Parere n. 531/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da -OMISSIS-, contro -OMISSIS-, avverso il verbale 5364 del 19 giugno 2023 restituente il sorteggio pubblico per l'assegnazione degli alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo grado;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del verbale relativo al sorteggio pubblico per l’assegnazione degli alunni ai corsi a settimana corta della scuola secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2023/2024.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
I ricorrenti hanno impugnato il verbale del 19 giugno 2023, il relativo elenco degli alunni ammessi ai corsi a settimana corta e gli atti connessi, chiedendo l’inserimento della figlia in uno dei corsi, in aggiunta all’elenco degli ammessi. La studentessa era stata assegnata a un corso a settimana corta, mentre la sorella gemella era stata assegnata a un corso diverso, con orari differenti. Sono stati dedotti la violazione degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per sviamento, carenza di istruttoria e motivazione, incongruità, illogicità e contraddittorietà. È stata inoltre dedotta la violazione degli artt. 3 e 11 del d.P.R. n. 81/2009 e della delibera del Consiglio di istituto del 3 giugno 2021, ritenuta diretta ad agevolare i nuclei familiari con più figli. Il Ministero ha eccepito che le delibere del Consiglio di istituto n. 18 del 3 giugno 2021 e n. 69 del 22 dicembre 2022, recanti i criteri organizzativi per i sorteggi, costituivano atti presupposti autonomamente lesivi e non erano state impugnate.
Il parere
La Sezione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché le delibere del Consiglio di istituto n. 18 del 3 giugno 2021 e n. 69 del 22 dicembre 2022 costituivano atti presupposti, dotati di autonoma lesività, che avrebbero dovuto essere impugnati insieme agli atti applicativi risultanti dal sorteggio. Le delibere presentavano un collegamento genetico con il verbale e con l’elenco degli ammessi, poiché giustificavano e delimitavano la produzione degli effetti degli atti successivi. Il ricorso è stato comunque ritenuto infondato nel merito. La preferenza prevista per gli studenti con fratelli o sorelle già frequentanti una classe a settimana corta nell’anno precedente è stata qualificata come eccezionale, in quanto idonea a incidere sulla posizione degli altri aspiranti. Pertanto, essa deve essere interpretata restrittivamente. La ratio della previsione è quella di evitare che una famiglia con più figli sia costretta a gestire regimi scolastici differenti quando uno dei figli già frequenta la settimana corta e l’altro aspira ad accedervi. Tale situazione non ricorreva nel caso esaminato, poiché nessuna delle due gemelle frequentava già una classe a settimana corta. L’interpretazione dell’amministrazione è stata quindi ritenuta legittima.
Osservazioni
Mancata impugnazione degli atti presupposti
Le delibere del Consiglio di istituto n. 18 del 3 giugno 2021 e n. 69 del 22 dicembre 2022 erano atti presupposti autonomamente lesivi, con collegamento genetico rispetto al verbale e all’elenco formati a seguito del sorteggio. La loro mancata impugnazione rende il ricorso inammissibile.
Interpretazione restrittiva della preferenza per i fratelli
La preferenza per gli studenti con fratelli o sorelle già frequentanti una classe a settimana corta costituisce una previsione eccezionale, poiché sacrifica la posizione di altri studenti aspiranti all’accesso ai medesimi corsi. Essa deve pertanto essere interpretata in modo rigoroso e restrittivo.
Insussistenza della situazione tutelata dal criterio
La ratio della preferenza è evitare l’eterogeneità dei regimi scolastici all’interno di una famiglia quando un figlio già frequenta la settimana corta e l’altro non vi è ammesso. Nel caso concreto nessuna delle due gemelle frequentava già una classe a settimana corta; non sussisteva quindi il vincolo familiare che giustifica la preferenza.
Norme richiamate
I ricorrenti ne hanno dedotto la violazione in relazione ai principi dell’azione amministrativa e all’obbligo di motivazione; la Sezione ha comunque escluso l’illegittimità degli atti impugnati.
art. 97 Cost.
Richiamato dai ricorrenti in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità; la censura non è stata accolta.
artt. 3 e 11 d.P.R. n. 81/2009
Richiamati dai ricorrenti in relazione ai criteri di organizzazione scolastica e di assegnazione alle classi; non è stata ravvisata una violazione.
