Parere n. 533/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da Domenico Riccardo, contro Ministero della Giustizia- Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Dip. di Giustizia Minorile di Comunità di Prima Accoglienza "Don Peppino Diana", e nei confronti di Gianni Veronese, avverso graduatoria relativa alla promozione a "sostituto commissario" decorrenza 1.01.2021 - polizia penitenziaria;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeGraduatoria dello scrutinio per merito comparativo, a ruolo chiuso, per la promozione alla qualifica di sostituto commissario della Polizia Penitenziaria, con decorrenza 1° gennaio 2021.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria relativa alla promozione a sostituto commissario, nonché gli atti presupposti e i verbali con cui sarebbe stata formalizzata la sua inidoneità, sostenendo di avere ricevuto un punteggio errato per la mancata valutazione di tutti i titoli indicati nella domanda di partecipazione e trasmessi, secondo la sua prospettazione, il 12 gennaio 2022. Il Ministero ha rilevato che la commissione aveva valutato tutti i titoli effettivamente allegati alla domanda, mentre quelli soltanto indicati ma non prodotti non potevano essere valutati. La questione centrale riguarda quindi l'obbligo del candidato di allegare i titoli di cui chiede la valutazione e l'eventuale attivabilità del soccorso istruttorio per colmare tale omissione.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato, assorbendo l'istanza cautelare. Dalla documentazione acquisita è emerso che i titoli contestati non erano stati prodotti insieme alla domanda di partecipazione. Le istruzioni predisposte dall'Amministrazione e trasmesse agli istituti e servizi con nota n. 0448670.U del 2021 stabilivano chiaramente che tutti i titoli posseduti dovevano essere allegati alla domanda. La commissione ha pertanto correttamente valutato l'unico titolo effettivamente allegato, ossia l'attestato del corso di primo soccorso del 2019, attribuendo un punto nella categoria F e determinando, con verbale n. 6 del 6 giugno 2022, il punteggio complessivo di 46,40. Non potevano invece essere valutati i titoli meramente indicati nella domanda e non prodotti. Il Consiglio ha richiamato il principio di autoresponsabilità del candidato e l'orientamento secondo cui il soccorso istruttorio non è attivabile quando l'omissione deriva da un evidente errore nella compilazione della domanda, soprattutto nei concorsi di massa, in ragione della necessità di tutelare la par condicio e la speditezza della procedura.
Osservazioni
Mancata allegazione dei titoli
I titoli di cui il ricorrente chiedeva il riconoscimento non risultavano prodotti insieme all'istanza di partecipazione; la mera indicazione nella domanda non era sufficiente a consentirne la valutazione.
Istruzioni dell'Amministrazione sulla documentazione
Il modello predisposto dall'Amministrazione e trasmesso con nota n. 0448670.U del 2021 indicava chiaramente che tutti i titoli posseduti dovevano essere allegati alla copia della domanda.
Corretta valutazione del titolo prodotto
La commissione aveva correttamente valutato l'unico titolo allegato, costituito dall'attestato del corso di primo soccorso dell'anno 2019, attribuendo un punto nella categoria F e assegnando il punteggio complessivo di 46,40.
Soccorso istruttorio e autoresponsabilità
Il soccorso istruttorio non è stato ritenuto attivabile per sanare l'omessa produzione dei titoli, trattandosi di un errore imputabile al candidato e incompatibile con le esigenze di par condicio e celerità proprie delle procedure concorsuali di massa.
Norme richiamate
d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica costituisce il rimedio nell'ambito del quale il parere della Sezione conduce alla decisione sostanziale della controversia; nel caso concreto il ricorso è stato rigettato.
Nota dell'Amministrazione n. 0448670.U del 2021
Tutti i titoli in possesso devono essere allegati alla copia della domanda
L'allegazione dei titoli costituisce condizione necessaria affinché essi possano essere valutati dalla commissione.
Consiglio di Stato, Sez. VII, 3 giugno 2024, n. 4951
Il soccorso istruttorio non è attivabile allorché il privato abbia commesso un evidente errore nella compilazione della domanda di partecipazione.
