Cassazione Civile, Ordinanza n. 32358/2022 del 03/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
I contribuenti avevano proposto appello avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato il loro ricorso contro un avviso di rettifica e liquidazione relativo a una dichiarazione di successione. La Commissione tributaria regionale ha dichiarato inammissibile l’appello perché i due appellanti avevano depositato solo i tagliandi di spedizione delle raccomandate contenenti l’atto di appello e una stampa di Poste Italiane con l’indicazione della consegna, ma non gli avvisi di ricevimento. Con il ricorso per cassazione si è dedotta violazione degli artt. 6 L. n. 890/1982, 20 e 22 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 184-bis c.p.c., sostenendo che la documentazione di tracciamento postale fosse sufficiente a dimostrare il perfezionamento della notifica e che, comunque, il giudice avrebbe dovuto rinviare l’udienza per consentire il deposito dei duplicati degli avvisi di ricevimento, poi effettivamente prodotti solo dopo la causa trattenuta in decisione.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo. Ha ribadito che, nel processo tributario, la notifica diretta a mezzo posta si considera fatta alla data di spedizione, ma l’avviso di ricevimento è prova indispensabile del perfezionamento della notifica; la sua mancanza comporta nullità sanabile, non surrogabile con la sola stampa degli esiti del tracciamento postale. Ha quindi ritenuto corretta la dichiarazione di inammissibilità dell’appello da parte della CTR, poiché i contribuenti non avevano prodotto gli avvisi di ricevimento e la documentazione sostitutiva non era equipollente. Ha inoltre escluso la fondatezza della censura sulla rimessione in termini: l’art. 184-bis c.p.c. era già abrogato e, comunque, la produzione dei duplicati era tardiva e i contribuenti avevano avuto tempo sufficiente per procurarseli. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato evocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge.
art. 16, comma 5, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato per affermare che, nel processo tributario, la notifica diretta a mezzo posta si considera effettuata alla data di spedizione.
art. 20, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato insieme agli altri articoli sul deposito e sulla prova della notifica nel processo tributario.
art. 22, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
La Corte evidenzia che esso richiede il deposito dell’avviso di ricevuta di spedizione, ma l’avviso di ricevimento resta prova indispensabile del perfezionamento della notifica.
art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato quale norma che disciplina la notifica dell’appello nel processo tributario.
Richiamato dal ricorrente come norma violata; la Corte conferma che l’avviso di ricevimento è necessario per provare il perfezionamento della notifica postale.
art. 8, comma 2, L. n. 890/1982
Richiamato per affermare che il perfezionamento della notifica può avvenire anche per compiuta giacenza.
La Corte osserva che la norma era già stata abrogata dalla L. n. 69/2009 e quindi non poteva fondare la richiesta di rinvio/rimessione in termini.
Richiamato in via subordinata come possibile base per la rimessione in termini, ma la censura è comunque ritenuta infondata per tardività del deposito documentale.
Richiamato per affermare che la mancanza dell’avviso di ricevimento determina una nullità sanabile per raggiungimento dello scopo o costituzione della controparte.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la notifica diretta dell’atto a mezzo posta si considera effettuata alla data di spedizione, ma il perfezionamento della notifica deve essere provato mediante l’avviso di ricevimento del plico raccomandato.
- La semplice stampa del tracciamento postale o la prova della consegna risultante dal sistema di Poste Italiane non è equipollente all’avviso di ricevimento e non basta, da sola, a dimostrare la rituale notificazione dell’atto.
- La mancanza dell’avviso di ricevimento comporta una nullità della notifica, sanabile solo nei limiti consentiti dall’ordinamento, ma non può essere superata con documentazione priva di fede privilegiata equivalente.
- La richiesta di rimessione in termini o di rinvio per integrare la prova della notifica non è accoglibile quando la norma invocata sia abrogata o quando la parte abbia avuto un tempo congruo per procurarsi il documento e ne produca il duplicato solo tardivamente.
- In sede di legittimità, la censura che investe la mancata produzione dell’avviso di ricevimento non può essere accolta se il giudice di merito ha applicato correttamente il consolidato orientamento per cui tale documento è prova indispensabile del perfezionamento della notificazione.
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