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Parere

Parere n. 530/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da Enpa, Ente Nazionale Protezione Animali, Legale Rappresentante Carla Rocchi, contro Comune di Maiori, e nei confronti di Associazione Semi del Futuro, avverso delibera n. 164 del 22 luglio 2025 concernente affidamento concessorio gratuito di terreni per attività naturistica e ludico-ricreativa;

Giustizia amministrativa202501141

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Delibera comunale n. 164 del 22 luglio 2025 concernente l'affidamento gratuito di terreni comunali per attività naturalistiche e ludico-ricreative

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

L'Ente nazionale di protezione animale ha impugnato, con istanza cautelare, la delibera con cui il Comune di Maiori ha affidato in comodato gratuito all'Associazione Semi del Futuro alcuni terreni comunali destinati a un progetto di recupero e valorizzazione per la fruizione naturalistica e ludico-ricreativa. Il ricorrente deduce, con un unico motivo, la violazione dell'art. 97 Cost. e degli artt. 1 e seguenti della legge n. 241/1990, sostenendo che l'area fosse gravata da un vincolo di destinazione derivante dalla precedente delibera comunale del 29 marzo 2022, che l'aveva individuata come area destinata ad attività di protezione degli animali, tutela e valorizzazione dell'ambiente. Il ricorrente richiama inoltre la precedente assegnazione all'Ente, disposta con delibera n. 160 del 4 luglio 2018 e convenzione del 31 luglio 2018, nonché la necessità di una procedura di evidenza pubblica per la concessione, anche gratuita, di un bene pubblico. Il Ministero dell'interno ha trasmesso soltanto la relazione relativa all'istanza cautelare, ritenendo insussistenti il fumus boni iuris e il periculum in mora.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare, rilevando che essa era priva di qualsiasi allegazione e prova in ordine al periculum in mora. Il Collegio non ha invece definito il merito del ricorso, dichiarando impregiudicate tutte le questioni processuali e sostanziali. Ha sospeso l'adozione del parere definitivo e disposto ulteriori incombenti istruttori: il Ministero dell'interno dovrà trasmettere entro sessanta giorni una relazione completa, corredata dalle eventuali osservazioni e controdeduzioni della ricorrente e del controinteressato, ai quali la relazione dovrà essere comunicata assegnando almeno trenta giorni; il Comune di Maiori dovrà inoltre fornire, entro trenta giorni, una relazione sui fatti controversi. In caso di ingiustificato mancato adempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo.

Osservazioni

Istanza cautelare - Periculum in mora

L'istanza cautelare deve essere respinta perché il ricorrente non ha allegato né provato alcun concreto pregiudizio derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato. Il parere non esamina, in questa fase, la sussistenza del fumus boni iuris.

Istruttoria ministeriale

Il Ministero dell'interno deve trasmettere entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere una relazione istruttoria completa, dando partecipazione della relazione alla ricorrente e al controinteressato e assegnando loro un termine non inferiore a trenta giorni per eventuali osservazioni o controdeduzioni.

Relazione del Comune di Maiori

Il Comune di Maiori deve fornire entro trenta giorni una relazione sui fatti oggetto della controversia, al fine di integrare l'istruttoria.

Decisione sulla base degli atti

In caso di ingiustificato inadempimento degli incombenti istruttori, il ricorso potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo d'ufficio.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    La disposizione è richiamata quale base per la presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

  • art. 97 Cost.

    È invocato dal ricorrente in relazione alla necessità di una procedura rispettosa dei principi di buon andamento e di evidenza pubblica nell'affidamento del bene comunale.

