Parere n. 529/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Sindacato Csa Regioni Autonomie Locali, Walter Falzani, Pasquale Paolicelli, Donato Ulisse, Antonino Spadano, Daniela Ciciotti, Danilo Di Liberatore, contro Regione Umbria, Roberto Di Bernardino, avverso annullamento e/o disapplicazione del decreto della Regione Abruzzo n. 1/reg. del 17 agosto 2023 - regolamento regionale di attuazione dell'art. 26 l. n. 42/2013;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del decreto della Regione Abruzzo n. 1/reg. del 17 agosto 2023, recante il regolamento regionale di attuazione dell’art. 26 della legge regionale n. 42/2013 in materia di polizia amministrativa locale.
Esito
La questione giuridica
I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento del regolamento regionale e degli atti connessi, deducendo violazione e falsa applicazione della legge n. 65/1986, della legge regionale Abruzzo n. 42/2013, della legge regionale n. 83/1997, del d.P.R. n. 335/1982, del d.lgs. n. 66/2010 e dei CCNL del comparto Funzioni Locali del 2018 e del 2022, nonché eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, travisamento o erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Prima di esaminare il merito, la Sezione ha rilevato d’ufficio un possibile profilo di inammissibilità concernente la proposizione del ricorso collettivo da parte del sindacato e di più persone fisiche. Occorre verificare se sussistano congiuntamente l’identità delle situazioni sostanziali e processuali e l’assenza di conflitti di interessi tra i ricorrenti, condizioni necessarie per la trattazione congiunta come unica parte processuale soggettivamente complessa.
Il parere
La Sezione non ha ancora esaminato i motivi di merito. Ha ritenuto il ricorso non maturo per la decisione e ha sospeso l’espressione del parere, disponendo il contraddittorio sul possibile profilo di inammissibilità del ricorso collettivo. Il Ministero dell’interno dovrà trasmettere una relazione integrativa entro 50 giorni dalla comunicazione del parere, previa trasmissione della relazione alla parte ricorrente, che dovrà poter formulare osservazioni e controdeduzioni entro un termine non inferiore a 20 giorni. La trattazione è stata rinviata a una successiva adunanza da fissarsi dal Presidente della Sezione.
Osservazioni
Ammissibilità del ricorso collettivo
Il ricorso collettivo è ammissibile soltanto quando ricorrono congiuntamente l’identità delle situazioni sostanziali e processuali dei ricorrenti e l’assenza di un conflitto di interessi tra essi. La Sezione ha rilevato d’ufficio la necessità di verificare tali condizioni prima dell’esame del merito.
Contraddittorio sul rilievo d’ufficio
Il profilo di rito non può essere definito senza previa interlocuzione con le parti. La relazione integrativa dell’Amministrazione dovrà comprendere anche le osservazioni e controdeduzioni della parte ricorrente, alla quale la relazione dovrà essere preventivamente trasmessa con un termine non inferiore a 20 giorni.
Norme richiamate
d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335
Richiamato dai ricorrenti tra le fonti asseritamente violate; il parere non ne offre una specifica interpretazione.
d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Richiamato dai ricorrenti tra le fonti asseritamente violate; il parere non ne offre una specifica interpretazione.
legge 7 marzo 1986, n. 65
I ricorrenti deducono la violazione, in particolare, degli artt. 6, 7 e 9; il parere non esamina ancora il merito di tali censure.
legge regionale 20 novembre 2013, n. 42
Il regolamento impugnato è adottato in attuazione dell’art. 26; il parere non ha ancora valutato la conformità del regolamento alla legge regionale.
legge regionale 2 agosto 1997, n. 83
Richiamata dai ricorrenti tra le fonti asseritamente violate; il parere non ne offre una specifica interpretazione.
CCNL comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018
Richiamato dai ricorrenti tra le fonti asseritamente violate; il parere non ne offre una specifica interpretazione.
CCNL comparto Funzioni Locali del 16 novembre 2022
Richiamato dai ricorrenti tra le fonti asseritamente violate; il parere non ne offre una specifica interpretazione.
