Parere n. 532/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da Lucia Mancinelli, contro Ufficio Scolastico Provinciale di Teramo, Ufficio Scolastico Regionale per L'Abruzzo, e nei confronti di Presidenza del Consiglio dei Ministri, avverso decreti conferimento di supplenze temporanee o annuali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito. Gli atti di conferimento degli incarichi di supplenza da GPS sono qualificati come atti di diritto privato e, pertanto, devono essere contestati innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. La Sezione non ha esaminato nel merito i plurimi motivi dedotti dalla ricorrente né l'istanza cautelare.
Impugnazione dei decreti di conferimento di supplenze temporanee o annuali da Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) nella classe di concorso A012 presso la provincia di Teramo.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente, docente precaria inserita nella seconda fascia delle GPS 2024-2026 per la classe di concorso A012 nella provincia di Teramo, ha impugnato i provvedimenti di conferimento di supplenze a due docenti collocati in posizione inferiore nella graduatoria, deducendo plurimi motivi di ricorso. Il Ministero dell'istruzione e del merito ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, richiamando l'art. 63, comma 1, del d.lgs. 165/2001, secondo cui le controversie concernenti i rapporti di lavoro privatizzati, comprese quelle relative all'assunzione, sono devolute al giudice ordinario, anche quando vengano in rilievo atti amministrativi presupposti. La questione decisiva consiste nello stabilire se gli atti di conferimento di incarichi di supplenza da GPS siano contestabili mediante ricorso straordinario oppure debbano essere impugnati davanti al giudice ordinario.
Osservazioni
Giurisdizione sugli atti di conferimento delle supplenze
Gli atti di conferimento di incarichi di supplenza da Graduatorie provinciali per le supplenze sono atti di diritto privato e le relative controversie appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.
Norme richiamate
art. 63, comma 1, d.lgs. 165/2001
tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, ... ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti
La disposizione attribuisce al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative ai rapporti di lavoro privatizzati e quelle concernenti l'assunzione, anche quando siano coinvolti atti amministrativi presupposti.
Massime di principio
- Le controversie relative al conferimento di incarichi di supplenza da Graduatorie provinciali per le supplenze, in quanto concernenti atti di diritto privato inerenti all'assunzione e al rapporto di lavoro privatizzato, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.
- La devoluzione al giudice ordinario delle controversie concernenti l'assunzione presso una pubblica amministrazione opera anche quando la contestazione investa atti amministrativi presupposti.
Impugnazione di incarichi di supplenza da GPS
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una docente precaria contro gli atti di conferimento di supplenze temporanee o annuali nella classe di concorso A012, presso la provincia di Teramo. La ricorrente era inserita nella seconda fascia delle GPS 2024-2026 e contestava il conferimento di incarichi a docenti collocati in posizione inferiore nella medesima graduatoria.
Fatti e domanda
La ricorrente ha dedotto plurimi motivi di ricorso, lamentando anche la mancata pubblicazione sul sito ufficiale dei contratti stipulati con i docenti destinatari delle supplenze. Il Ministero dell'istruzione e del merito ha concluso per l'infondatezza del ricorso, ma ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Questione di giurisdizione
La Sezione ha richiamato l'art. 63, comma 1, del d.lgs. 165/2001, che devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni soggetti a privatizzazione, comprese quelle concernenti l'assunzione, anche quando vengano in rilievo atti amministrativi presupposti.
Valutazione del Consiglio di Stato
Secondo il parere, gli atti di conferimento degli incarichi di supplenza da GPS hanno natura di atti di diritto privato. La loro contestazione deve quindi essere proposta davanti al giudice ordinario e non mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Conclusione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, in favore del giudice ordinario. La Sezione non ha esaminato i motivi di merito né l'istanza sospensiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 17 mar 2026Parere n. 529/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 17 mar 2026Parere n. 530/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 17 mar 2026Parere n. 531/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 17 mar 2026Parere n. 533/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 17 mar 2026Parere n. 534/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 17 mar 2026Parere n. 535/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →