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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27309/2024 del 22/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da una sanzione disciplinare di sospensione per cinque giorni dal servizio e dalla retribuzione irrogata a una dipendente per avere, nell’ambito di due mandati giudiziari per complessivi euro 114.741,73 emessi dal Tribunale di Enna per l’assegnazione di somme in favore di un creditore procedente, compilato vaglia postali in commutazione dei libretti giudiziari intestandoli ai debitori esecutati anziché al creditore assegnatario, consentendo ai debitori di riscuotere le somme e sottraendole alla parte creditrice. In primo e secondo grado è stata ritenuta legittima la sanzione. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: 1) violazione dell’art. 7 L. n. 300/1970 e norme processuali, sostenendo che il ricorso introduttivo del datore fosse inammissibile perché non depositato entro dieci giorni dall’entrata in vigore della L. n. 183/2010, che aveva reso facoltativo il tentativo di conciliazione; 2) violazione dell’art. 7 Stat. lav. e degli artt. 1175 e 1375 c.c., per asserito difetto di immediatezza della contestazione disciplinare; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 7 Stat. lav., per omessa considerazione di circostanze che avrebbero dimostrato la correttezza e diligenza nell’esecuzione delle mansioni; 4) violazione dell’art. 7 Stat. lav. e dell’art. 56 del c.c.n.l., per omessa valutazione, anche ai fini della proporzionalità della sanzione, delle responsabilità concorrenti di superiori e terzi nel verificarsi del danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, al momento dell’entrata in vigore della L. n. 183/2010, la procedura di conciliazione obbligatoria era già stata tempestivamente attivata secondo la disciplina allora vigente; la nuova legge, priva di norme transitorie, non imponeva un termine decadenziale di dieci giorni per il deposito del ricorso giudiziale, né poteva applicarsi retroattivamente per trasformare in improcedibile una fase già correttamente iniziata. Ha dichiarato inammissibili il secondo, il terzo e il quarto motivo perché formalmente prospettati come violazioni di legge, ma in realtà diretti a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove; inoltre, trattandosi di doppia conforme, era precluso il riesame del vizio motivazionale in cassazione senza specifica indicazione delle differenze tra le due decisioni di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 L. n. 300/1970

    Nel procedimento disciplinare il datore che intenda contestare la sanzione deve rispettare le scansioni temporali previste dalla disciplina vigente al momento dell’attivazione della procedura; la tempestiva promozione del tentativo di conciliazione conserva l’efficacia della sanzione sospesa e impedisce la decadenza.

  • art. 31 L. n. 183/2010

    La norma ha reso facoltativo il tentativo di conciliazione per il futuro, ma non ha previsto una disciplina transitoria idonea a imporre un termine decadenziale di dieci giorni per l’instaurazione del giudizio nelle procedure già avviate.

  • art. 410 c.p.c.

    La richiesta di tentativo di conciliazione, presentata tempestivamente, è sufficiente a soddisfare il requisito procedurale previsto dalla normativa previgente; la decorrenza rilevante è quella della tempestiva presentazione all’ufficio competente, non della ricezione da parte dell’altra parte.

  • art. 412 bis c.p.c.

    Nel testo previgente disciplinava il tentativo obbligatorio di conciliazione e la relativa scansione temporale; la nuova disciplina non si applica retroattivamente a una procedura già in corso.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    Le leggi non dispongono che per l’avvenire, sicché la L. n. 183/2010 non può essere letta come fonte di un termine decadenziale retroattivo non espressamente previsto.

  • art. 11, comma 6, Cost.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non valorizzato come base decisoria della Corte.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dalla ricorrente, in relazione alla ragionevole durata del processo e all’economia processuale, senza assorbire la ratio decisoria.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato in relazione ai doveri di correttezza, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a contestare il merito.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato in relazione alla buona fede nell’esecuzione del rapporto, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a contestare il merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Le doglianze basate su questa norma sono state ritenute inammissibili perché miravano a una diversa valutazione delle risultanze di causa.

  • art. 116 c.p.c.

    Le doglianze basate su questa norma sono state ritenute inammissibili perché miravano a una diversa valutazione delle risultanze di causa.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    È stato ribadito che la violazione di legge attiene all’erronea ricognizione della fattispecie astratta, mentre le censure sulla ricostruzione del fatto e sulla motivazione non possono essere veicolate come violazioni di legge.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale è deducibile solo indicando specificamente le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito.

  • art. 56 c.c.n.l.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura disciplinare, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 24 Cost.

    La Corte richiama il diritto di difesa per escludere interpretazioni estensive di termini decadenziali non espressamente previsti dalla legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stata disposta, per effetto del rigetto, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel regime disciplinare lavoristico, quando una procedura di conciliazione obbligatoria sia stata tempestivamente attivata secondo la disciplina vigente, l’intervento di una legge successiva che ne renda facoltativo l’esperimento non introduce, salvo espressa previsione transitoria, un nuovo termine decadenziale per il deposito del ricorso giudiziale.
  • Le norme processuali sopravvenute non si applicano retroattivamente a una sequenza procedimentale già perfezionata o in corso secondo la disciplina previgente, se ciò comporterebbe l’introduzione di una decadenza non espressamente prevista dal legislatore.
  • La censura per violazione di legge è inammissibile quando, sotto tale etichetta, miri in realtà a contestare la ricostruzione del fatto, la valutazione delle prove o la tempestività della contestazione disciplinare, profili riservati al giudice di merito.
  • In caso di doppia conforme, il vizio motivazionale non è scrutinabile in cassazione se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

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