  • artt. 1 e seguenti legge n. 241/1990

    Sono richiamati dal ricorrente a fondamento della dedotta illegittimità della procedura di affidamento.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la domanda di sospensione non può essere accolta quando il ricorrente non abbia fornito alcuna allegazione e prova in ordine al periculum in mora.
  • Quando la relazione ministeriale trasmessa nell'ambito di un ricorso straordinario riguarda soltanto la fase cautelare, il Consiglio di Stato può sospendere l'adozione del parere di merito e disporre l'acquisizione di una relazione istruttoria completa.
  • Nell'istruttoria relativa a un ricorso straordinario, la relazione acquisita deve essere partecipata al ricorrente e al controinteressato, con assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni per osservazioni e controdeduzioni.
  • Il Consiglio di Stato può acquisire direttamente dall'amministrazione che ha adottato l'atto una relazione sui fatti controversi e, in caso di ingiustificato mancato adempimento degli incombenti istruttori, decidere sulla base degli atti già presenti nel fascicolo.

Affidamento gratuito di terreni comunali e ricorso straordinario

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall'Ente nazionale di protezione animale contro il Comune di Maiori, nei confronti dell'Associazione Semi del Futuro, avverso la delibera comunale n. 164 del 22 luglio 2025. La delibera ha disposto l'affidamento in comodato gratuito di alcuni terreni comunali per un progetto di recupero e valorizzazione con finalità naturalistiche e ludico-ricreative.

Premesse fattuali

Con delibera n. 160 del 4 luglio 2018 il Comune aveva affidato all'Ente nazionale di protezione animale un'area attrezzata per lo sgambamento dei cani, mediante convenzione del 31 luglio 2018 senza oneri per l'amministrazione. Successivamente, con delibera consiliare del 29 marzo 2022, il Comune aveva individuato l'area in località Lanario come destinata ad attività di protezione degli animali e di tutela e valorizzazione dell'ambiente. Con la delibera impugnata del 22 luglio 2025 la stessa area è stata affidata all'Associazione Semi del Futuro, sempre senza oneri per il Comune.

Motivi del ricorso

Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 97 Cost. e degli artt. 1 e seguenti della legge n. 241/1990. In particolare, ha sostenuto che:

  • l'area fosse gravata da un vincolo di destinazione collegato alla precedente delibera comunale del 29 marzo 2022;
  • l'affidamento all'Associazione controinteressata contrastasse con la precedente destinazione dell'area alla protezione degli animali e alla tutela ambientale;
  • la concessione di un bene pubblico, anche se gratuita, dovesse essere preceduta da una procedura di evidenza pubblica;
  • l'assenza di una procedura selettiva violasse i principi di buon andamento e di evidenza pubblica.

Valutazione dell'istanza cautelare

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la domanda cautelare non meritasse accoglimento. La ragione espressamente indicata è l'assenza di qualsiasi allegazione e prova relativa al periculum in mora, ossia al pregiudizio concreto e attuale che sarebbe derivato dall'esecuzione della delibera impugnata. Il Collegio ha quindi respinto l'istanza sospensiva, senza definire in questa fase la fondatezza delle censure di merito.

Integrazione dell'istruttoria

Il Ministero dell'interno aveva trasmesso una relazione limitata alla sola istanza cautelare. Il Consiglio di Stato ha ritenuto indispensabile acquisire una relazione istruttoria completa prima di decidere il merito del ricorso. A tal fine ha disposto che:

  • il Ministero trasmetta entro sessanta giorni una relazione completa, partecipandola alla ricorrente e al controinteressato e assegnando un termine non inferiore a trenta giorni per osservazioni e controdeduzioni;
  • il Comune di Maiori trasmetta entro trenta giorni una relazione sui fatti controversi;
  • in caso di ingiustificato mancato adempimento, il ricorso possa essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo.

Esito del parere

La Sezione ha dichiarato impregiudicate tutte le questioni di rito e di merito, ha respinto l'istanza cautelare e ha sospeso l'adozione del parere definitivo in attesa degli adempimenti istruttori. La trattazione del ricorso è stata rinviata a una successiva adunanza da fissarsi dal Presidente della Sezione.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoPartecipazione procedimentaleConcorrenza ed evidenza pubblica

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