidonei a condurre a un esito diverso.
Osservazioni
Formazione del silenzio-assenso ex art. 87, comma 9, d.lgs. n. 259/2003
Il silenzio-assenso si forma quando, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione del progetto e della domanda, non sia comunicato un provvedimento di diniego, non sia espresso un parere negativo dell’organismo competente ai controlli e non sia manifestato un dissenso congruamente motivato da parte delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali.
Ordinanza comunale di sospensione dei lavori
L’ordinanza del 4 gennaio 2012, adottata dopo la scadenza del termine di novanta giorni, costituiva un mero ordine di sospensione dei lavori e non poteva valere come tempestivo provvedimento di diniego idoneo a impedire la formazione del silenzio-assenso.
Limiti del regolamento comunale sulla localizzazione degli impianti
Ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001, il comune può disciplinare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e individuare siti sensibili, ma non può imporre limitazioni generalizzate alla localizzazione delle stazioni radio base né adottare misure che rendano impossibile la localizzazione dell’impianto.
Norme richiamate
presentazione diretta del ricorso straordinario al Consiglio di Stato
La disposizione è richiamata quale base procedurale della presentazione diretta del ricorso straordinario.
art. 4 legge 22 febbraio 2001, n. 36
determinazione, con criteri unitari, dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità
La determinazione dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici e degli obiettivi di qualità spetta allo Stato, secondo criteri uniformi applicabili sull’intero territorio nazionale.
art. 8, comma 6, legge 22 febbraio 2001, n. 36
i comuni possono adottare un regolamento … per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio
Il potere regolamentare comunale consente di disciplinare l’insediamento e tutelare siti sensibili, ma non di imporre divieti generalizzati o di rendere impossibile la localizzazione degli impianti.
art. 87, comma 9, d.lgs. n. 259/2003
Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego
Il silenzio-assenso si forma decorso il termine perentorio di novanta giorni in assenza delle comunicazioni o dei dissensi qualificati previsti dalla norma.
ora art. 44 di cui al D.lgs. n. 207/2021
La disposizione è indicata come attuale corrispondente disciplina speciale autorizzatoria per l’installazione degli impianti di telecomunicazione.
art. 14 legge 22 febbraio 2001, n. 36
organismo competente ad effettuare i controlli
Il parere negativo dell’organismo competente ai controlli costituisce una delle condizioni che impediscono la formazione del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 87, comma 9, del d.lgs. n. 259/2003.
D.P.C.M. 8 luglio 2003
I limiti stabiliti dal decreto costituiscono il parametro tecnico-sanitario rispetto al quale l’ARPA ha attestato la conformità del progetto.
art. 2, comma 9-ter, legge 7 agosto 1990, n. 241
nei predetti casi di dissenso congruamente motivato
La disposizione è richiamata dall’art. 87, comma 9, del d.lgs. n. 259/2003 per l’ipotesi di dissenso qualificato non seguito dalla determinazione decisoria finale nel termine previsto.
Massime di principio
- Nel procedimento speciale per l’installazione di impianti di telecomunicazione previsto dall’art. 87, comma 9, del d.lgs. n. 259/2003, il decorso del termine perentorio di novanta giorni senza un provvedimento di diniego, un parere negativo dell’organismo competente ai controlli o un dissenso qualificato e congruamente motivato determina la formazione del silenzio-assenso.
- Un’ordinanza di mera sospensione dei lavori adottata dopo la scadenza del termine perentorio non equivale a un provvedimento di diniego tempestivo e non impedisce la formazione del silenzio-assenso.
- Il potere regolamentare comunale in materia di impianti radioelettrici può perseguire il corretto insediamento urbanistico e la tutela di siti sensibili mediante localizzazioni alternative, ma non può introdurre divieti generalizzati o determinare l’impossibilità sostanziale di localizzare una stazione radio base.
- La disciplina statale uniforme sui limiti di esposizione ai campi elettromagnetici riserva allo Stato la fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità; gli enti locali non possono incidere su tali parametri neppure indirettamente mediante provvedimenti contingibili e urgenti.
Ordinanza di rimozione di una stazione radio base e formazione del silenzio-assenso
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Wind Telecomunicazioni S.p.A. contro il Comune di Civitavecchia avverso l’ordinanza n. 46 del 31 gennaio 2012, con cui era stata disposta la rimozione delle opere relative a una stazione radio base per telefonia mobile in località Boccelle.