Consiglio di Stato, 29 marzo 2022, n. 2313
Richiamato quale precedente sul principio secondo cui il ricorso collettivo richiede identità delle situazioni sostanziali e processuali e assenza di conflitto di interessi.
Consiglio di Stato, 27 ottobre 2021, n. 7185
Richiamato quale precedente sul medesimo principio di ammissibilità del ricorso collettivo.
Massime di principio
- La proposizione di un ricorso collettivo da parte di una pluralità di soggetti è ammissibile solo quando ricorrono congiuntamente l’identità delle situazioni sostanziali e processuali e l’assenza di conflitti di interessi tra i ricorrenti.
- La verifica d’ufficio di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso impone, prima della decisione, la promozione del contraddittorio delle parti sul rilievo.
- Nel ricorso straordinario, quando il parere non è maturo per la decisione a causa di un profilo preliminare di rito, la Sezione può sospendere l’espressione del parere e disporre specifici adempimenti istruttori, rinviando la trattazione a una successiva adunanza.
Impugnazione del regolamento regionale in materia di polizia amministrativa locale
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un’organizzazione sindacale e da più persone fisiche contro la Regione Abruzzo e un controinteressato individuale. L’impugnazione concerne il decreto regionale n. 1/reg. del 17 agosto 2023, recante il regolamento di attuazione dell’art. 26 della legge regionale n. 42/2013, in materia di polizia amministrativa locale.
Motivi dedotti
I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento del regolamento e degli atti presupposti, connessi e consequenziali, deducendo:
- violazione e falsa applicazione della legge n. 65/1986, in particolare degli artt. 6, 7 e 9;
- violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 26 e 30 della legge regionale n. 42/2013 e di ulteriori fonti statali e regionali richiamate nel ricorso;
- violazione dei CCNL del comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018 e del 16 novembre 2022;
- eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, travisamento o erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e difetto di motivazione.
Questione preliminare rilevata d’ufficio
La Sezione ha ritenuto il ricorso non ancora maturo per la decisione, senza esaminare le censure di merito. È stato rilevato d’ufficio un possibile profilo di inammissibilità legato alla natura collettiva del ricorso.
Secondo il principio richiamato dalla Sezione, la proposizione di un’unica impugnazione da parte di più soggetti è ammissibile soltanto quando ricorrono congiuntamente:
- l’identità delle situazioni sostanziali e processuali dei ricorrenti;
- l’assenza di conflitti di interessi tra gli stessi.
Solo in presenza di tali condizioni i ricorrenti possono essere considerati come un’unica parte processuale, pur soggettivamente complessa. La regola riflette il principio generale secondo cui ciascuna domanda fondata su un interesse meritevole di tutela deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione, salvo che siano giustificate le condizioni per la trattazione collettiva.
Contraddittorio e adempimenti istruttori
Poiché il possibile vizio di inammissibilità è stato rilevato d’ufficio, la Sezione ha disposto la previa instaurazione del contraddittorio sul punto. Il Ministero dell’interno dovrà acquisire e trasmettere una relazione integrativa entro 50 giorni dalla comunicazione del parere.
La relazione dovrà essere preventivamente trasmessa alla parte ricorrente, alla quale dovrà essere assegnato un termine non inferiore a 20 giorni per formulare osservazioni e controdeduzioni. La relazione ministeriale dovrà comprendere anche tali osservazioni.
Esito del parere
La Sezione ha sospeso l’espressione del parere e ha rinviato la prosecuzione della trattazione a una successiva adunanza, da fissarsi a cura del Presidente della Sezione. Non è stata quindi assunta alcuna decisione sull’ammissibilità definitiva del ricorso né sui motivi di merito proposti contro il regolamento regionale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 17 mar 2026Parere n. 530/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 17 mar 2026Parere n. 531/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 17 mar 2026Parere n. 532/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 17 mar 2026Parere n. 533/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 17 mar 2026Parere n. 534/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 17 mar 2026Parere n. 535/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →