Parere n. 534/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Eugenio Gagliardini, e nei confronti di tutti i soggetti ammessi alla prova orale concorso per assunzione n. 411 Allievi Vice Ispettori Polizia Penitenziaria, avverso annullamento verbale n. 46 del 28 giugno 2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del verbale n. 46 del 28 giugno 2023, relativo alla valutazione della prova scritta del concorso per 411 allievi vice ispettori della Polizia penitenziaria, e della relativa graduatoria
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del verbale n. 46 del 28 giugno 2023, con il quale la Commissione ha valutato in 5/10 la sua prova scritta del 17 aprile 2023, escludendolo dall’ammissione alla prova orale, nonché della relativa graduatoria. Il Ministero della giustizia ha eccepito la tardività del ricorso, rilevando che la graduatoria era stata pubblicata il 14 dicembre 2021 mentre il ricorso era stato presentato il 2 novembre 2023. Nel merito, il ricorrente ha contestato la valutazione della prova, prospettando una valutazione sostitutiva rispetto a quella effettuata dall’Amministrazione.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso irricevibile perché proposto oltre il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 9 d.P.R. n. 1199/1971. L’eccezione ministeriale, non contrastata dal ricorrente, è stata considerata acquisita ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a. Il Collegio ha inoltre ritenuto il ricorso comunque infondato nel merito: il verbale conteneva un apparato motivazionale, seppure stringato, preceduto da criteri prefissati, e riportava il giudizio unanime della Commissione. È stato quindi ritenuto privo di pregio tecnico il motivo diretto a ottenere una valutazione sostitutiva di quella amministrativa.
Osservazioni
Tardività del ricorso
Il ricorso straordinario è stato proposto oltre il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 9 d.P.R. n. 1199/1971, considerato il riferimento alla pubblicazione della graduatoria il 14 dicembre 2021 e alla presentazione del ricorso il 2 novembre 2023. L’eccezione, non contrastata, è stata ritenuta acquisita ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a.
Valutazione della prova scritta
La censura di merito è stata ritenuta infondata perché tendeva a sostituire la valutazione del ricorrente a quella della Commissione. Il verbale recava una motivazione, seppure sintetica, fondata su criteri prefissati e sul giudizio unanime dei componenti della Commissione.
Norme richiamate
art. 9 d.P.R. n. 1199/1971
termine di centoventi giorni
Il ricorso straordinario deve essere proposto entro il termine di centoventi giorni; il mancato rispetto determina l’irricevibilità del ricorso.
art. 64, comma 2, c.p.a.
L’eccezione di tardività non contrastata dalla parte ricorrente è stata considerata acquisita dal Collegio.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la proposizione oltre il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 9 d.P.R. n. 1199/1971 determina l’irricevibilità del ricorso.
- Un’eccezione processuale non contrastata dalla parte interessata può essere ritenuta acquisita ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a.
- Nelle procedure concorsuali, non è ammissibile una censura che si risolva nella mera richiesta di sostituire la valutazione della Commissione con quella del candidato, quando la valutazione amministrativa sia espressa sulla base di criteri prefissati e assistita da una motivazione, anche sintetica.
- Il giudizio unanime della Commissione esaminatrice, unitamente all’indicazione dei criteri prefissati e a una motivazione non meramente apparente, esclude che la contestazione possa fondarsi sulla sola preferenza del candidato per una diversa valutazione tecnica della prova.
Impugnazione della valutazione della prova scritta concorsuale
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un candidato escluso dalla prova orale del concorso pubblico per l’assunzione di 411 allievi vice ispettori del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria. Il ricorrente ha impugnato il verbale n. 46 del 28 giugno 2023, relativo alla valutazione della prova scritta sostenuta il 17 aprile 2023, nonché la graduatoria.
Posizione delle parti e svolgimento della procedura
Il candidato aveva riportato la votazione di 5/10 e, per tale ragione, non era stato ammesso alla prova orale. Il Ministero della giustizia, nella relazione trasmessa al Consiglio di Stato, ha eccepito la tardività del ricorso e ne ha chiesto comunque il rigetto nel merito.
Il Ministero ha evidenziato che la graduatoria era stata pubblicata il 14 dicembre 2021, mentre il ricorso era stato presentato il 2 novembre 2023. Il ricorso è stato trattenuto in decisione nell’adunanza indicata nel parere.
Irricevibilità per tardività
La Sezione ha accolto l’eccezione preliminare del Ministero. Ai sensi dell’art. 9 d.P.R. n. 1199/1971, il ricorso straordinario deve essere proposto entro centoventi giorni. Nel caso esaminato, il ricorso è stato presentato ben oltre tale termine, assumendo come riferimento la pubblicazione della graduatoria indicata dall’Amministrazione.
Poiché l’eccezione non era stata contrastata dal ricorrente, il Consiglio di Stato l’ha considerata acquisita ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a. Il ricorso è stato pertanto dichiarato irricevibile.
Esame comunque del merito
La Sezione ha ritenuto il ricorso comunque infondato anche nel merito. Il verbale impugnato conteneva un apparato motivazionale, sebbene sintetico, ed era preceduto dalla fissazione di criteri di valutazione. Inoltre, il giudizio risultava espresso all’unanimità da tutti i componenti della Commissione.
Il motivo con cui il candidato mirava a ottenere una diversa valutazione della prova è stato ritenuto privo di pregio tecnico. Il parere ribadisce così che il sindacato sulla valutazione concorsuale non può trasformarsi nella sostituzione del giudizio del candidato o dell’organo consultivo a quello della Commissione, quando quest’ultima abbia operato sulla base di criteri prefissati e abbia espresso una valutazione motivata, anche in forma sintetica.
Conclusione
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato irricevibile e, comunque, infondato. L’esito è sfavorevole al candidato ricorrente.
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