Premesse e svolgimento della vicenda
La società aveva presentato il 13 maggio 2011 un’istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 87 del d.lgs. n. 259/2003, corredata della documentazione prescritta. L’ARPA Lazio aveva espresso, con nota del 18 maggio 2011, un parere tecnico-sanitario favorevole sulla conformità del progetto ai limiti previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003.
Trascorsi novanta giorni senza un provvedimento formale di diniego, la società aveva ritenuto formato il titolo abilitativo per silenzio-assenso e, il 6 dicembre 2011, aveva comunicato l’inizio dei lavori. Il Comune aveva poi adottato, il 4 gennaio 2012, un’ordinanza di sospensione dei lavori, motivata dal fatto che il sito non rientrava tra quelli individuati dal regolamento comunale sui sistemi di telecomunicazione approvato con deliberazione consiliare n. 99 del 5 ottobre 2010. A tale provvedimento era seguita l’ordinanza di rimozione delle opere già realizzate.
Questione decisiva
La Sezione ha scelto di esaminare il primo motivo di ricorso facendo applicazione della ragione più liquida, ritenendo che la questione fosse di immediata soluzione e idonea a definire integralmente la controversia. Gli ulteriori motivi non sono stati esaminati perché non necessari ai fini della decisione.
La questione centrale era stabilire se il silenzio-assenso previsto dall’art. 87, comma 9, del d.lgs. n. 259/2003 si fosse formato e se il Comune potesse successivamente disporre la rimozione delle opere sulla base del regolamento comunale sulla localizzazione degli impianti.
Quadro normativo sui campi elettromagnetici
L’art. 4 della legge n. 36/2001 riserva allo Stato la determinazione, secondo criteri unitari, dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità relativi ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
L’art. 8, comma 6, della stessa legge consente ai comuni di adottare regolamenti diretti ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e a minimizzare l’esposizione della popolazione con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico. La disposizione, tuttavia, esclude la possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione delle stazioni radio base in aree generalizzate del territorio e di incidere sui limiti di esposizione, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità riservati allo Stato.
Ne consegue che l’intervento comunale può consentire una localizzazione alternativa, ma non può tradursi in un divieto generalizzato o nell’impossibilità concreta di localizzare l’impianto.
Procedimento autorizzatorio e silenzio-assenso
L’installazione degli impianti di telecomunicazione è assoggettata alla disciplina speciale dell’art. 87 del d.lgs. n. 259/2003, oggi corrispondente all’art. 44 del d.lgs. n. 207/2021. Il comma 9 stabilisce che l’istanza si intende accolta quando, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della domanda, non sia comunicato un provvedimento di diniego, non sia espresso un parere negativo dell’organismo competente ai controlli e non sia manifestato un dissenso congruamente motivato da parte delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali.
La Sezione richiama il consolidato orientamento secondo cui tale disciplina mira ad assicurare un procedimento rapido per opere qualificate dal legislatore come infrastrutture primarie, citando i pareri del Consiglio di Stato, Sez. I, n. 206/2024 e n. 204/2023, e Sez. VI, n. 19541/2022, n. 10541/2022 e n. 10992/2022.
Valutazione del Consiglio di Stato
Nel caso concreto, il silenzio-assenso si era formato per le seguenti ragioni:
- entro il termine di novanta giorni non era stato adottato né comunicato un provvedimento di diniego;
- l’ordinanza del 4 gennaio 2012 era intervenuta dopo la scadenza del termine e costituiva soltanto un ordine di sospensione dei lavori;
- non era stato espresso un parere negativo dall’organismo competente ai controlli;
- non era stato manifestato alcun dissenso congruamente motivato da parte delle amministrazioni preposte alla tutela qualificata;
- l’ARPA Lazio aveva invece espresso un parere tecnico preventivo favorevole e attestato la conformità del progetto ai limiti del D.P.C.M. 8 luglio 2003.
La Sezione ha pertanto ritenuto illegittima la rimozione delle opere, accogliendo il ricorso.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere accolto. Il ricorrente privato risulta quindi vittorioso rispetto al Comune di Civitavecchia. La decisione si fonda sulla formazione del silenzio-assenso e sui limiti della potestà comunale di regolamentare la localizzazione degli impianti di telefonia mobile.
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