Il principio di autoresponsabilità impedisce di utilizzare il soccorso istruttorio per sanare omissioni imputabili al candidato, soprattutto nei concorsi di massa, in ragione della tutela della par condicio e della necessità di accelerare la procedura.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali, i titoli di cui il candidato chiede la valutazione devono essere prodotti secondo le modalità previste dalla lex specialis e dalle istruzioni dell'Amministrazione; la loro mera indicazione nella domanda non sostituisce l'allegazione documentale quando questa sia espressamente richiesta.
- Il principio di autoresponsabilità impone al candidato di sopportare le conseguenze degli errori o delle omissioni commessi nella compilazione e nella presentazione della domanda, quando tali errori incidano sulla valutazione dei titoli.
- Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per consentire la produzione tardiva di titoli non allegati alla domanda, se l'omissione è imputabile al candidato e la sua sanatoria comprometterebbe la par condicio tra i partecipanti.
- Nei concorsi di massa, la limitazione del soccorso istruttorio è giustificata anche dall'esigenza di assicurare la celerità della procedura e l'ordinato svolgimento delle operazioni comparative.
Graduatoria per la promozione a sostituto commissario della Polizia Penitenziaria
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria contro la graduatoria dello scrutinio per merito comparativo, a ruolo chiuso, per 84 posti del ruolo maschile e 24 posti del ruolo femminile, con decorrenza 1° gennaio 2021. Il ricorrente ha chiesto anche la sospensione degli effetti degli atti impugnati.
Premesse e richiesta
Il ricorrente ha contestato la graduatoria nella parte in cui gli sarebbe stato attribuito un punteggio erroneo per la mancata valutazione di alcuni titoli. Ha impugnato anche gli atti presupposti e i verbali, non conosciuti, relativi alla formalizzazione della sua inidoneità.
Ha sostenuto di avere indicato e trasmesso la documentazione rilevante e di non essere stato collocato nella posizione spettantegli per effetto della mancata considerazione di tutti i titoli posseduti.
Posizione dell'Amministrazione
Il Ministero della Giustizia ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando che la commissione aveva valutato tutti i titoli effettivamente allegati alla domanda. Secondo l'Amministrazione, i documenti soltanto indicati nella domanda, ma non prodotti, non potevano essere presi in considerazione.
Valutazione della documentazione
La Sezione ha verificato che i titoli contestati non erano stati allegati all'istanza di partecipazione. Le istruzioni contenute nel modello predisposto dall'Amministrazione e trasmesso con nota n. 0448670.U del 2021 prescrivevano espressamente che tutti i titoli posseduti dovessero essere allegati alla domanda.
La commissione aveva valutato correttamente l'unico titolo effettivamente prodotto dal candidato: l'attestato relativo al corso di primo soccorso del 2019. Per tale titolo era stato attribuito un punto nella categoria F, con determinazione del punteggio complessivo in 46,40, come risultante dal verbale n. 6 del 6 giugno 2022.
Soccorso istruttorio e principio di autoresponsabilità
Il Consiglio di Stato ha richiamato il proprio orientamento, espresso anche nella sentenza della Sezione VII 3 giugno 2024, n. 4951, secondo cui il soccorso istruttorio non è attivabile quando il candidato abbia commesso un evidente errore nella compilazione della domanda.
Il principio si fonda sull'autoresponsabilità del partecipante, che deve sopportare le conseguenze delle omissioni documentali imputabili alla propria condotta. Nei concorsi di massa, tale principio assume particolare rilievo perché occorre garantire sia la par condicio tra i candidati sia la massima possibile celerità delle operazioni concorsuali.
Esito
La Sezione ha ritenuto infondato il ricorso e ha espresso parere per il suo rigetto. L'istanza cautelare è stata assorbita. La mancata valutazione dei titoli non allegati è stata quindi ritenuta legittima, non essendo sufficiente la loro mera indicazione nella domanda e non potendo il soccorso istruttorio essere utilizzato per sanare l'omessa produzione documentale.
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