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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36113/2026 del 14/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (indagato)

La controversia

L’indagato, imputato in un procedimento per reati in materia di stupefacenti, ha proposto ricorso contro l’ordinanza del 29 aprile 2026 con cui il Tribunale del riesame di Torino aveva rigettato la richiesta di riesame dell’ordinanza cautelare emessa dal GIP. Con tre motivi ha dedotto: l’illegittimo diniego della prosecuzione del percorso terapeutico, in assenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza; l’insufficienza del quadro indiziario relativo al capo 11), fondato su un’intercettazione del 18 settembre 2024 riassunta dalla polizia giudiziaria ma non trascritta; l’insussistenza delle esigenze cautelari, richiamando la risalenza dei fatti, l’unicità del precedente penale, la condotta tenuta durante la detenzione domiciliare e la disponibilità del fratello a ospitarlo agli arresti domiciliari. Il pubblico ministero aveva chiesto l’inammissibilità perché il ricorso era stato depositato via PEC anziché tramite portale. La difesa ha documentato il malfunzionamento del sistema informatico dal 15 al 18 maggio 2026 e ha insistito sulla rilevanza della dichiarazione del fratello, datata 17 aprile 2026, e del percorso terapeutico.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione d’inammissibilità: il ricorso, inviato via PEC il 16 maggio 2026 all’indirizzo dell’ufficio giudiziario, era tempestivo e ritualmente depositato, essendo documentato il malfunzionamento dei sistemi del dominio giustizia dal 15 al 18 maggio 2026. Ha ritenuto manifestamente infondati il motivo sul percorso terapeutico e le censure sulle esigenze cautelari, poiché non si confrontavano con la motivazione del Tribunale, che aveva valorizzato quantità di stupefacente, numero degli episodi, ampiezza della rete di clienti, precedenti e condanne, nonché la rinuncia alla domanda di affidamento in prova; ha inoltre escluso la pertinenza del confronto con la posizione del coindagato, caratterizzata da un percorso terapeutico documentato presso servizi pubblici. Ha dichiarato inammissibili le doglianze sul quadro indiziario perché dirette a ottenere una rivalutazione del materiale investigativo. Ha invece accolto la censura relativa alla mancata valutazione della dichiarazione del fratello, elemento specifico e potenzialmente rilevante per l’adeguatezza della misura: il giudice deve esaminarla e motivare sulla sua concreta incidenza, anche in rapporto agli altri profili dedotti. L’ordinanza è stata quindi annullata con rinvio al Tribunale di Torino, limitatamente a tale valutazione; le altre statuizioni restano ferme. Alla cancelleria sono stati demandati gli adempimenti previsti dall’art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 175-bis c.p.p.

    La difesa ha, infatti, prodotto la certificazione ministeriale attestante il malfunzionamento dei sistemi informatici del dominio giustizia dal 15 al 18 maggio 2026, ai sensi dell'art. 175-bis cod. proc. pen., circostanza che legittimava il deposito con modalità alternative.

    Il malfunzionamento certificato dei sistemi informatici consente il deposito dell’impugnazione con modalità alternative, rendendo rituale il deposito via PEC effettuato nel periodo interessato.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    La disposizione è richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione.

  • art. 89 d.P.R. 309/1990

    La sentenza non contiene una statuizione interpretativa o applicativa di questa disposizione.

    Richiamata dalla difesa, ma non decisa dalla Corte.

  • art. 94 d.P.R. 309/1990

    A tali elementi il provvedimento impugnato ha aggiunto la rinuncia dell'indagato alla domanda di affidamento in prova ai sensi dell'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 proposta nel procedimento pendente davanti al Tribunale di sorveglianza, circostanza ritenuta incompatibile con il percorso di recupero prospettato dalla difesa.

    La rinuncia alla domanda di affidamento in prova è valutata dal giudice cautelare, nel caso concreto, come circostanza incompatibile con il percorso di recupero prospettato; la Cassazione non censura tale apprezzamento.

Massime di principio

  • Quando è documentato il malfunzionamento dei sistemi informatici del dominio giustizia, il deposito dell’impugnazione con modalità alternative è consentito ai sensi dell’art. 175-bis c.p.p.
  • La disponibilità di un familiare a ospitare l’indagato agli arresti domiciliari non impone da sola la sostituzione della custodia cautelare, ma, se allegata come elemento specifico e nuovo, deve essere valutata dal giudice e confrontata con il giudizio di adeguatezza della misura, con motivazione sulla sua concreta rilevanza.
  • Nel giudizio di cassazione cautelare non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale investigativo mediante censure che si limitino a prospettare una diversa lettura degli elementi indiziari.
  • La valutazione delle esigenze cautelari è individuale: la posizione di un coindagato non è automaticamente sovrapponibile quando differiscono le circostanze rilevanti, come la documentazione di un percorso terapeutico.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareImpugnazioniSpaccio
RamiMisure cautelariProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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