Disciplina il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, oggetto del parere.
Massime di principio
- Un atto applicativo deve essere impugnato unitamente all’atto presupposto quando quest’ultimo sia autonomamente lesivo e presenti con il primo un collegamento genetico, tale da giustificare e delimitare la produzione degli effetti dell’atto successivo.
- Le delibere organizzative che introducono preferenze nell’accesso a servizi scolastici, incidendo sulla posizione di altri aspiranti, hanno natura eccezionale e devono essere interpretate restrittivamente.
- La preferenza prevista per evitare la differenziazione degli orari scolastici tra più figli opera quando almeno uno di essi frequenti già un corso a settimana corta e l’altro aspiri ad accedervi; non si estende a situazioni solo apparentemente analoghe nelle quali nessuno dei figli frequentava già tale corso.
- La diversa situazione sostanziale dei destinatari può giustificare un trattamento differenziato nell’applicazione di un criterio organizzativo scolastico, senza che ciò integri arbitrarietà o violazione del principio di uguaglianza.
Impugnazione del sorteggio per i corsi scolastici a settimana corta
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dai genitori di una studentessa contro gli atti di un istituto scolastico relativi al sorteggio per l’assegnazione degli alunni ai corsi a settimana corta della scuola secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2023/2024.
Premesse e richiesta
A seguito del sorteggio pubblico, una delle due figlie gemelle era stata assegnata a un corso a settimana corta, mentre l’altra era stata assegnata a un corso diverso, con orari differenti. I ricorrenti hanno impugnato il verbale del 19 giugno 2023, il relativo elenco degli ammessi e gli atti connessi, chiedendo l’inserimento della figlia nel medesimo regime orario dell’altra.
Sono stati dedotti:
- violazione degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost.;
- eccesso di potere per sviamento, carenza di istruttoria e di motivazione;
- violazione degli artt. 3 e 11 del d.P.R. n. 81/2009;
- violazione dei criteri stabiliti dalle delibere del Consiglio di istituto, ritenuti diretti ad agevolare le famiglie con più figli.
È stata inoltre proposta istanza cautelare, fondata sul disagio derivante dalla frequenza delle due figlie in corsi differenti e con orari diversi.
Atti presupposti e inammissibilità
Il Ministero dell’istruzione e del merito ha rilevato che il sorteggio era stato effettuato sulla base delle delibere del Consiglio di istituto n. 18 del 3 giugno 2021 e n. 69 del 22 dicembre 2022. Tali delibere disciplinavano i criteri organizzativi dei successivi sorteggi annuali.
La Sezione ha ritenuto che le delibere fossero atti presupposti autonomamente lesivi. Esse presentavano un collegamento genetico con il verbale e con l’elenco degli ammessi, poiché giustificavano e delimitavano gli effetti degli atti formati a seguito del sorteggio. Il verbale e l’elenco dovevano quindi essere considerati atti applicativi.
Poiché i ricorrenti non avevano impugnato le delibere presupposte, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Esame nel merito
La Sezione ha comunque esaminato anche la fondatezza delle censure, escludendola.
Le delibere prevedevano una preferenza per gli studenti che avessero fratelli o sorelle già frequentanti, nell’anno precedente, una classe a settimana corta. Tale preferenza è stata qualificata come eccezionale, perché attribuisce un vantaggio ad alcuni studenti incidendo sulla posizione degli altri aspiranti all’accesso ai corsi con orario ridotto.
La previsione deve pertanto essere interpretata rigorosamente. La sua ratio consiste nell’evitare che, all’interno di una famiglia con più figli, uno continui a frequentare la settimana corta mentre l’altro sia costretto a frequentare un corso con regime orario diverso.
Nel caso concreto questa situazione non ricorreva. Nessuna delle due gemelle frequentava già una classe a settimana corta. La famiglia non era quindi esposta a una differenziazione preesistente dei regimi scolastici. La situazione delle ricorrenti, pur apparentemente simile, era sostanzialmente diversa da quella contemplata dalla preferenza.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso fosse inammissibile per la mancata impugnazione degli atti presupposti e, comunque, infondato nel merito. L’interpretazione restrittiva adottata dall’amministrazione è stata ritenuta coerente con la natura eccezionale della preferenza e con la finalità di evitare soltanto la differenziazione dei regimi scolastici già presente nella famiglia.
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